Sentenza n. 61/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 249/2024 del 18.12.2024 nel giudizio avente numero di R.G. 645/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze sino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attribuzione complessiva di euro 1.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo, attestato dal Tribunale di Larino il 30 luglio 2025; la notificazione al Ministero, il 18 dicembre 2024, della sentenza in copia conforme; l'idoneità della sentenza del giudice ordinario a costituire titolo eseguibile mediante ottemperanza; e la corrispondenza tra la somma richiesta e quella liquidata dal giudice civile. Il riferimento, contenuto nel ricorso, a interessi o rivalutazione è stato ritenuto un refuso, poiché la sentenza civile non aveva riconosciuto tali accessori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto provato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e ha considerato sufficiente, ai fini dell'esecuzione, la notificazione all'Amministrazione della copia conforme del titolo, senza necessità della spedizione in forma esecutiva, alla luce della modifica dell'art. 475 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023. Ha affermato che le statuizioni ineseguite di una sentenza del giudice ordinario possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di euro 1.000,00, entro 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso interessi e rivalutazione, non compresi nel titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e con ulteriore termine di 40 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, comprese l'ordine di adempimento e la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
“al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 475 c.p.c.
“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”
Per i titoli giudiziali, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
Ha introdotto, con le modifiche successive, la disciplina applicata dal giudice alla forma del titolo esecutivo giudiziale.
Legge 29 dicembre 2022 n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 relativa alla forma del titolo esecutivo giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia conforme del titolo è sufficiente, dal 28 febbraio 2023, senza necessità della spedizione in forma esecutiva prevista dalla disciplina previgente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto effettivo del titolo esecutivo: non possono essere riconosciuti interessi, rivalutazione o altri accessori non attribuiti dalla sentenza da eseguire.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza della parte e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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