Regolamento (UE) 2018/181
Regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica l’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005, ampliando l’elenco dei paesi verso i quali può operare l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per determinate merci sensibili. L’intervento deriva dall’avvenuta abolizione della pena di morte e dalla ratifica, senza riserve, del relativo protocollo internazionale da parte di tre Stati. La modifica ha effetto immediato, così da consentire agli esportatori e alle autorità competenti di fare rapidamente affidamento sul regime aggiornato.
Modifica dell’elenco dei paesi destinatari dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per determinate merci che possono essere utilizzate per la pena di morte o per tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni dall’Unione di determinate merci elencate nel regolamento (CE) n. 1236/2005, nonché ai servizi di intermediazione e di assistenza tecnica connessi a tali merci, nei casi soggetti ad autorizzazione. Incide in particolare sull’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione prevista dall’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005, parte 2 (destinazioni), limitatamente ai paesi ivi elencati. La modifica riguarda tutti gli Stati membri, essendo il regolamento direttamente applicabile; non introduce esclusioni ulteriori rispetto ai presupposti già previsti dal regolamento base.
Modifica dell’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005
Il regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione interviene sul regime europeo di controllo del commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L’atto aggiorna l’elenco dei paesi ammessi a beneficiare dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione prevista dall’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che le esportazioni di determinate merci e i servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 7 ter e 7 sexies del regolamento base. L’autorizzazione generale dell’Unione si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno consolidato tale scelta con un impegno internazionale; per i paesi non membri del Consiglio d’Europa, è richiesto anche il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato senza riserve.
Aggiornamento dell’elenco dei paesi destinatari
L’intervento normativo consiste esclusivamente nell’inserimento di tre nuovi paesi nella parte 2 dell’allegato III ter:
- dopo Djibouti: "Repubblica dominicana";
- dopo San Marino: "Sao Tomé e Principe";
- dopo Timor-Leste: "Togo".
Secondo la Commissione, tali Stati soddisfano le condizioni richieste, in particolare per effetto della ratifica senza riserve del protocollo internazionale richiamato nei considerando.
Effetti pratici per operatori e autorità
La modifica amplia il novero delle destinazioni verso cui può operare l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, con possibili effetti di semplificazione per gli esportatori che rispettino tutte le condizioni e i requisiti d’uso previsti dal regime applicabile. Il regolamento evidenzia espressamente l’obiettivo di evitare oneri eccessivi per operatori economici e autorità competenti, consentendo un rapido ricorso al testo aggiornato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III ter, parte 2 – destinazioni
L’articolo 1 modifica l’elenco dei paesi destinatari dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, inserendo: dopo Djibouti la voce "Repubblica dominicana"; dopo San Marino la voce "Sao Tomé e Principe"; dopo Timor-Leste la voce "Togo".
Presupposti sostanziali per l’inserimento dei paesi
I considerando chiariscono che l’autorizzazione generale si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale. Per i paesi non membri del Consiglio d’Europa, è richiesto anche che abbiano ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici senza formulare riserve.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 6 giustifica tale scelta con l’esigenza di evitare oneri eccessivi per esportatori e autorità competenti e di consentire l’immediato utilizzo dell’autorizzazione generale riveduta.
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