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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato. Denunciava, in particolare, la mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art.419 c.p.p.), con la conseguente dichiarazione di assenza illegittima, e altresì l'inosservanza del suo diritto alla difesa per il fatto che, pur avendo nominato un difensore di fiducia dopo la nuova notifica, nel processo era sempre risultato costituito un difensore d'ufficio con il quale il ricorrente non aveva avuto contatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato: dai verbali di udienza risultava che, dopo la prima udienza in cui si constatò l'omessa notifica, il Tribunale aveva rinnovato la notifica e il decreto di citazione a giudizio era stato personalmente notificato all'imputato dai Carabinieri il 30 marzo 2021, comprovando così la conoscenza personale del processo. Quanto alla presunta violazione per la permanenza del difensore d'ufficio nonostante la nomina del difensore di fiducia, la Corte ha ritenuto la questione non collegata alla censura della mancata conoscenza del processo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; la Corte rileva che l'omessa notifica è nullità assoluta ma rilevante ai fini della rescissione solo se ha determinato la mancata conoscenza del processo.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione), ma dalla decisione emerge che non è stata ritenuta idonea a sorreggere il rimedio straordinario invocato senza puntuale confronto con i fatti probatori relativi alla conoscenza del processo.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Strumento di impugnazione straordinaria per la rescissione del giudicato finalizzato a far valere la mancata, incolpevole conoscenza del processo; la Corte richiama che occorre provare la effettiva e incolpevole ignoranza, altrimenti il rimedio è inammissibile.

  • S.U. n. 7697 del 24/11/2016 (massima richiamata)

    Giurisprudenza di legittimità che equipara l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'omessa citazione dell'imputato, configurando nullità assoluta e insanabile, ma la sua rilevanza dipende dal nesso con la mancata conoscenza del processo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'imposizione di una sanzione pecuniaria a carico dell'istante in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per imporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare costituisce una nullità assoluta, ma per ottenere la rescissione del giudicato con l'art.629-bis è necessario dimostrare che tale omissione ha determinato la mancata e incolpevole conoscenza del processo.
  • La successiva notifica personale dell'atto imputativo (ad es. decreto di citazione) agli atti annulla l'eccezione di mancata conoscenza: la conoscenza personale del processo impedisce il ricorso per rescissione basato su precedente omissione notificatoria.
  • La semplice nomina successiva di un difensore di fiducia non rende automaticamente viziato il ruolo del difensore d'ufficio già intervenuto, salvo provare un concreto pregiudizio alla difesa collegato alla mancata partecipazione del difensore di fiducia.
  • I mezzi di impugnazione straordinaria (es. art.629-bis) richiedono una precisa e motivata dimostrazione dei fatti che giustificano la riapertura del giudicato; doglianze generiche o non confrontate con il motivo già vagliato dai giudici di merito sono destinate all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; quindi è rischioso proporre ricorsi straordinari privi di sufficiente fondamento probatorio.

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