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Sentenza

Sentenza n. 2392/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4426/2025 del Tribunale di Roma-Sez. Lavoro, pubblicata in data 10/04/2025 e notificata in data 11/04/2025 in copia conforme anche ai fini dell’esecuzione forzata

Giustizia amministrativa202510446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire euro 5.115,96 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4426/2025. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a percepire euro 5.115,96 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato, con contratti di supplenza brevi e saltuari, negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. Il Ministero, costituitosi con atto di stile, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta o corretta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa esecutiva della ricorrente. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti della pretesa già accertata con la sentenza passata in giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà intervenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori se dovuti, al rimborso del contributo unificato se versato e alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La decisione riguarda l’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di un giudicato nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e ha nominato preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare l’adempimento dell’Amministrazione rispetto al contenuto del giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertati dalla sentenza da eseguire.
  • Quando il creditore allega l’inadempimento di un’obbligazione risultante da un giudicato e l’Amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell’adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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