Cassazione Civile, Ordinanza n. 28310/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era stata nel frattempo annullata in revocazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in ragione della mancata costituzione del contribuente intimato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente era stato raggiunto da atti impositivi emessi a seguito di controllo doganale transfrontaliero, che aveva evidenziato la disponibilità di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata non indicati in dichiarazione dei redditi negli anni 2007-2011; inoltre, per gli anni 2007-2009 non risultava presentata alcuna dichiarazione. Le impugnazioni contro gli atti erano state riunite e accolte in primo grado, poi la decisione era stata parzialmente riformata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza regionale, mentre il contribuente è rimasto intimato. Prima dell'adunanza, l'Avvocatura ha informato che la sentenza impugnata era stata annullata in sede di revocazione; la Corte ha quindi rilevato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata per cassazione viene successivamente annullata in sede di revocazione, viene meno l'interesse a coltivare il ricorso per cassazione e quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile.
- La sopravvenuta eliminazione della decisione oggetto di ricorso incide in via pregiudiziale sul requisito dell'interesse ad agire e preclude l'esame dei motivi di ricorso.
- In assenza di costituzione della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
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