Ordinanza n. 244/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore della Provincia di Lecce in data 17 marzo 2026, prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 31.03.2026, unitamente all'invito ex art. 15 TULPS del 31 marzo 2026 e all'avviso di procedibilità all'espulsione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 286/1998, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi: -la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/1990 del 21 gennaio 2026; -l'invito a presentarsi ex art. 15 TULPS del 31 marzo 2026; -ogni eventuale atto preparatorio, esecutivo o conseguente, ivi compreso il decreto di espulsione che verrà eventualmente adottato nelle more del presente giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con invito ex art. 15 TULPS e avviso di procedibilità all'espulsione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il provvedimento del Questore di Lecce che ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Sono stati impugnati altresì la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, l'invito a presentarsi ex art. 15 TULPS, l'avviso di procedibilità all'espulsione e gli eventuali atti conseguenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, quali elementi posti a fondamento delle censure, le sopravvenienze lavorative favorevoli rappresentate dal ricorrente e l'assunzione da parte di datori di lavoro diversi da quello che aveva originariamente presentato la richiesta di nulla osta. Il ricorrente non risultava tuttavia aver instaurato il rapporto lavorativo con il datore originario, né risultava che i nuovi datori avessero manifestato la volontà di subentrare nell'assunzione nella rispettiva quota flussi. Non risultava inoltre che il ricorrente avesse richiesto allo sportello unico per l'immigrazione il permesso di soggiorno per attesa occupazionale, allegando la dichiarazione comprovante l'indisponibilità del datore di lavoro originario.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per sospendere il diniego. Ha considerato pacifica la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il visto; ha escluso la rilevanza, allo stato degli atti, delle assunzioni da parte di soggetti diversi, poiché questi ultimi non avevano manifestato la volontà di subentrare nell'assunzione nella rispettiva quota flussi; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato di essersi rivolto allo sportello unico per l'immigrazione per ottenere un permesso per attesa occupazionale secondo la circolare ministeriale del 7 luglio 2006. Ne ha concluso che il provvedimento amministrativo appariva immune dalle censure dedotte. Il TAR ha comunque precisato che l'Amministrazione può rivalutare, in sede di riesame, le sopravvenienze favorevoli rappresentate dall'interessato, se debitamente documentate e ove ne ricorrano i presupposti di legge, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto l'istanza di sospensione.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi impugnata.
art. 15 TULPS
Richiamato in relazione all'invito a presentarsi notificato al ricorrente.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione all'avviso di procedibilità all'espulsione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Indicato quale base per il possibile riesame delle sopravvenienze favorevoli, debitamente documentate, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale.
Circolare del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2006
Richiamata per la possibilità di richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il permesso di soggiorno per attesa occupazionale, allegando una dichiarazione sull'indisponibilità del datore di lavoro richiedente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione del diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere negata quando risulti mancata l'instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario che aveva richiesto il nulla osta.
- L'assunzione dello straniero da parte di un datore diverso da quello originario non è, di per sé, sufficiente a superare il diniego del permesso di soggiorno quando il nuovo datore non abbia manifestato la volontà di subentrare nell'assunzione nell'ambito della propria quota flussi.
- La mancata richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazionale, secondo la procedura indicata dalla circolare ministeriale richiamata, costituisce elemento valutabile ai fini della verifica della fondatezza della pretesa dello straniero che non abbia instaurato il rapporto con il datore originario.
- Anche dopo il rigetto cautelare, l'Amministrazione può procedere al riesame delle sopravvenienze favorevoli dedotte dall'interessato, purché siano debitamente documentate e ricorrano i presupposti di legge, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale.
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