Risposta n. 172 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRiporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE nella fusione inversa tra il veicolo BETA e la target ALFA, con disapplicazione dei limiti dell’articolo 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, del TUIR.
Il quesito
ALFA S.p.A. chiede se, a seguito della fusione inversa con incorporazione del veicolo BETA, possano essere riportate integralmente le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi non dedotti e le eccedenze ACE maturate da ALFA e BETA, nonostante ALFA non superi il limite patrimoniale e BETA non superi il test di vitalità previsti dall’articolo 172, comma 7, del TUIR. Chiede inoltre di confermare la libera riportabilità delle posizioni maturate da BETA nel periodo interinale 2024 in applicazione dell’articolo 177-ter del TUIR.
Soluzione prospettata dal contribuente
La contribuente ritiene che i limiti dell’articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR debbano essere disapplicati perché ALFA è una società operativa dotata di effettiva capacità produttiva e le sue perdite derivano principalmente dall’iper-ammortamento, mentre BETA è un veicolo costituito e concretamente utilizzato per acquisire ALFA mediante apporti di equity. Secondo ALFA, le posizioni fiscali di BETA sono direttamente connesse all’acquisizione e non rappresentano una disponibilità fiscale artificiosamente acquistata; le posizioni maturate da BETA nel 2024 sono inoltre qualificabili come infragruppo ai sensi dell’articolo 177-ter del TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate accoglie la richiesta. Ritenendo che BETA sia una società veicolo priva di autonoma operatività economica, costituita esclusivamente per acquisire ALFA mediante equity e destinata alla successiva fusione, conclude che non sono applicabili le limitazioni qualitative e quantitative dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, né per le posizioni non infragruppo di BETA né per quelle di ALFA. Le posizioni maturate da BETA nel periodo interinale 2024 sono escluse dai limiti in quanto infragruppo ai sensi dell’articolo 177-ter del TUIR. Il parere non riguarda la verifica della corretta determinazione e quantificazione delle posizioni fiscali, né eventuali profili di abuso del diritto.
Riporto delle posizioni fiscali nella fusione inversa tra ALFA e BETA
La risposta n. 172/2026 riguarda la fusione inversa con cui ALFA S.p.A., società operativa target, ha incorporato BETA S.p.A., società veicolo costituita dai fondi investitori per realizzare l’acquisizione di ALFA. L’operazione è stata perfezionata nel marzo 2024, con effetti giuridici dall’ultima iscrizione dell’atto di fusione ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2024.
Fattispecie e struttura dell’operazione
ALFA opera nel settore industriale di riferimento dal 2011. BETA è stata costituita nel novembre 2021 con oggetto sociale incentrato sulla detenzione e gestione delle partecipazioni in ALFA e sulle attività connesse o strumentali.
Nel dicembre 2021 i Fondi BETA hanno acquisito, tramite BETA, una partecipazione in ALFA. L’investimento è stato finanziato mediante aumenti di capitale e versamenti in conto capitale effettuati dai soci. BETA aveva inoltre sottoscritto un finanziamento bridge-to-co-investor, destinato all’eventuale pagamento della seconda tranche del prezzo di acquisizione, ma tale finanziamento è stato estinto dopo l’ingresso del gruppo ZETA come co-investitore; sono rimaste esclusivamente le relative fees.
Nel novembre 2023 è stata completata l’acquisizione della restante partecipazione in ALFA, anch’essa finanziata mediante versamenti in conto capitale. Successivamente, ALFA ha incorporato BETA con fusione inversa.
BETA ha svolto quindi una funzione strumentale all’acquisizione della target e alla successiva razionalizzazione della struttura societaria. Il suo attivo era costituito prevalentemente dalla partecipazione in ALFA e da attività strettamente connesse all’operazione; il passivo comprendeva principalmente debiti verso fornitori di servizi e patrimonio netto alimentato dai conferimenti dei soci.
Quesito della contribuente
ALFA ha chiesto la disapplicazione delle limitazioni previste dall’articolo 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, del TUIR, al fine di riportare integralmente:
- le perdite fiscali maturate da ALFA e BETA;
- le eccedenze di interessi passivi non dedotti;
- le eccedenze ACE;
- le posizioni fiscali maturate da BETA nel periodo interinale compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data antecedente alla fusione.
