Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 26 marzo 2025 e notificato in data 3 aprile 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025: del provvedimento, emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 21 ottobre 2025 e notificato il 27 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata nuovamente rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, reiterato, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, il successivo diniego reiterato. Ha dedotto che la Questura avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale esclusivamente o prevalentemente sui precedenti penali, senza adeguatamente considerare l’inserimento sociale e lavorativo e i legami familiari. In particolare, ha allegato di avere contratto matrimonio, di essere padre di una figlia minorenne e di provvedere al mantenimento del nucleo familiare, depositando il certificato di matrimonio legalizzato con apostille e documentazione relativa alla patologia della figlia.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente né la domanda cautelare né il merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, chiedendogli di fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza chiarimenti documentati e motivati sull’effettiva misura del contributo economico prestato al sostentamento del nucleo familiare, soprattutto della figlia minorenne, e sulla circostanza che, senza tale contributo, la madre non sarebbe in grado di provvedere autonomamente al mantenimento della figlia. Il Collegio ha rilevato che il matrimonio non risulta trascritto presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato né l’impossibilità della madre di contribuire al mantenimento della figlia, obbligo gravante su entrambi i genitori ai sensi dell’art. 316-bis c.c., né che la patologia della minore comporti una protratta e totale dipendenza economica dal padre. La domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, il cui esame definitivo è stato rinviato dopo l’integrazione istruttoria.
art. 316-bis c.c.
È richiamato per affermare che entrambi i genitori sono gravati dall’obbligo di mantenimento della prole; pertanto, il ricorrente deve dimostrare perché il proprio contributo sarebbe totalmente o determinante e perché la madre non potrebbe provvedere autonomamente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, quando il ricorrente invoca legami familiari e responsabilità di mantenimento, il giudice può disporre un’integrazione istruttoria per verificare l’effettiva dipendenza economica dei familiari dal richiedente e la concreta rilevanza del suo contributo al sostentamento del nucleo.
- La mera allegazione del matrimonio, della genitorialità o di una patologia del figlio minore non dimostra automaticamente che il richiedente provveda in via esclusiva o determinante al mantenimento familiare: occorrono elementi documentali sulla situazione economica dei genitori e sulla concreta necessità di sostegno.
- Nel valutare la rilevanza dei legami familiari ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, deve considerarsi che l’obbligo di mantenimento della prole grava su entrambi i genitori; il richiedente deve quindi dimostrare l’incapacità dell’altro genitore di provvedere autonomamente, ove assuma che il proprio allontanamento pregiudicherebbe il sostentamento del minore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →