Sentenza n. 16486/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare le spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Lazio n. 6422/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 6422/2025, che aveva ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna e lo aveva condannato a rifondere le spese di lite per € 500,00, oltre accessori di legge. Ha dedotto che, nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, il Ministero non aveva pagato le spese. Ha chiesto l’ordine di pagamento entro 30 giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha depositato un provvedimento del 20 maggio 2026 relativo all’esame dell’istanza di riconoscimento, ma non ha fornito chiarimenti documentati sull’esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto in parte. Il TAR ha rilevato che, pur avendo il Ministero esaminato l’istanza di riconoscimento, non risultava eseguita la distinta statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, né il Ministero aveva contestato l’inadempimento su tale punto. Ha quindi ordinato il pagamento della somma dovuta in base alla sentenza n. 6422/2025 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta, individuandolo nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso; in caso di inutile decorso del termine, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza, previa richiesta del ricorrente. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendola non accoglibile in ragione della contestuale nomina del commissario per il caso di persistente inadempimento. Spese compensate per la parziale ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Considerato, con riguardo alla richiesta di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora, che sussiste la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014);
La condanna al pagamento dell’astreinte è una misura discrezionale nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR non l’ha disposta, anche in ragione della nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
art. 14 d.l. 669/1996
il ricorrente lamenta che l’Amministrazione è rimasta inadempiente in ordine al pagamento di quanto statuito, nonostante il decorso dei termini di legge (90 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14 D.L. 669/1996)
La disposizione è richiamata per il termine di 90 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il ricorrente lamentava il mancato pagamento; la sentenza non ne svolge un’ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale contiene più statuizioni, l’esecuzione di una di esse non comporta l’integrale esecuzione del giudicato se resta inadempiuta un’autonoma condanna al pagamento delle spese di lite.
- Accertato il mancato pagamento delle somme liquidate nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine, stabilendo un ulteriore termine per l’intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza e può non essere disposta quando, per il persistente inadempimento, è già prevista la nomina di un commissario ad acta.
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