La richiesta è stata formulata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 212 del 2000.
Posizioni fiscali e verifica dei requisiti ordinari
ALFA ha dichiarato di possedere perdite fiscali e un’eccedenza ACE maturate al 31 dicembre 2023. Non risultavano, invece, interessi passivi non dedotti. Il valore economico del patrimonio netto di ALFA, risultante da una relazione giurata di stima, era inferiore all’ammontare complessivo delle posizioni fiscali che la società intendeva riportare. Pertanto, ALFA non superava il limite patrimoniale previsto dall’articolo 172, comma 7, del TUIR.
ALFA superava tuttavia il test di vitalità, sia con riferimento all’esercizio 2023 sia con riferimento al periodo interinale antecedente alla fusione. I ricavi e proventi dell’attività caratteristica e i costi per il personale risultavano superiori al 40 per cento della media dei due esercizi precedenti.
Le perdite fiscali di ALFA erano riconducibili principalmente alle maggiori deduzioni extracontabili derivanti dall’iper-ammortamento applicato agli investimenti effettuati per la realizzazione dell’impianto industriale. Secondo quanto rappresentato, ALFA aveva conseguito utili civilistici ed EBITDA positivo negli esercizi dal 2019 al 2023 e avrebbe prodotto imponibili fiscali positivi in assenza dell’iper-ammortamento. Il business plan prevedeva l’utilizzo delle perdite a partire dal 2028, una volta terminato il beneficio dell’iper-ammortamento.
BETA aveva maturato perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi ed eccedenze ACE. Essa superava il limite patrimoniale, poiché il patrimonio netto contabile, al netto dei conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti, risultava capiente rispetto alle posizioni fiscali riportabili. Non superava però il test di vitalità, non avendo sostenuto costi per personale dipendente e non avendo registrato, nel periodo interinale, ricavi o costi per lavoro subordinato.
BETA svolgeva comunque le proprie funzioni mediante servizi esternalizzati a BETA SGR, sulla base di un contratto riguardante servizi segretariali, amministrativi, societari, logistici e di supporto legale. I costi per tali servizi erano stati contabilizzati negli esercizi 2022 e 2023 e nel periodo interinale 2024.
Normativa richiamata
L’articolo 172, comma 7, del TUIR, nella versione modificata dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, consente il riporto delle perdite delle società partecipanti alla fusione solo entro il limite del valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite e a condizione che sia superato il test di vitalità.
Il limite patrimoniale deve essere determinato alla data di efficacia della fusione e risultare da una relazione giurata di stima. Il valore economico del patrimonio netto deve essere ridotto del doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti. In assenza della relazione giurata, il riporto è limitato al patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale rilevante, senza considerare i conferimenti e versamenti effettuati nel periodo previsto dalla legge.
Il test di vitalità richiede che, nell’esercizio precedente alla fusione e nel periodo interinale antecedente alla sua efficacia, i ricavi e proventi dell’attività caratteristica e le spese per lavoro subordinato superino il 40 per cento della media dei due esercizi precedenti. Ai sensi dell’articolo 172, comma 7-bis, tali limitazioni si applicano anche alla perdita autonomamente maturata dalla società incorporata nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data antecedente alla fusione, quando gli effetti fiscali sono retrodatati.
L’articolo 172, comma 7-ter, estende le limitazioni agli interessi passivi indeducibili riportabili ai sensi dell’articolo 96, comma 5, del TUIR e alle eccedenze ACE.
L’articolo 177-ter del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2024, prevede invece che i limiti al riporto delle perdite e delle altre posizioni fiscali non si applichino alle operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo societario. Il nuovo regime si applica alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, alle operazioni effettuate dal 2024. La disposizione non si applica alle posizioni maturate anteriormente al periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto.
Posizioni maturate nel periodo interinale 2024
La perdita fiscale maturata da BETA nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data antecedente alla fusione è stata considerata una posizione infragruppo. Nel 2024, infatti, BETA e ALFA appartenevano allo stesso gruppo societario sin dall’inizio del periodo d’imposta di maturazione della posizione.
