Risposta n. 175 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento IVA dei servizi di colocation con private cage in un data center situato in Italia.
Il quesito
La società Alfa chiede se i servizi di colocation acquistati da Beta, comprendenti l'uso esclusivo di una private cage nel data center e servizi accessori tecnici e operativi, debbano essere qualificati come locazione immobiliare esente, servizi relativi a beni immobili territorialmente rilevanti in Italia oppure servizi generici.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che la prestazione costituisca un servizio unico e complesso, avente come elemento principale la messa a disposizione esclusiva della private cage, con servizi accessori di energia, climatizzazione, interconnessione, prevenzione incendi e vigilanza. Propone quindi la qualificazione come servizio relativo a bene immobile ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA, escludendo sia la locazione immobiliare esente sia il servizio generico di cui all'articolo 7-ter.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda sulla qualificazione dei servizi come prestazioni relative a beni immobili ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA, poiché la private cage costituisce una porzione specifica, identificabile e concessa in uso esclusivo, essenziale per la prestazione. I servizi sono quindi territorialmente rilevanti in Italia. Tuttavia, la prestazione non beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 8), poiché non consiste nella mera messa a disposizione passiva di uno spazio, ma comprende servizi tecnici e operativi funzionali ai server; deve pertanto essere assoggettata a IVA con aliquota ordinaria.
Trattamento IVA della colocation con private cage in un data center italiano
La risposta n. 175/2026 riguarda il trattamento IVA dei servizi di colocation acquistati da Alfa presso Beta, relativi a una private cage situata in un data center italiano. La questione concerne sia la territorialità IVA della prestazione sia la sua eventuale qualificazione come locazione immobiliare esente.
Fattispecie e contesto
Alfa, società attiva nei servizi di cloud computing e cloud hosting, opera in Italia tramite una sede secondaria e utilizza server localizzati sul territorio italiano. Le attività relative ai server sono gestite da remoto e Alfa non dispone di dipendenti operanti fisicamente in Italia.
Nell'ambito della propria attività, Alfa acquista da Beta servizi di colocation e cloud hosting support. Il servizio di colocation comprende:
- la messa a disposizione esclusiva di spazi presso il data center italiano di Beta;
- la possibilità di accedere e utilizzare tali spazi;
- la fornitura di energia elettrica;
- il mantenimento della temperatura controllata;
- l'interconnessione tra diversi data center e le relative apparecchiature;
- i servizi di prevenzione incendi e vigilanza.
In particolare, i servizi riguardano una private cage, ossia un'area privata e sicura del data center, delimitata su quattro lati da una rete a maglia e dotata di una porta con serratura. All'interno sono collocati armadi anch'essi chiusi e dotati di serratura, oltre a sistemi di interconnessione e passerelle portacavi.
Beta ha emesso fatture con addebito dell'IVA. Alfa, avendo maturato un credito IVA derivante in larga parte dall'imposta assolta su tali fatture, intende chiederne il rimborso nella dichiarazione IVA relativa all'anno di riferimento.
Quesito del contribuente
Alfa chiede quale sia il corretto trattamento IVA dei servizi acquistati da Beta e, in particolare, se debbano essere qualificati come:
- locazione di immobile strumentale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA;
- servizi relativi a beni immobili ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA;
- servizi generici soggetti alla regola generale dell'articolo 7-ter del decreto IVA.
Soluzione interpretativa prospettata dall'Istante
Secondo Alfa, la colocation costituisce una prestazione unica e complessa, il cui elemento essenziale è la messa a disposizione, in via esclusiva, di una porzione specifica e identificabile dell'immobile di Beta, rappresentata dalla private cage.
Le ulteriori componenti, quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessione, prevenzione incendi e vigilanza, sarebbero accessorie, poiché funzionali all'utilizzo della private cage per l'installazione, la conservazione e il funzionamento dei server.
Alfa ritiene quindi applicabile l'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA, in combinato disposto con l'articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011. Esclude invece la locazione immobiliare esente, poiché il rapporto non si limiterebbe al godimento passivo dell'immobile, e ritiene non applicabile anche la regola residuale dei servizi generici prevista dall'articolo 7-ter.
Normativa e prassi richiamate
L'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il luogo delle prestazioni relative a beni immobili è quello in cui è situato l'immobile.
