Risposta n. 178 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’ente ritiene di non essere soggetto all’obbligo di comunicazione perché gli enti bilaterali svolgono una pluralità di funzioni e non hanno finalità esclusivamente assistenziale; inoltre, i contributi non danno luogo a benefici fiscali per i lavoratori.
Obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i rimborsi sanitari erogati da un ente bilaterale.
Il quesito
L’ente bilaterale chiede se debba trasmettere i dati delle spese sanitarie rimborsate ai propri iscritti ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991, pur non ritenendosi un ente avente esclusivamente fine assistenziale.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che i contributi a carico del datore di lavoro concorrono al reddito imponibile e quelli a carico del lavoratore non sono deducibili. Di conseguenza, i rimborsi riguardano spese rimaste a carico dei lavoratori e l’ente non è tenuto a comunicarli ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991. La qualificazione dell’ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale compete al Ministero della Salute.
Rimborsi sanitari di un ente bilaterale e obbligo di comunicazione
L’interpello riguarda l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale ai propri iscritti. L’Agenzia conclude che, nelle circostanze rappresentate, l’ente non deve effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.
Fattispecie e contesto
L’ente intende rimborsare ai propri aderenti lo scoperto relativo a spese sanitarie sostenute per il dipendente, tra cui visite specialistiche, esami del sangue e prestazioni di alta diagnostica, secondo l’articolo 6 del proprio regolamento di attuazione dello Statuto. Lo Statuto individua una pluralità di scopi e le attività dell’ente sono finanziate da contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il Contratto Provinciale di Lavoro (CPL), valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, prevede che il contributo sia versato direttamente dal datore di lavoro, con diritto di rivalsa sulla quota di competenza dei lavoratori; la quota aziendale è parte integrante della retribuzione del lavoratore, senza effetti sugli altri istituti contrattuali. L’ente ha precisato che i contributi aziendali, pari allo 0,13% dell’imponibile previdenziale, concorrono al reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quelli a carico del lavoratore, pari allo 0,07% dello stesso imponibile, non sono dedotti dall’imponibile fiscale. L’ente ha inoltre dichiarato di non voler erogare rimborsi ai lavoratori tramite i datori di lavoro.
Quesito e tesi dell’ente
L’ente chiede se sia tenuto a comunicare i dati dei rimborsi sanitari all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Esclude di rientrare nell’ambito soggettivo della norma perché non considera gli enti bilaterali enti aventi esclusivamente fine assistenziale: essi svolgono una pluralità di funzioni nel quadro delle relazioni industriali e del mercato del lavoro, secondo la definizione dell’articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Secondo l’ente, le prestazioni assistenziali sono solo una parte delle attività e gli enti bilaterali, costituiti dalle parti sociali e finanziati tramite contribuzione, attuano le tutele individuate dalla contrattazione collettiva. In assenza di una disposizione che li includa espressamente tra i soggetti obbligati, l’ente ritiene quindi di non dover comunicare i rimborsi.
Normativa e prassi richiamate
L’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991 dispone, ai fini della dichiarazione precompilata e dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili, la trasmissione annuale dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. La norma individua, tra i soggetti tenuti, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti nell’apposita Anagrafe e gli altri fondi comunque denominati, con riferimento ai rimborsi finanziati da contributi o premi che hanno prodotto un beneficio fiscale o alle spese che non sono rimaste a carico del contribuente.
La circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, chiarisce che una spesa sanitaria può essere detratta se è stata effettivamente sostenuta e rimasta a carico del contribuente. È considerata rimasta a carico anche la spesa rimborsata quando i contributi o premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale, in termini di detrazione, deduzione o esclusione dal reddito. Se invece tali contributi o premi hanno dato diritto a un beneficio fiscale, le spese rimborsate non sono detraibili. Il chiarimento richiama la circolare 19 giugno 2002, n. 54/E e precisa che non rileva l’effettivo esercizio della detrazione o deduzione spettante.
La risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 ha stabilito che i contributi versati dal datore di lavoro a un ente bilaterale, in base ad accordi contrattuali, concorrono al reddito di lavoro dipendente: non si applica l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Il principio è stato confermato dalla risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia premette che la qualificazione dell’ente istante come ente avente esclusivamente fine assistenziale rientra nella competenza del Ministero della Salute. Ai fini del quesito, considera tuttavia gli elementi dichiarati dall’ente in merito al trattamento fiscale dei contributi.
Poiché i contributi a carico del datore di lavoro concorrono al reddito imponibile del lavoratore e quelli a carico del lavoratore non sono deducibili ai fini IRPEF, il loro versamento non produce, secondo i fatti rappresentati, un beneficio fiscale per il lavoratore. Le spese sanitarie successivamente rimborsate devono pertanto considerarsi rimaste a carico dei lavoratori, secondo i criteri della prassi richiamata.
Esito e limiti del parere
L’Agenzia conclude che non sussiste, in capo all’ente istante, l’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991. La conclusione è resa sulla base degli elementi e dei documenti forniti, assunti come veritieri e concretamente attuati, e non pregiudica i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
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