Per tale ragione, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’esimente dell’articolo 177-ter del TUIR, con conseguente esclusione dei limiti dell’articolo 172, commi 7 e seguenti, per la posizione maturata nel periodo interinale.
Rilevanza della precedente fusione con EPSILON
L’Agenzia ha esaminato anche le posizioni fiscali confluite in BETA a seguito della precedente fusione per incorporazione di EPSILON, perfezionata nel dicembre 2023 con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2023.
L’unica posizione fiscale originariamente maturata da EPSILON prima della fusione, costituita da un’eccedenza di interessi passivi non dedotti, era stata qualificata come non riportabile nella dichiarazione relativa al 2023. Pertanto, tale posizione non è confluita in BETA e successivamente in ALFA.
Sono invece confluite nelle posizioni di BETA le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi e l’eccedenza ACE maturate dalla stessa BETA al 31 dicembre 2022. L’Agenzia ha precisato che l’effettiva disponibilità di tali posizioni, in relazione alla precedente fusione con EPSILON, non formava oggetto del presente parere, anche perché l’istanza era stata presentata oltre i termini relativi alla dichiarazione del periodo d’imposta della precedente operazione.
Valutazione dell’Agenzia sulla funzione di BETA
L’Agenzia ha attribuito rilievo alla finalità antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, volto a contrastare il commercio di bare fiscali e l’indebita compensazione intersoggettiva di perdite e altre posizioni fiscali tra società prive di effettiva capacità produttiva.
Nel caso concreto, tuttavia, BETA non era una società preesistente priva di attività, acquistata allo scopo di sfruttarne le posizioni fiscali. Era stata costituita ex novo per realizzare l’acquisizione di ALFA e aveva effettivamente impiegato le risorse ricevute dai soci per acquistare la partecipazione nella target.
L’Agenzia ha evidenziato in particolare che:
- BETA era stata costituita specificamente per l’acquisizione di ALFA;
- le risorse finanziarie erano state conferite dai soci e utilizzate per l’operazione;
- il patrimonio di BETA era costituito quasi esclusivamente dalla partecipazione in ALFA e da attività connesse all’acquisizione;
- le passività erano strumentali all’acquisto e alla gestione della partecipazione;
- le posizioni fiscali di BETA derivavano dai costi sostenuti per l’acquisizione, dai servizi necessari alla gestione del veicolo, dalle fees relative al finanziamento bridge-to-co-investor e dai conferimenti che avevano generato l’eccedenza ACE;
- le perdite fiscali di BETA erano riconducibili ai costi operativi e finanziari sostenuti nell’ambito del progetto di acquisizione, non a un’attività meramente fittizia finalizzata alla produzione di perdite riportabili.
La circostanza che BETA non disponesse di dipendenti e non superasse il test di vitalità non è stata ritenuta decisiva, poiché la società svolgeva una funzione tipica di veicolo acquisitivo e operava attraverso servizi esternalizzati.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha concluso che, nel caso concreto, non si ravvisa l’effetto elusivo specificamente contrastato dall’articolo 172, comma 7, del TUIR. Di conseguenza, le limitazioni qualitative e quantitative basate sul test di vitalità e sul limite patrimoniale non si applicano:
- alle posizioni fiscali non infragruppo di BETA;
- alle posizioni fiscali non infragruppo di ALFA;
- alle posizioni maturate da BETA nel periodo interinale 2024, già escluse dai limiti in applicazione dell’articolo 177-ter del TUIR.
Il riconoscimento riguarda le posizioni indicate nell’istanza, ma non implica la verifica della loro corretta determinazione, qualificazione o quantificazione. Restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia ha inoltre precisato che il parere non valuta eventuali profili di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, né l’esistenza di ragioni extrafiscali non marginali sottese all’operazione. Il parere è reso sulla base degli elementi rappresentati dalla contribuente, assunti come veritieri e concretamente attuati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 15 set 2026Risposta n. 173 del 15/09/2026
- Interpello · 16 set 2026Risposta n. 174 del 16/09/2026
- Interpello · 17 set 2026Risposta n. 175 del 17/09/2026
- Interpello · 11 set 2026Risposta n. 171 del 11/09/2026
- Interpello · 10 set 2026Risposta n. 170 del 10/09/2026
- Interpello · 21 set 2026Risposta n. 176 del 21/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →