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Sentenza

Sentenza n. 2259/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia “- della ordinanza dirigenziale n. 02/2022, prot. 539 del 04.01.2022, adottata dal Comune di Portici - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, notificata il 11.01.2022, con cui si ordina al ricorrente, la "demolizione delle opere abusivamente realizzate e sopra descritte ai punti 1. e 2." ed il " ripristino dello stato dei luoghi", "entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza"; - se e per quanto di ragione, del verbale del 03.12.2021, redatto dalla Polizia Municipale, con cui si accerta la realizzazione di un soppalco e di una leggera struttura in ferro a copertura del vano di accesso al terrazzo; - della relazione tecnica dell'U.T.C. prot. n. 86306 del 03.12.2021, di cui non si conosce il contenuto; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.”

Giustizia amministrativa202201710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un soppalco e a una struttura in ferro di copertura del vano di accesso al terrazzo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo, con riferimento al soppalco, violazione degli artt. 10, 22, 31 e seguenti e 37 del d.P.R. n. 380/2001, della l. n. 241/1990, della l.r. Campania n. 19/2001 e del regolamento urbanistico edilizio comunale, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità e carenza dei presupposti. Ha sostenuto che il manufatto fosse stato realizzato negli anni Cinquanta-Sessanta, anteriormente all'introduzione dell'obbligo generalizzato di titolo edilizio, e che tale epoca risultasse da relazione tecnica, fotografie e dichiarazioni sostitutive. Ha inoltre dedotto le modeste dimensioni del soppalco, l'assenza di incremento volumetrico o di superficie utile, la destinazione a disimpegno o ripostiglio, la compatibilità con il regolamento comunale, la sottoponibilità dell'intervento a SCIA e la conseguente applicabilità della sola sanzione pecuniaria prevista per gli interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA. Ha lamentato anche l'omessa valutazione della fiscalizzazione dell'abuso, la violazione delle garanzie partecipative e l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza, che avrebbe richiamato soltanto l'assenza del titolo edilizio senza confrontarsi con la risalenza e le caratteristiche dell'opera. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente, la mancata notifica a Soprintendenza ed Ente Ville Vesuviane quali asseriti controinteressati e l'infondatezza del ricorso; ha inoltre dedotto la rimozione della struttura in ferro e prodotto la comunicazione di avvio del procedimento e la relazione istruttoria comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio per la riunione con altro ricorso, ritenendo la causa matura e il diverso giudizio non interferente. Ha respinto le eccezioni preliminari: il comproprietario era legittimato a impugnare l'ordinanza anche se notificata anche alla moglie, mentre Soprintendenza ed Ente Ville Vesuviane non erano controinteressati, poiché l'ordinanza era stata adottata esclusivamente dal Comune. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse relativamente alla struttura in ferro, già rimossa e quindi non più esistente; inoltre, su tale opera non erano state formulate specifiche censure di merito. Quanto al soppalco, il ricorso è stato accolto e l'ordinanza annullata in parte qua. Il Comune avrebbe dovuto accertare prioritariamente l'epoca di realizzazione del manufatto e la sua precisa ubicazione, anche per stabilire la disciplina applicabile e la rilevanza dell'art. 25 del regolamento comunale, adottato nel 2005. La relazione comunale riconosceva che il soppalco era già presente nel 1994 e che non erano stati allora adottati provvedimenti sanzionatori; la consulenza di parte forniva inoltre un principio di prova della realizzazione negli anni Cinquanta-Sessanta. Tali elementi imponevano un'istruttoria concreta e una motivazione idonea a confutarli, anche considerando che l'obbligo generalizzato di licenza edilizia fuori dai centri abitati decorreva dal 1° settembre 1967. L'omessa verifica dell'epoca del manufatto e degli elementi probatori offerti dal privato ha determinato un difetto di istruttoria sul presupposto stesso dell'abusività. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765

    Ha introdotto, con decorrenza dal 1° settembre 1967, l'obbligo di licenza edilizia per tutte le costruzioni, anche fuori dal perimetro del centro urbano.

  • art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Disciplina la demolizione delle opere eseguite in assenza o totale difformità dal permesso di costruire; la sua applicazione presuppone l'accertamento dell'abusività dell'opera e del regime autorizzatorio applicabile all'epoca della realizzazione.

  • art. 22 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la sottoponibilità dell'intervento a SCIA, ma il giudice ha deciso sulla base assorbente del difetto di istruttoria relativo alla datazione del manufatto.

  • art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della sanzione pecuniaria agli interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA; la relativa questione è stata assorbita.

  • art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

    Per gli immobili risalenti a epoche in cui il titolo edilizio non era obbligatorio, lo stato legittimo può essere dimostrato mediante dati catastali e altri documenti probanti; un principio di prova impone all'amministrazione di svolgere un'istruttoria adeguata e di confutare gli elementi contrari all'abusività.

  • art. 25 Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Portici

    La sua applicabilità alla fattispecie doveva essere verificata dopo l'accertamento dell'epoca di realizzazione del soppalco, trattandosi di disposizione adottata nel 2005.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata assorbita; il Comune ha comunque prodotto la comunicazione richiamata nell'ordinanza.

  • art. 2697 c.c.

    Il privato che deduce una diversa e risalente epoca di realizzazione deve fornire elementi probatori; se offre un principio di prova serio e plausibile, spetta all'amministrazione fornire elementi contrari e motivare sulla loro inattendibilità.

Massime di principio

  • Nella repressione degli abusi edilizi, l'amministrazione deve accertare l'epoca di realizzazione del manufatto quando tale dato è rilevante per individuare il regime giuridico applicabile, non potendo fondare l'ordine demolitorio sulla sola attuale assenza di un titolo edilizio.
  • Il privato che deduce la realizzazione dell'opera in epoca anteriore all'introduzione dell'obbligo di titolo edilizio deve fornire un principio di prova mediante elementi plausibili e convergenti, quali documentazione tecnica, fotografie, dati catastali, documenti d'archivio o dichiarazioni; una volta offerto tale principio di prova, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta e fornire elementi contrari, confutando gli elementi prodotti.
  • Anche quando la demolizione costituisce esercizio vincolato del potere repressivo, l'ordine di ripristino è illegittimo per difetto di istruttoria se permangono seri e apprezzabili dubbi, non adeguatamente esaminati dall'amministrazione, sulla datazione dell'opera e quindi sulla necessità del titolo edilizio.
  • La disciplina urbanistica sopravvenuta non può essere applicata automaticamente a un manufatto risalente nel tempo: l'amministrazione deve prima verificare l'epoca di realizzazione e solo successivamente stabilire se le prescrizioni regolamentari vigenti siano applicabili e se l'opera le violi.
  • Quando l'opera oggetto dell'ordine di demolizione è stata già rimossa, viene meno l'interesse concreto e attuale a contestare l'ordine relativamente a quella parte, con conseguente inammissibilità parziale del ricorso per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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