Sentenza n. 2494/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per euro 1.000, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 592/2025, passata in giudicato il 28 gennaio 2026, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio della carta docente e disposto l’accreditamento di euro 1.000, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato anche la notificazione della sentenza all’amministrazione il 10 settembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso, notificato e depositato il 6 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non aveva adempiuto al giudicato, ha ordinato l’accreditamento alla ricorrente dell’importo di euro 1.000 a titolo di carta docente, oltre agli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza della parte interessata in caso di persistente inadempimento. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi indicati dalla legge.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, relativa ai giudizi di ottemperanza per i decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento o all’accreditamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza per una condanna nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- La disciplina che esclude un ulteriore compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente pubblico la cui retribuzione è onnicomprensiva.
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