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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46742/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso chiedeva la cassazione limitatamente all'omessa statuizione sulle pene accessorie previste dall'art. 12 del D.lgs. n. 74/2000 in relazione alle condanne per i reati indicati negli artt. 5 e 10 del medesimo decreto. Il GUP aveva condannato l'imputato a anni 1 e mesi 6 di reclusione (pena sospesa) ma non aveva disposto le pene accessorie che la norma rende conseguenti alla condanna per i delitti fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione delle pene accessorie previste dall'art. 12 D.lgs. 74/2000. La Corte ha applicato direttamente le pene accessorie: interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per sei mesi (lett. a), incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno (lett. b), interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno (lett. c), interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria (lett. d) e pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 cod. pen. (lett. e). La pronuncia di annullamento è limitata a tale omissione; la condanna principale (1 anno e 6 mesi, pena sospesa) resta confermata nella parte non impugnata.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 12

    La norma prevede che la condanna per taluni delitti tributari comporta automaticamente l'applicazione di specifiche pene accessorie (interdizioni e pubblicazione della sentenza); tali pene sono obbligatorie e, quando la loro durata è predeterminabile, l'omessa statuizione costituisce vizio rilevante.

  • D.lgs. n. 74/2000, artt. 5 e 10

    Riferimento ai reati per i quali l'imputato è stato condannato, che rendono operativa l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12.

  • Codice di procedura penale, art. 620, lett. l)

    Consente alla Corte di Cassazione, quando ricorra il caso previsto, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata; qui è stato richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio in ordine alle pene accessorie quando la loro applicazione e determinazione è possibile da parte della Corte.

  • Codice di procedura penale, art. 619, comma 2

    Richiamato per puntualizzare che la Corte non ha potuto e non ha utilizzato la rettificazione di cui a tale norma ma ha proceduto con annullamento e determinazione delle pene accessorie.

  • Codice penale, art. 36

    Prevede la pubblicazione della sentenza quale pena accessoria; la Corte ha disposto l'applicazione della pubblicazione come previsto dall'art. 12 D.lgs. 74/2000, lett. e).

Massime di principio

  • La condanna per i reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000 comporta automaticamente l'applicazione delle pene accessorie elencate nell'art. 12: il giudice deve espressamente statuire su tali pene.
  • L'omessa statuizione sulle pene accessorie è un vizio rilevante e può essere impugnato dal pubblico ministero; se la Corte di cassazione accerta l'omissione, può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione.
  • Quando la durata delle pene accessorie è predeterminabile in base alla legge, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e determinare direttamente le durate; se invece la disciplina lascia spazio a valutazioni del giudice di merito, potrebbe rendersi necessario il rinvio.
  • La rettificazione formale della sentenza (art. 619 c.2 c.p.p.) non può essere utilizzata per sanare l'omessa applicazione di pene accessorie qualora sussista un vizio sostanziale che richiede annullamento.
  • In casi analoghi, il PM o il Procuratore generale devono proporre ricorso limitato all'omessa statuizione ed eventualmente chiedere l'annullamento con determinazione delle pene accessorie o il rinvio, a seconda della predeterminabilità delle durate.

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