Cassazione Penale, Sentenza n. 46485/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omissione di pronuncia su uno dei motivi di appello (terzo motivo) con cui era stata chiesta l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. L'imputato sosteneva che la condotta era stata valorizzata dai giudici di primo grado come di "non particolare rilievo" (pena al minimo edittale e aumento per aggravante applicato nella misura minima), e quindi andava valutata la non punibilità tenuitiva secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; la Corte territoriale, però, ha omesso di esaminare tale motivo nel motivare la conferma della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo: ha ritenuto sussistente l'errore in procedendo per omissione di esame del terzo motivo di appello (violazione art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). Ha escluso che vi fosse una motivazione implicita sufficiente e ha disposto l'annullamento limitato alla parte relativa all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro affinché colmi la lacuna motivazionale e si pronunci espressamente sulla richiesta di applicazione della tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Obbligo per il giudice d'appello di esaminare tutti i motivi di gravame; la mancata enunciazione e valutazione di un motivo integra errore in procedendo e giustifica annullamento limitato della sentenza
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; deve essere valutata espresso e motivatamente dal giudice alla luce degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.; il suo rigetto richiede motivazione non implicita
art. 133 cod. pen.
Indici per la determinazione della pena e per valutare la tenuità del fatto (concreta offensività, entità del danno, modalità, colpevolezza, ecc.); utili per fondare la richiesta di esclusione della punibilità per tenuità
artt. 582 e 585 cod. pen.
Norme sostanziali oggetto del capo di imputazione (richiamate nella sentenza di merito); la decisione di Cassazione, però, riguarda una lacuna motivazionale processuale e non ha modificato l'impianto sostanziale della condanna
art. 576, comma 5-bis cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nella valutazione della pena di merito; la Corte d'appello aveva riconosciuto l'aggravante ma con aumento nella misura minima, elemento che il ricorrente ha posto a fondamento della richiesta di tenuità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione del motivo in cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti e la censura è stata esaminata quanto all'errore in procedendo
decreto-legge n.137/2020, art. 23 comma 8 (conv. con legge n.176/2020) e decreto-legge n.105/2021, artt. 1 e 7
Norme richiamate nella requisitoria del Procuratore Generale (riferimenti a disposizioni emergenziali/procedurali per modalità di svolgimento degli atti e costituzione delle parti); non rilevanti sul merito della decisione di cassazione, ma presenti negli atti
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare tutti i motivi di gravame; l'omissione configura errore in procedendo suscettibile di annullamento limitato
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va affrontata espressamente: una motivazione implicita o il richiamo generico agli argomenti non sono sufficienti
- Se il giudice di primo grado descrive la condotta come di non particolare gravità (pena al minimo, aggravante applicata al minimo), questi elementi devono essere considerati dal giudice d'appello nell'esame della tenuità
- In caso di omissione motivazionale su una questione decisiva, la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e rinviare ad altra sezione per colmare la lacuna, senza decidere direttamente sul merito sostanziale
- Difensori: formulare i motivi di gravame in modo chiaro e specifico e richiamare espressamente gli indici rilevanti (art. 133) aumenta le probabilità che la questione sia correttamente esaminata in sede di appello
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