Sentenza n. 7629/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'Ottemperanza ALLA SENTENZA PRONUNCIATA DALLA S.C. di CASSAZIONE resa in R.G. 2768/2024 – N. Sez. 4418/2024 – N. Raccolta Generale 32816/2024 pubblicata il 16 dicembre 2024, notificata per l’esecuzione in data 01.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il ricorso e condannato le amministrazioni al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte di cassazione, notificata in forma esecutiva alle amministrazioni il 1° ottobre 2025. La pronuncia aveva dichiarato improcedibile il ricorso e condannato le amministrazioni al pagamento, in favore della ricorrente, di euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Nonostante la definitività della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha documentato la notificazione del titolo e la richiesta rivolta alla cancelleria della Corte di cassazione, con relativo riscontro, per dimostrare l'impossibilità di ottenere una certificazione del passaggio in giudicato, poiché tale ufficio non rilascia certificati di giudicato. L'amministrazione si è costituita con una memoria di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza. Ha affermato che la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione, unitamente alla condanna alle spese, ha determinato il passaggio in giudicato della relativa statuizione. Ha considerato provata la notificazione della sentenza in forma esecutiva e ha ritenuto non ostativa all'ottemperanza l'assenza di una certificazione formale del passaggio in giudicato, essendo stata documentata la risposta della cancelleria della Corte di cassazione secondo cui tale certificazione non viene rilasciata. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento e non ha fornito giustificazioni per l'inerzia, il giudice ha dichiarato l'obbligo di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'area competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La domanda di ottemperanza è stata utilizzata per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia della Corte di cassazione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice amministrativo ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una pronuncia della Corte di cassazione contenente una condanna al pagamento delle spese processuali può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione, accompagnata dalla condanna alle spese, rende definitiva la relativa statuizione e consente di azionare l'obbligo di pagamento in sede di ottemperanza.
- L'assenza di una certificazione formale del passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria della Corte di cassazione non impedisce l'ottemperanza quando la parte documenti la notificazione del titolo in forma esecutiva e l'ufficio giudiziario attesti di non rilasciare tale certificazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che intenda contestare la domanda deve allegare e provare l'avvenuto adempimento o fornire una giustificazione dell'inerzia; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e fissare un termine perentorio, prevedendo l'intervento di un commissario ad acta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione obbligata, per provvedere in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
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