Sentenza del 12/05/2017 n. 3327 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Contratti di locazione di immobili strumentali - Alternatività Iva-Registro - Non sussiste - Contrasto con l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CEE - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% sui canoni di locazione di immobili strumentali soggetti anche a IVA. La tesi era che tale imposizione cumulativa violasse il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, che vieta agli Stati membri di introdurre imposte sul giro d'affari assimilabili all'IVA.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'applicazione dell'imposta di registro dell'1% sui canoni delle locazioni di immobili strumentali anche quando il contratto è soggetto a IVA. L'imposta di registro non è stata considerata assimilabile all'IVA, poiché non colpisce il valore aggiunto ma l'intero valore indicato nel contratto e trova giustificazione nel servizio di pubblica utilità connesso alla registrazione dell'atto. Non è stato ravvisato alcun contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
Norme richiamate
Art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Vieta l'introduzione o il mantenimento di imposte, diritti o tasse aventi carattere di imposta sul giro d'affari, salvo che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.
La norma non impedisce il mantenimento dell'imposta di registro quando questa non presenta le caratteristiche proprie dell'IVA e non ne compromette il funzionamento.
Art. 10, comma 1, n. 8, del d.P.R. 633/1972
Disciplina il regime IVA delle locazioni di immobili, comprese le ipotesi di assoggettamento volontario all'imposta.
L'assoggettamento a IVA della locazione non esclude automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro prevista dalla disciplina nazionale.
Decreto-legge 223/2006
Ha previsto espressamente l'applicazione dell'imposta di registro, con aliquota dell'1%, ai contratti di locazione di immobili strumentali anche quando assoggettati a IVA.
Massime di principio
- La contemporanea applicazione di IVA e imposta di registro non è automaticamente illegittima: occorre verificare se l'imposta di registro sia sostanzialmente assimilabile all'IVA.
- L'imposta di registro può coesistere con l'IVA quando ha un presupposto e una funzione differenti, in particolare quando grava sull'intero valore dell'atto e remunera indirettamente un servizio pubblico di registrazione.
- Per le locazioni di immobili strumentali, l'assoggettamento a IVA non elimina, in base alla disciplina richiamata, l'obbligo di versare l'imposta di registro dell'1% sui canoni.
- Il principio di alternatività IVA-registro non va inteso come divieto assoluto di ogni cumulo, ma come divieto di duplicazione mediante tributi aventi natura sostanzialmente identica all'IVA.
Testo integrale
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