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Interpello

Risposta n. 174 del 16/09/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che sia le ritenute d'acconto su interessi attivi sia i crediti per imposte pagate all'estero debbano concorrere al numeratore della soglia del 10%, poiché rappresentano prelievi o pagamenti tributari effettivamente riferibili alla società e riducono l'IRES dovuta, analogamente alle fattispecie già ammesse dalla risoluzione n. 53/E del 2020.

Computabilità nel requisito del 10% per il DURF delle ritenute d'acconto su interessi bancari e dei crediti per imposte pagate all'estero.

Il quesito

L'Istante chiede se le ritenute d'acconto su interessi attivi, indicate nel rigo RN15 del Modello Redditi SC e versate all'Erario dal sostituto d'imposta, possano essere incluse nei versamenti rilevanti ai fini della soglia del 10% prevista dall'articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997, e se possano esservi inclusi anche i crediti per imposte pagate all'estero ex articolo 165 TUIR, indicati nel rigo RN13, pur non transitando nel conto fiscale italiano.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate accoglie entrambe le tesi. Le ritenute d'acconto su interessi attivi versate dal sostituto d'imposta sono computabili tra i versamenti rilevanti ai fini del 10%, in quanto l'imposta è economicamente imputabile alla società, sebbene assolta da un altro soggetto. Sono computabili anche le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 TUIR, poiché il loro utilizzo a scomputo dell'IRES italiana costituisce sostanzialmente una modalità di versamento dell'imposta e indica affidabilità fiscale.

DURF: computabilità di ritenute e imposte estere nella soglia del 10%

La risposta n. 174/2026 riguarda il requisito dei "complessivi versamenti registrati nel conto fiscale" richiesto per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF), previsto dall'articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'Agenzia esamina la rilevanza delle ritenute d'acconto su interessi bancari e delle imposte pagate all'estero ai fini del calcolo della soglia del 10% dei ricavi o compensi.

Fattispecie e contesto

La società istante opera nell'edilizia industriale e tecnico-specialistica nei settori della produzione di energia elettrica, della petrolchimica e della produzione del vetro, dei cementi e dei materiali metallici. La società precisa che le proprie prestazioni non sono riconducibili ad appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e da impiego strutturale di beni strumentali del committente.

Alcuni committenti, tuttavia, richiedono il DURF quale presidio ordinario di compliance contrattuale, anche indipendentemente dall'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali dell'articolo 17-bis.

L'Istante aveva già presentato, il 13 gennaio 2026, un'istanza di interpello dichiarata inammissibile, relativa al perimetro dei versamenti registrati nel conto fiscale rilevanti ai fini del requisito del 10%. La nuova istanza riguarda specificamente due componenti presenti nel Modello Redditi SC:

  • il credito per imposte pagate all'estero, indicato al rigo RN13 e disciplinato dall'articolo 165 TUIR;
  • le ritenute d'acconto subite su interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi, indicate al rigo RN15.

Secondo quanto rappresentato, tali componenti sono destinate a ripetersi anche nei futuri periodi d'imposta, in ragione della continuità dell'attività internazionale e della gestione della liquidità bancaria.

Quesiti posti all'Agenzia delle Entrate

L'Istante chiede se le ritenute d'acconto sugli interessi attivi, versate all'Erario dagli istituti di credito in qualità di sostituti d'imposta e detratte dall'IRES dovuta in dichiarazione, possano essere considerate nel numeratore della soglia del 10% come versamenti rilevanti ai fini del DURF.

Chiede inoltre se le imposte pagate all'estero, che danno luogo al credito d'imposta ex articolo 165 TUIR e che non transitano nel conto fiscale italiano, debbano essere escluse dal calcolo oppure possano comunque concorrere alla soglia.

Normativa e prassi richiamate

L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto nel D.Lgs. n. 241 del 1997 l'articolo 17-bis, recante misure in materia di ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti e di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera.

Il comma 1 dell'articolo 17-bis impone determinati obblighi ai committenti che affidano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e dall'impiego di beni strumentali di sua proprietà o a esso riconducibili.

Il comma 5 esclude tali obblighi quando l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice consegna il DURF, attestante, tra l'altro, che l'impresa:

  • è in attività da almeno tre anni;
  • è in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • ha effettuato, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni;
  • non ha iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro, salvo le somme oggetto di piani di rateazione non decaduti o provvedimenti di sospensione.

La circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 ha chiarito che, al numeratore, si considerano i versamenti complessivi effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dell'ultimo triennio. Sono esclusi i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo. Al denominatore devono essere considerati i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni dello stesso triennio.

La risoluzione n. 53/E del 2020 ha esteso il computo a imposte economicamente riferibili all'impresa, ma materialmente versate da altri soggetti nell'ambito di regimi quali il reverse charge, lo split payment, il consolidato fiscale, la trasparenza fiscale e la liquidazione IVA di gruppo.

La risposta n. 63 del 2026 ha inoltre precisato che rilevano i versamenti confluiti nel conto fiscale effettuati nell'intervallo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione più remota e la fine del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione più recente, con imputazione sulla base della data di pagamento. La stessa risposta ha ammesso, se effettuati nel triennio di riferimento tramite modello F24, i versamenti relativi alla definizione di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Soluzione interpretativa prospettata dalla società

L'Istante sostiene che le ritenute d'acconto sugli interessi attivi debbano essere incluse nel numeratore perché costituiscono un prelievo tributario effettivo a titolo di IRES anticipata, versato dal sostituto d'imposta all'Erario italiano. Il sostituto agirebbe, in sostanza, come soggetto incaricato del versamento di un'imposta economicamente riferibile alla società, con estinzione pro quota dell'obbligazione IRES.

La società richiama, per analogia, le fattispecie già ammesse dalla risoluzione n. 53/E del 2020, nelle quali il debito tributario matura in capo a un soggetto, mentre il relativo assolvimento è materialmente effettuato da un altro soggetto legato da rapporti di partecipazione, controllo o sostituzione.

Con riferimento alle imposte estere, l'Istante osserva che il credito ex articolo 165 TUIR e le ritenute d'acconto confluiscono entrambi nel rigo RN16 del Modello Redditi SC e vengono sottratti all'imposta netta indicata nel rigo RN11 per determinare l'IRES dovuta. Da tale struttura dichiarativa la società ricava una sostanziale equivalenza funzionale tra i due istituti e ritiene che anche il credito per imposte estere dovrebbe concorrere al calcolo del 10%.

Parere dell'Agenzia delle Entrate sulle ritenute d'acconto

L'Agenzia ritiene che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi, debbano essere incluse anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d'imposta.

La motivazione è fondata sulla natura economica del prelievo: la ritenuta è effettuata a titolo di acconto, è versata dal sostituto all'Erario italiano e rappresenta un'imposta economicamente imputabile alla società sostituita. Il fatto che il versamento materiale sia eseguito dalla banca non impedisce quindi di considerarlo rilevante, poiché il sostituto provvede al pagamento di un'imposta collegata a una manifestazione di capacità contributiva riferibile alla società.

L'Agenzia assimila tale fattispecie, per logica, a quelle già riconosciute dalla risoluzione n. 53/E del 2020, nelle quali l'obbligazione tributaria è riferibile a un soggetto, mentre il pagamento viene effettuato da un soggetto diverso.

Parere dell'Agenzia delle Entrate sulle imposte pagate all'estero

L'Agenzia ammette anche la computabilità delle imposte pagate all'estero, sebbene esse non risultino direttamente o indirettamente registrate nel conto fiscale italiano e siano state versate a un'autorità fiscale estera.

Tali imposte possono essere incluse tra i versamenti rilevanti fino a concorrenza del relativo credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 TUIR e indicato nel rigo RN13 del Modello Redditi SC 2026.

Secondo l'Agenzia, l'espresso riferimento normativo ai versamenti registrati nel conto fiscale non impedisce questa conclusione. L'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero a scomputo dell'IRES dovuta in Italia costituisce, nella sostanza, una modalità di versamento dell'imposta. Inoltre, tale comportamento è indicativo della complessiva affidabilità fiscale dell'impresa, che rappresenta la finalità sottesa alla verifica del requisito del 10%.

Precisazioni procedurali e conclusioni operative

Il parere è reso sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, assunte come veritiere, complete, concrete ed esaustive. Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulle circostanze rappresentate.

L'Agenzia non valuta in questa sede la concreta sussistenza di tutti i requisiti dell'articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241 del 1997, né l'attività istruttoria svolta dall'ufficio competente per il rilascio del DURF. Qualora il certificato rilasciato sia ritenuto non corretto, l'Istante può rivolgersi all'ufficio emittente, segnalando i dati non considerati e chiedendone il riesame mediante il medesimo modello utilizzato per la richiesta del certificato.

In conclusione, nel calcolo della soglia del 10% possono concorrere:

  • le ritenute d'acconto su interessi attivi versate dal sostituto d'imposta, in quanto economicamente imputabili alla società;
  • le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 TUIR, poiché il relativo utilizzo a scomputo dell'IRES italiana costituisce sostanzialmente una modalità di versamento dell'imposta.

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