L'articolo 31-bis, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 limita tale categoria ai servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con il bene immobile. Tale nesso ricorre, tra l'altro, quando il bene immobile è elemento costitutivo, essenziale e indispensabile per la prestazione.
Le Note esplicative della Commissione europea al Regolamento UE n. 1042/2013 precisano che, nel caso di prestazioni complesse, occorre verificare se l'elemento predominante sia il servizio relativo al bene immobile e se sussista un nesso sufficientemente diretto con tale bene.
L'Agenzia richiama inoltre la risposta n. 77/E del 22 novembre 2018, nella quale la messa a disposizione di un compendio immobiliare, accompagnata da servizi correlati, era stata considerata la prestazione principale, con riconduzione dell'intera operazione all'articolo 7-quater del decreto IVA.
È richiamata anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 2 luglio 2020, causa C-215/19, A Oy. Secondo tale pronuncia, i servizi di alloggiamento in un data center non costituiscono servizi relativi a beni immobili quando il cliente non dispone di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono installati gli armadi. La Corte ha inoltre escluso la qualificazione come locazione immobiliare esente quando il prestatore, oltre a mettere a disposizione uno spazio, fornisce beni e servizi accessori destinati a garantire il funzionamento ottimale dei server.
Sul piano interno, l'articolo 7-ter del decreto IVA contiene la regola generale secondo cui, nei rapporti tra soggetti passivi, il servizio è territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento del committente. L'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), introduce tuttavia una deroga per i servizi relativi a beni immobili, rilevanti nel luogo in cui è situato l'immobile.
L'Agenzia precisa inoltre che la qualificazione ai sensi dell'articolo 7-quater riguarda la territorialità dell'operazione e non determina automaticamente l'imponibilità o l'esenzione. Il regime IVA deve essere valutato separatamente, anche alla luce dell'articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA. Viene richiamato altresì l'articolo 12, relativo alle prestazioni accessorie, che seguono il trattamento IVA della prestazione principale.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia, sulla base dei fatti e dei documenti rappresentati dall'Istante, considera il servizio principale la locazione o messa a disposizione della private cage. I servizi di energia elettrica, climatizzazione, interconnessione, prevenzione incendi e vigilanza sono ritenuti funzionali all'effettiva fruizione dell'area e quindi ancillari rispetto alla prestazione principale.
La private cage è considerata una porzione specifica e identificabile del data center, attribuita in uso esclusivo ad Alfa. Questo elemento distingue la fattispecie da quella in cui il cliente dispone soltanto di armadi collocati in aree comuni del data center, senza un diritto esclusivo su una parte determinata dell'immobile.
Poiché la private cage costituisce un elemento costitutivo, essenziale e indispensabile del servizio di colocation, l'operazione presenta un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile ai sensi dell'articolo 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011.
Qualificazione territoriale e regime IVA
L'Agenzia conclude che i servizi di colocation acquistati da Alfa sono servizi relativi a beni immobili ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA. Essendo la private cage situata in Italia, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia.
Tuttavia, la prestazione non consiste nella mera messa a disposizione passiva di uno spazio. Essa comprende anche una serie di prestazioni tecniche e operative necessarie per l'alloggiamento e il funzionamento dei server, tra cui energia, climatizzazione, interconnessioni, sicurezza e prevenzione incendi.
Di conseguenza, il servizio non rientra nell'esenzione prevista, al ricorrere delle relative condizioni, dall'articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA per le locazioni e gli affitti di fabbricati o porzioni di fabbricati. L'intero servizio deve essere assoggettato a IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.
Conclusioni operative
La private cage, in quanto area delimitata, identificabile e concessa in uso esclusivo, determina la qualificazione della colocation come servizio relativo a bene immobile. L'operazione è quindi soggetta alla disciplina territoriale dell'articolo 7-quater e rileva ai fini IVA in Italia.
La presenza di servizi tecnici e operativi ulteriori impedisce, però, di qualificare l'operazione come locazione immobiliare esente. Le fatture di Beta con addebito dell'IVA ordinaria risultano coerenti con il parere espresso dall'Agenzia, ferma restando la verifica dei fatti e della documentazione in sede di eventuale controllo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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