Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 3327 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - Contratti di locazione di immobili strumentali - Alternatività Iva-Registro - Non sussiste - Contrasto con l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CEE - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% sui canoni di locazione di immobili strumentali soggetti anche a IVA. La tesi era che tale imposizione cumulativa violasse il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, che vieta agli Stati membri di introdurre imposte sul giro d'affari assimilabili all'IVA.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'applicazione dell'imposta di registro dell'1% sui canoni delle locazioni di immobili strumentali anche quando il contratto è soggetto a IVA. L'imposta di registro non è stata considerata assimilabile all'IVA, poiché non colpisce il valore aggiunto ma l'intero valore indicato nel contratto e trova giustificazione nel servizio di pubblica utilità connesso alla registrazione dell'atto. Non è stato ravvisato alcun contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.

Norme richiamate

  • Art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    Vieta l'introduzione o il mantenimento di imposte, diritti o tasse aventi carattere di imposta sul giro d'affari, salvo che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.

    La norma non impedisce il mantenimento dell'imposta di registro quando questa non presenta le caratteristiche proprie dell'IVA e non ne compromette il funzionamento.

  • Art. 10, comma 1, n. 8, del d.P.R. 633/1972

    Disciplina il regime IVA delle locazioni di immobili, comprese le ipotesi di assoggettamento volontario all'imposta.

    L'assoggettamento a IVA della locazione non esclude automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro prevista dalla disciplina nazionale.

  • Decreto-legge 223/2006

    Ha previsto espressamente l'applicazione dell'imposta di registro, con aliquota dell'1%, ai contratti di locazione di immobili strumentali anche quando assoggettati a IVA.

Massime di principio

  • La contemporanea applicazione di IVA e imposta di registro non è automaticamente illegittima: occorre verificare se l'imposta di registro sia sostanzialmente assimilabile all'IVA.
  • L'imposta di registro può coesistere con l'IVA quando ha un presupposto e una funzione differenti, in particolare quando grava sull'intero valore dell'atto e remunera indirettamente un servizio pubblico di registrazione.
  • Per le locazioni di immobili strumentali, l'assoggettamento a IVA non elimina, in base alla disciplina richiamata, l'obbligo di versare l'imposta di registro dell'1% sui canoni.
  • Il principio di alternatività IVA-registro non va inteso come divieto assoluto di ogni cumulo, ma come divieto di duplicazione mediante tributi aventi natura sostanzialmente identica all'IVA.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.