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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21175/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato maggiori redditi e recuperato maggiori imposte dirette e IVA, sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato su una pluralità di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate e su elementi di antieconomicità dell'attività svolta dal contribuente, professionista. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso introduttivo e la Commissione tributaria regionale aveva confermato. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: (1) nullità/illegittimità dell'accertamento per mancanza o irregolarità dell'autorizzazione alle indagini bancarie e difetto di motivazione sul punto; (2) violazione delle norme sugli accertamenti bancari e dell'onere della prova, sostenendo che la presunzione sui prelevamenti nei confronti dei professionisti fosse incisa dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014; (3) difetto di motivazione dell'atto impositivo, in particolare in tema di prelevamenti; (4) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e carenza di motivazione rispetto alle giustificazioni offerte dal contribuente; (5) violazione delle norme sugli accertamenti e sulla prova con riferimento a operazioni già esaminate nel contraddittorio per adesione; (6) omesso esame di fatti decisivi, sempre riferiti alle operazioni oggetto del precedente motivo. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi, terzi, quarti, quinti e sesto motivi, e non accoglibile il secondo, rilevando che l'accertamento non si fondava solo sulle indagini bancarie ma anche, e soprattutto, sulla manifesta antieconomicità e sul significativo scostamento tra flussi in entrata e reddito dichiarato; di conseguenza era legittimo lo spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente, che non aveva fornito spiegazioni specifiche e autosufficienti. La Corte ha inoltre chiarito che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione al contribuente non comporta di per sé illegittimità dell'accertamento, salvo concreto pregiudizio, non allegato nel caso di specie. Infine, ha ribadito che il ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e non può cumulare in modo confuso vizi di legge e di motivazione, né richiamare censure prive di decisività o non adeguatamente riprodotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili le doglianze relative all'autorizzazione alle indagini bancarie, al difetto di motivazione dell'atto e della sentenza, all'omessa pronuncia e ai motivi relativi alle operazioni esaminate nel procedimento di adesione, per difetto di specificità, novità della questione, mancata autosufficienza e mancata decisività. Quanto alla censura sulla parziale incostituzionalità della presunzione relativa ai prelevamenti dei professionisti, l'ha considerata non utile a travolgere la decisione perché l'accertamento era fondato su una più ampia base analitico-induttiva, incentrata soprattutto sulla manifesta antieconomicità e sulla sproporzione tra entrate sui conti e reddito dichiarato. Conseguentemente ha confermato la sentenza della CTR e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre agli ulteriori oneri di legge indicati nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 62-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    "riconosce alla parte che ha proposto ricorso per Cassazione la possibilità di chiedere alla Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata tale provvedimento cautelare"

    La sospensione della sentenza impugnata non è provvedimento di competenza della Corte di cassazione, ma va richiesta alla commissione tributaria che ha pronunciato la decisione impugnata.

  • art. 32, comma 1, n. 6-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato dal ricorrente in tema di indagini bancarie e di legittimità dell'acquisizione della relativa autorizzazione.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    È invocato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo e sull'asserito vizio dell'accertamento.

  • art. 51, comma 2, n. 6-bis, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato per contestare la disciplina delle indagini bancarie ai fini IVA.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    È evocato per denunciare un preteso difetto di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    È richiamato in relazione alla motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato per denunciare la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il vizio denunciato e non può cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizi motivazionali.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Corte lo ritiene legittimamente utilizzato in presenza di antieconomicità e movimenti bancari incongrui.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA fondato anche su indagini bancarie e presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma lo spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente una volta contestata dall'erario la manifesta antieconomicità e la non corrispondenza tra flussi bancari e reddito dichiarato.

  • artt. 2727, 2728, 2729 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte valorizza la possibilità di fondare l'accertamento anche su una presunzione semplice purché grave e precisa.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte rileva la genericità e l'inammissibilità delle censure.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla motivazione dell'atto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità contributiva e alla legittimità dell'accertamento.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    È richiamata dal ricorrente per sostenere la limitazione della presunzione sui prelevamenti dei professionisti; la Corte osserva che tale profilo non è decisivo, perché l'accertamento si regge anche su autonoma e più ampia motivazione analitico-induttiva.

  • Cass. Sez. 6-5, ord. n. 3628 del 10/02/2017

    Richiamata per affermare che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna organizzativa, non necessita di motivazione e la sua mancata allegazione non rende illegittimo l'avviso salvo concreto pregiudizio.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 30803 del 22/12/2017

    Richiamata per il principio che l'accertamento induttivo può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa.

  • Cass. Sez. 6-5, ord. n. 3276 del 12/02/2018

    Richiamata in senso conforme sul valore delle presunzioni semplici nell'accertamento induttivo.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 22184 del 14/10/2020

    Richiamata in senso conforme sulla sufficienza di presunzioni gravi e precise nell'accertamento dei maggiori ricavi.

  • Cass. Sez. 1, sent. n. 19443 del 23/09/2011

    Richiamata per ribadire che il ricorso per cassazione non può mescolare censure eterogenee né demandare alla Corte la ricostruzione delle doglianze.

  • Cass. Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014

    Richiamata per il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte afferma l'onere di una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e delle censure, pena l'inammissibilità.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario, la contestazione della manifesta antieconomicità e della sproporzione tra movimenti bancari e reddito dichiarato può legittimare l'accertamento analitico-induttivo e spostare sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria specifica e convincente.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione al contribuente non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento, salvo che sia provato un concreto pregiudizio difensivo.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione il vizio dedotto, evitare la sovrapposizione tra violazione di legge e vizi motivazionali e rispettare l'onere di autosufficienza, con specifica indicazione dei fatti e dei documenti rilevanti.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico principale è stato comunque valutato dal giudice di merito.
  • Le censure che non colpiscono tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata sono inammissibili o comunque non possono condurre alla cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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