L.R. Lazio 14/2007
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 14/2007 modifica l’art. 16 della l.r. 38/1999 sul governo del territorio, ridefinendo la composizione del Comitato regionale per il territorio e il regime dei compensi per i membri esterni. Prevede inoltre una disposizione transitoria per l’eventuale comitato già in carica alla data di entrata in vigore, con integrazione di due componenti senza aumenti di spesa.
Modifiche alla composizione e ai compensi del Comitato regionale per il territorio
Modifiche alla composizione del Comitato regionale per il territorio
La legge regionale del Lazio interviene in modo puntuale sull’articolo 16 della l.r. 38/1999, che disciplina il Comitato regionale per il territorio. L’obiettivo è aggiornare la composizione dell’organo e precisare il trattamento economico dei componenti esterni alla Regione.
Composizione dell’organo
La disciplina risultante stabilisce che il comitato sia costituito secondo la formulazione aggiornata del comma 2. La composizione del comma 3 viene ridefinita con particolare riferimento alle componenti di nomina istituzionale:
- i componenti esperti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica sono nove, devono essere esterni alla Regione e sono nominati dal Consiglio regionale, con garanzia della rappresentanza delle opposizioni;
- i componenti esperti in materia ambientale e urbanistica sono nominati dal Presidente della Regione.
Compensi dei membri esterni
Per i membri del comitato esterni alla Regione è previsto un compenso determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 387 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002. La legge non introduce una quantificazione autonoma del compenso, ma rinvia alla disciplina regolamentare richiamata.
Disposizione transitoria sul comitato in carica
Se alla data di entrata in vigore della legge è già in carica un comitato regionale per il territorio, questo deve essere integrato con due ulteriori componenti nominati dal Consiglio regionale secondo la nuova lettera b) dell’articolo 16, comma 3, della l.r. 38/1999. L’integrazione non può comportare alcun aumento delle spese per i compensi rispetto a quelle sostenute per l’ultimo comitato in carica prima dell’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Le disposizioni hanno quindi efficacia solo nell’ambito della Regione Lazio e, per la previsione transitoria, operano con riferimento al comitato eventualmente già in carica a quella data.
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