Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46331/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce per sette motivi centrali: (1) errata computazione dei termini di prescrizione (contestazione principale: il periodo tra l'udienza del 20.11.2018 e quella del 24.09.2019 sarebbe stato ingiustamente conteggiato come periodo di sospensione della prescrizione), (2-4) travisamento della prova e difetti motivazionali su ricostruzione dei fatti, violenza/minaccia e ingiurie (capo A e capo B), (5) insufficienza della prova sul reato ascritto alla sola Maria Profico (capo B), (6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, (7) vizio nella determinazione delle pene (somme algebriche e mancato rispetto del favor rei). I ricorrenti chiedevano la declaratoria di prescrizione e/o l'annullamento della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: il rinvio dall'udienza del 20.11.2018 al 24.09.2019 era dovuto all'assenza della titolare del fascicolo (fattore imputabile all'ufficio giudicante) e, pertanto, il periodo non doveva essere computato nella sospensione della prescrizione. Di conseguenza è intervenuta la prescrizione dei reati indicati al capo A anteriormente alla sentenza di appello. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio quanto ai reati del capo A. Gli altri motivi (travisamento della prova, violenza/minaccia, ingiurie, attenuanti, determinazione della pena) sono stati assorbiti dalla declaratoria di prescrizione; il ricorso relativo al reato sub B (Maria Profico) è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: annullamento senza rinvio per i reati del capo A per intervenuta prescrizione; il resto del dispositivo non è stato ulteriormente riformato e il ricorso di Profico relativo al capo B è inammissibile.

Norme richiamate

  • artt. 157, 158, 159 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: la Corte ha applicato i principi di computo dei termini di sospensione e ha escluso il periodo 20.11.2018–24.09.2019 dal computo perché il rinvio era dovuto all'assenza del giudice (ragione d'ufficio prevalente), determinando l'intervenuta prescrizione dei reati del capo A.

  • art. 129 cod. pen.

    Riguarda gli effetti della prescrizione e la declaratoria: la Corte ha ritenuto che, alla luce della corretta contabilizzazione dei termini, sussistesse l'estinzione dei reati del capo A. Inoltre la Corte ha valutato che non sussistevano i presupposti per una declaratoria alternativa ai sensi del comma 2 sul resto.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione alle deduzioni difensive sul computo della prescrizione; la Corte si è attenuta alle regole di calcolo e alle risultanze del verbale d'udienza.

  • art. 337 cod. pen.

    Riferimento al reato contestato (resistenza/ostacolo a pubblico ufficiale): le censure sulla valutazione probatoria relative a tale norma sono state assorbite dalla declaratoria di prescrizione.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di ingiuria/oltraggio a pubblico ufficiale contestato: le questioni probatorie sollevate sono state dichiarate assorbite dalla prescrizione intervenuta sui capi A.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla valutazione della prova: le doglianze sul travisamento della prova sono state ritenute irrilevanti dopo la declaratoria di prescrizione.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti e formalità dell'impugnazione in appello; citato dai ricorrenti in tema di vizio motivazionale e travisamento della prova, ma i rilievi sono stati assorbiti dalla pronuncia sulla prescrizione.

  • art. 125, 177 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in rapporto al sindacato di legittimità sulla motivazione e sull'ammissione dei motivi d'appello; non valutate nel merito per assorbimento.

  • art. 62-bis, 114 e 118 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti e aggravanti: le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche sono state assorbite dalla declaratoria di prescrizione.

  • art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001

    Norma tecnica richiamata nella contestazione (urbanistica/edilizia) per la fattispecie B; la Corte di legittimità non è intervenuta sul merito della prova relativa a tale norma dato il difetto di ammissibilità del ricorso di Profico sul capo B.

  • art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    Norma sul patrimonio culturale citata nella contestazione relativa alla qualificazione degli illeciti; non valutata nel merito per assorbimento/ininfluenza rispetto alla prescrizione.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020)

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento di cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte ha disposto trattazione scritta e acquisito conclusioni per iscritto.

Massime di principio

  • Quando un rinvio d'udienza è dovuto principalmente all'assenza del magistrato titolare (fattore di ufficio), quel periodo non si computa come sospensione della prescrizione anche se contemporaneamente vi è un'astensione dei difensori: prevale la causa imputabile all'ufficio giudicante.
  • In caso di calcolo errato dei periodi di sospensione/interruzione della prescrizione il giudice di legittimità può dichiarare la prescrizione intervenuta e annullare la sentenza senza rinvio se l'effetto è immediato e non richiede riesame istruttorio.
  • I motivi di impugnazione che attengono alla valutazione della prova (travisamento, contraddittorietà testimoniali, insussistenza della violenza/minaccia) possono rimanere assorbiti quando la declaratoria di prescrizione estingue i reati oggetto del gravame, rendendo superfluo il riesame del merito.
  • Gli avvocati devono verificare con attenzione i verbali d'udienza e documentare le ragioni del rinvio: la specifica causa indicata nel verbale (assenza del giudice vs. astensione dei difensori) è determinante per la corretta imputazione delle conseguenze sul decorso della prescrizione.
  • Se si contesta il computo della prescrizione, è essenziale produrre e allegare i verbali che attestano la causa del rinvio e ogni atto processuale utile a dimostrare se la sospensione sia dovuta a soggetti imputabili alla parte o all'ufficio giudicante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.