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Interpello

Risposta n. 177 del 23/09/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Istante ritiene che il rapporto con il DDPS sia un impiego presso un’amministrazione pubblica federale, che PUBLICA faccia parte del sistema pensionistico federale e che il possesso anche della cittadinanza italiana non impedisca l’applicazione dell’articolo 19. La pensione sarebbe quindi pubblica e imponibile esclusivamente in Svizzera, anziché soggetta all’articolo 18 sulle pensioni private.

Tassazione convenzionale della pensione pubblica svizzera percepita da un residente in Italia con doppia cittadinanza italiana e svizzera.

Il quesito

L’Istante chiede se la pensione corrisposta da PUBLICA per il servizio prestato presso il Dipartimento federale svizzero della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) rientri nell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Svizzera e sia imponibile esclusivamente in Svizzera, nonostante il trasferimento della residenza in Italia e la doppia cittadinanza.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1: PUBLICA è un istituto di diritto pubblico della Confederazione svizzera, la prestazione è riferita ai servizi resi al DDPS e l’Istante possiede la cittadinanza svizzera. La doppia cittadinanza non esclude l’applicazione della norma. La pensione è pertanto imponibile esclusivamente in Svizzera, ferma la verifica dei fatti e dell’effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Pensione pubblica svizzera e doppia cittadinanza: applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera

La risposta n. 177/2026 esamina il trattamento convenzionale della pensione erogata dalla Cassa pensioni federale PUBLICA a una persona che prevede di trasferire la residenza fiscale in Italia e possiede la cittadinanza italiana e svizzera. L’Agenzia conclude che, sulla base dei fatti prospettati, la prestazione è una pensione pubblica imponibile esclusivamente in Svizzera.

Fattispecie e quesito

L’Istante riferisce di avere prestato servizio presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera (DDPS), qualificato nell’istanza come amministrazione centrale dello Stato. Per tale rapporto percepirà una pensione nell’ambito del sistema previdenziale federale svizzero, gestito da PUBLICA, istituzione di diritto pubblico della Confederazione; l’Istante richiama un’attestazione rilasciata dalla Cassa il 23 giugno 2026.

Il quesito riguarda l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera alla prestazione, in particolare se il possesso della cittadinanza italiana insieme a quella svizzera impedisca di applicare la regola convenzionale per le pensioni pubbliche. L’Istante sostiene che la pensione non ricada invece nell’articolo 18, relativo alle pensioni di natura privata.

Normativa e prassi richiamate

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR, chi è fiscalmente residente in Italia è assoggettato nel Paese a imposizione sul reddito complessivo. Fra i redditi imponibili rientrano le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

L’applicazione della normativa interna va coordinata con la Convenzione, la cui prevalenza è richiamata dall’Agenzia sulla base dell’articolo 169 del TUIR e dell’articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre che della giurisprudenza costituzionale.

L’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, stabilisce che remunerazioni e pensioni pagate da uno Stato contraente, da sue articolazioni o da enti di diritto pubblico a una persona fisica, a titolo di servizi resi attualmente o in passato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono, se la persona ha la nazionalità di quello Stato. L’Agenzia individua tre condizioni: pagamento da parte di un soggetto pubblico dello Stato; corresponsione in relazione a servizi resi allo Stato o a enti pubblici; possesso della nazionalità dello Stato erogatore.

È inoltre richiamato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione, che definisce i «nazionali» come persone fisiche aventi la nazionalità di uno Stato contraente, e il paragrafo 8 del Commentario all’articolo 3 del Modello OCSE, secondo cui la nozione comprende la nazionalità o cittadinanza dello Stato. L’Agenzia richiama anche la risposta a interpello n. 172 del 27 gennaio 2023.

Valutazione delle condizioni convenzionali

La Convenzione non richiede che il pensionato abbia esclusivamente la cittadinanza dello Stato erogatore e non prevede una deroga per chi possiede la doppia cittadinanza. È quindi sufficiente, sotto questo profilo, che l’Istante abbia la cittadinanza svizzera, senza che rilevi il contestuale possesso di quella italiana.

Quanto alla natura pubblica dell’ente erogatore, la legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006, agli articoli 2 e 3, qualifica PUBLICA come istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria e le attribuisce il compito di assicurare il personale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte, attuando la previdenza secondo la legislazione federale richiamata. L’articolo 4 prevede l’affiliazione dei datori di lavoro indicati dall’articolo 32b della legge federale sul personale federale del 24 marzo 2000. L’Agenzia menziona inoltre le informazioni pubblicate dall’Ufficio federale del personale e da PUBLICA sulla copertura previdenziale dei collaboratori dell’Amministrazione federale e sulla natura pubblicistica dell’istituto.

Il requisito relativo ai servizi resi è valutato sulla base della dichiarazione dell’Istante di avere lavorato presso il DDPS. L’Agenzia assume tale circostanza come veritiera e corretta ai fini della risposta, senza svolgere un accertamento sulla sua effettiva sussistenza.

Parere dell’Agenzia e conclusione

Sulla base dei fatti esposti, l’Agenzia considera integrate le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione. Gli emolumenti pagati da PUBLICA, con fondi alimentati dal settore pubblico e in relazione alla pregressa attività lavorativa svolta presso il DDPS, sono qualificati come pensione pubblica e risultano soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera. La doppia cittadinanza italiana e svizzera non modifica tale conclusione.

Il parere presuppone che il trasferimento della residenza fiscale in Italia si realizzi effettivamente. La residenza è una questione di fatto estranea all’interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come ricordato dalla circolare 1° aprile 2016, n. 9/E. Restano inoltre impregiudicati i poteri ordinari di verifica e accertamento dell’Ufficio, anche riguardo all’effettiva residenza dell’Istante prima del trasferimento in Italia.

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