Cassazione Civile, Ordinanza n. 09021/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso tra una dipendente e la società che l’aveva assunta come addetta con inquadramento contrattuale inferiore rispetto a quello rivendicato. La Corte d’appello di Bologna, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’inquadramento nel III livello del CCNL Commercio per il periodo 17.2.2016-30.10.2020 e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte territoriale aveva valorizzato il contenuto del contratto individuale, che evidenziava la volontà di assumerla per mansioni di ottico, figura ricompresa nel III livello della classificazione collettiva, e aveva ritenuto irrilevante il riferimento al IV livello, considerandolo erroneo, nonché non decisivo l’eventuale svolgimento di mansioni accessorie di vendita. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dato credito ai conteggi della lavoratrice senza valutare le eccezioni della datrice di lavoro sulla quantificazione dell’importo dovuto; 2) violazione e falsa applicazione di norme del CCNL Commercio, con riferimento all’art. 100, deducendo che il giudice di merito avrebbe errato nel riconoscere il III livello. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo la mancata valutazione di deduzioni difensive ed eccezioni, censura non sussumibile nell’art. 360 n. 5 c.p.c.; inoltre, se si voleva lamentare l’omessa pronuncia sulle eccezioni, il vizio andava prospettato come nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: la ricorrente non aveva indicato in modo preciso la fonte collettiva invocata, né ne aveva prodotto il testo integrale o l’estratto pertinente, come richiesto dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. La Corte ha aggiunto, solo per completezza, che lo stralcio del CCNL prodotto confermava che la figura dell’ottico era collocata nel III livello e non nel IV. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera mancata valutazione di elementi istruttori o di deduzioni difensive.
art. 360 c.p.c.
La mancata pronuncia su eccezioni di parte, se effettivamente dedotta, va fatta valere come nullità della sentenza e non come omesso esame di fatto decisivo.
art. 366 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione occorre indicare specificamente gli atti, i documenti e gli accordi collettivi su cui il motivo si fonda, con illustrazione del loro contenuto rilevante, a pena di inammissibilità.
art. 369 c.p.c.
Devono essere depositati, insieme al ricorso, i documenti e gli accordi collettivi posti a base del motivo.
art. 1362 c.c.
Nel caso concreto è stato richiamato per valorizzare anche il comportamento successivo e le mansioni effettivamente svolte ai fini dell’interpretazione del contratto individuale.
art. 140 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
È richiamato come norma abilitante il titolo di ottico diplomato, rilevante per l’inquadramento collettivo della figura professionale.
artt. 30, 31, 32 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334
Sono richiamati in relazione al titolo professionale di ottico patentato, ai fini della classificazione contrattuale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
È il parametro richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non basta lamentare la mancata considerazione di prove, argomentazioni o eccezioni difensive.
- La censura per omessa pronuncia sulle eccezioni di parte non può essere veicolata come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma richiede la deduzione della nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione fondato su un contratto collettivo è necessario indicare in modo puntuale la fonte collettiva invocata, la sua vigenza e il contenuto rilevante, nonché depositarne il testo o l’estratto pertinente; in difetto il motivo è inammissibile per violazione degli oneri di specificità e autosufficienza.
- Ai fini dell’inquadramento professionale, il contenuto concreto del contratto individuale e le mansioni effettivamente svolte possono assumere rilievo interpretativo decisivo quando confermano la comune volontà delle parti e la collocazione del profilo in una determinata categoria contrattuale.
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