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Sentenza

Sentenza n. 1644/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, prot. 32823 del 7 marzo 2023; - della nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prot. 2318/2023 del 17 gennaio 2023; - e, ove occorra: - del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, redatto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, trasmesso con nota prot. 8358 del 16 febbraio 2023; - del Rapporto Conclusivo dell’Attività di controllo ordinaria ex art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. emesso in data 27 febbraio 2023 dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, trasmesso in data 2 marzo 2023; - della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, prot. 42898 del 21 marzo 2023, di riscontro alla richiesta di ritiro in autotutela e, in subordine, di modifica non sostanziale; - della nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prot. n. 0018551/2023 del 6 aprile 2023, avente ad oggetto: “riscontro nota MASE/53681 del 05/04/2023 (prot. ISPRA/18157/2023 del 05/04/2023)”; - della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, prot. n. 57969 del 12 aprile 2023, avente ad oggetto: “Ridefinizione dei tempi di attuazione indicati nella proposta di diffida di cui alla nota ISPRA protocollo n. 2318 del 17/01/2023. Richiesta di avvio di riesame, giusta nota prot. 12-HESQ-2023 del 07/04/2023. Richiesta perfezionamento istanza”; - della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 aprile 2023, avente ad oggetto “YARA Italia S.p.A. – Stabilimento di Ferrara (FE) - DM n. 175 del 05/05/2022 - Comunicazione di avvio del procedimento per il riesame ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D. lgs. 152/06 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Procedimento ID 88/14392”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202300368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato i motivi di merito e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e dell'adozione, il 10 agosto 2023, del provvedimento ministeriale di riesame dell'AIA, che ha modificato le prescrizioni 5, lett. d), e 23, lett. c), oggetto della diffida impugnata. Spese compensate.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida ministeriale ex art. 29-decies d.lgs. 152/2006, adottata sulla base della proposta ISPRA a seguito di controlli sull'installazione industriale di Ferrara, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la diffida ministeriale del 7 marzo 2023 e la nota ISPRA del 17 gennaio 2023, con cui, all'esito di controlli ordinari svolti tra il 18 novembre e il 21 dicembre 2022 sull'installazione soggetta ad AIA di Ferrara, erano state contestate violazioni delle prescrizioni autorizzative e proposta l'adozione della diffida. Il ricorso comprendeva anche gli atti di accertamento e gli atti successivi connessi, tra cui quelli relativi alla richiesta di riesame dell'AIA. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito. Nel corso del processo, il Ministero ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la società ha aderito, dichiarando di non avere più interesse alla decisione in ragione dei provvedimenti adottati a seguito della sua istanza di riesame.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.

    Il ricorso è improcedibile quando, per il sopravvenire di circostanze che fanno venir meno l'interesse alla decisione, la parte ricorrente dichiari di non voler più coltivare il gravame.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l'adozione di provvedimenti che incidono sull'atto impugnato, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e chiede che sia pronunciata l'improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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