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Ordinanza

Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 26 marzo 2025 e notificato in data 3 aprile 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025: del provvedimento, emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 21 ottobre 2025 e notificato il 27 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata nuovamente rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202500919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, reiterato, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, il successivo diniego reiterato. Ha dedotto che la Questura avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale esclusivamente o prevalentemente sui precedenti penali, senza adeguatamente considerare l’inserimento sociale e lavorativo e i legami familiari. In particolare, ha allegato di avere contratto matrimonio, di essere padre di una figlia minorenne e di provvedere al mantenimento del nucleo familiare, depositando il certificato di matrimonio legalizzato con apostille e documentazione relativa alla patologia della figlia.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente né la domanda cautelare né il merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, chiedendogli di fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza chiarimenti documentati e motivati sull’effettiva misura del contributo economico prestato al sostentamento del nucleo familiare, soprattutto della figlia minorenne, e sulla circostanza che, senza tale contributo, la madre non sarebbe in grado di provvedere autonomamente al mantenimento della figlia. Il Collegio ha rilevato che il matrimonio non risulta trascritto presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato né l’impossibilità della madre di contribuire al mantenimento della figlia, obbligo gravante su entrambi i genitori ai sensi dell’art. 316-bis c.c., né che la patologia della minore comporti una protratta e totale dipendenza economica dal padre. La domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, il cui esame definitivo è stato rinviato dopo l’integrazione istruttoria.

  • art. 316-bis c.c.

    È richiamato per affermare che entrambi i genitori sono gravati dall’obbligo di mantenimento della prole; pertanto, il ricorrente deve dimostrare perché il proprio contributo sarebbe totalmente o determinante e perché la madre non potrebbe provvedere autonomamente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, quando il ricorrente invoca legami familiari e responsabilità di mantenimento, il giudice può disporre un’integrazione istruttoria per verificare l’effettiva dipendenza economica dei familiari dal richiedente e la concreta rilevanza del suo contributo al sostentamento del nucleo.
  • La mera allegazione del matrimonio, della genitorialità o di una patologia del figlio minore non dimostra automaticamente che il richiedente provveda in via esclusiva o determinante al mantenimento familiare: occorrono elementi documentali sulla situazione economica dei genitori e sulla concreta necessità di sostegno.
  • Nel valutare la rilevanza dei legami familiari ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, deve considerarsi che l’obbligo di mantenimento della prole grava su entrambi i genitori; il richiedente deve quindi dimostrare l’incapacità dell’altro genitore di provvedere autonomamente, ove assuma che il proprio allontanamento pregiudicherebbe il sostentamento del minore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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