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Interpello

Risposta n. 173 del 15/09/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che il limite di 50.000 euro debba essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026, nel quale il beneficio è riconosciuto, anche mediante dati previsionali o proiezioni del reddito complessivo, con eventuali conguagli.

Imposta sostitutiva del 15% sul trattamento economico accessorio, comprese le indennità fisse e continuative, corrisposto nel 2026 al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

Il quesito

Il sostituto d'imposta chiede a quale periodo d'imposta debba essere riferito il limite di reddito di lavoro dipendente pari a 50.000 euro previsto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% introdotta dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 199 del 2025.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate conferma che il limite reddituale di 50.000 euro deve essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026. L'imposta sostitutiva del 15% può essere applicata ai compensi agevolabili relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità fisse e continuative, entro il limite complessivo annuo di 800 euro, corrisposti nel 2026 a lavoratori dipendenti il cui reddito di lavoro dipendente nello stesso anno non superi 50.000 euro. Resta esclusa dall'oggetto della risposta la qualificazione delle singole somme come trattamento economico accessorio.

Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio del personale pubblico

La risposta n. 173/2026 riguarda l'applicazione, per il solo periodo d'imposta 2026, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15 per cento, ai compensi relativi al trattamento economico accessorio corrisposti al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

Fattispecie e quesito del contribuente

L'istanza è stata presentata da un sostituto d'imposta interessato a individuare le corrette modalità applicative della disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio 2026.

La norma limita l'agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro. Il contribuente chiede, in particolare, a quale periodo d'imposta debba essere riferito tale limite reddituale.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo il contribuente, in assenza di una specifica indicazione normativa, il limite di 50.000 euro dovrebbe essere verificato con riferimento al periodo d'imposta nel quale il beneficio viene riconosciuto, ossia il 2026.

La verifica potrebbe essere effettuata operativamente anche sulla base di dati previsionali o di proiezioni del reddito complessivo del lavoratore, lasciando ferma la possibilità di procedere a eventuali conguagli.

Normativa richiamata

L'articolo 1, comma 237, della legge n. 199 del 2025 stabilisce che, per l'anno 2026, i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, a un'imposta sostitutiva del 15 per cento.

La disciplina riguarda anche il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico e opera entro il limite di 800 euro. L'agevolazione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

La norma prevede inoltre che:

  • l'agevolazione opera per il solo anno 2026;
  • il limite agevolabile è pari a 800 euro;
  • è ammessa l'espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro;
  • sono esclusi i dipendenti delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
  • per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio si aggiunge alle predette misure.

Interpretazione del limite di 800 euro

L'Agenzia delle Entrate osserva che la formulazione normativa, secondo cui per l'anno 2026 i compensi sono assoggettati all'imposta sostitutiva entro il limite di 800 euro, e la circostanza che la disciplina sia espressamente limitata al solo periodo d'imposta 2026, conducono a ritenere che il limite debba essere considerato come ammontare complessivo annuo dei compensi agevolabili.

Pertanto, nel 2026 l'imposta sostitutiva può riguardare compensi agevolabili non superiori complessivamente a 800 euro nell'anno.

Parere dell'Agenzia delle Entrate sul limite reddituale

In assenza di una diversa ed espressa previsione normativa, l'Agenzia conferma che il limite di reddito di lavoro dipendente pari a 50.000 euro deve essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026.

Ne consegue che il requisito reddituale deve sussistere in relazione al reddito di lavoro dipendente del lavoratore nello stesso anno in cui vengono corrisposti i compensi e applicata l'agevolazione, non in relazione a un precedente periodo d'imposta.

Conclusioni operative

Nel corso del 2026 i datori di lavoro possono applicare l'imposta sostitutiva del 15 per cento ai compensi che ritengono riconducibili al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, purché:

  • i compensi siano corrisposti nel periodo d'imposta 2026;
  • l'importo complessivo annuo dei compensi agevolabili non superi 800 euro;
  • il lavoratore sia titolare, nel medesimo periodo d'imposta 2026, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro;
  • non ricorra una delle ipotesi di esclusione previste dalla norma;
  • non sia stata presentata dal lavoratore un'espressa rinuncia scritta.

L'Agenzia precisa che la qualificazione delle singole somme come componenti del trattamento economico accessorio non rientra nelle competenze esercitabili in sede di risposta all'interpello. La risposta si limita quindi a chiarire il periodo di riferimento del limite reddituale e la natura complessiva annua del limite di 800 euro.

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