Cassazione Civile, Ordinanza n. 38207/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
È stata proposta istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione, sul presupposto che il provvedimento avesse omesso di disporre la distrazione, in favore dei difensori istanti, delle spese del giudizio di legittimità. Nel corso del procedimento è stata notificata alla controparte la proposta del relatore e il decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ma tale notificazione è avvenuta dopo il decreto e oltre il termine di venti giorni previsto per le memorie e per l'instaurazione regolare del contraddittorio. La Corte ha inoltre rilevato che risultava allegata solo una nota di richiesta di rinvio, depositata tardivamente, e che l'asserita precedente notificazione irregolare non era documentata. Il ricorso è stato quindi esaminato sotto il profilo della regolarità del procedimento di correzione e della tempistica degli adempimenti notificatori e di deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto tardivo il deposito della nota di rinvio rispetto al termine di cinque giorni prima dell'adunanza camerale previsto per le memorie, ha considerato inesistente la prima notificazione non documentata e ha affermato che la notificazione successiva al decreto di fissazione, effettuata oltre il termine di cui all'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., non poteva essere sanata perché avrebbe comportato una remissione in termini immotivata della parte e la dilazione dell'adunanza. La Corte ha aggiunto che il ricorso resta comunque riproponibile.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione dell'errore materiale rinvia alle norme sul ricorso per cassazione e, quindi, anche alle regole sul deposito e sulla notificazione.
art. 365 ss. c.p.c.
Il procedimento deve seguire l'ordine fisiologico della notificazione del ricorso e poi del deposito; l'inversione degli incombenti è valutata come irregolarità processuale, salva la verifica del raggiungimento dello scopo.
art. 375 c.p.c.
Richiamato quale norma del procedimento camerale di cassazione.
art. 376 c.p.c.
Richiamato quale norma del procedimento camerale di cassazione.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Il termine per il deposito delle memorie è di cinque giorni prima dell'adunanza; il suo mancato rispetto rende tardivo il deposito e impedisce la regolare trattazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale in cassazione si applicano, per rinvio, le regole del procedimento camerale e quelle sul ricorso per cassazione, con conseguente necessità di rispettare gli adempimenti notificatori e i termini per il deposito degli atti.
- La notificazione della proposta e del decreto di fissazione dell'adunanza effettuata dopo la loro emissione e oltre il termine utile non è sanabile quando comporti la necessità di rinviare l'adunanza e si traduca in una sostanziale remissione in termini non prevista.
- L'inversione tra notificazione e deposito non determina automaticamente invalidità se lo scopo processuale è comunque raggiunto, ma tale principio non opera quando il mancato rispetto dei termini incide sulla regolare conduzione del procedimento e sul contraddittorio.
- La mancata documentazione di una pretesa notificazione precedente impedisce al giudice di considerarla ai fini della regolarità del procedimento.
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