L.R. Lazio 11/2007
Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio introduce modifiche urgenti alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica: vendita e regolarizzazione degli alloggi, criteri di reddito, canoni, procedure accelerate e tutele per disabili. Prevede anche disposizioni transitorie su piani di vendita e termini procedurali, con alcune misure limitate nel tempo (ad es. la disciplina transitoria dei canoni per massimo due anni dall’entrata in vigore).
Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica
Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica
La legge, applicabile nel territorio della Regione Lazio, interviene in modo mirato sulla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, aggiornando la finanziaria regionale 2007 e la normativa quadro del settore. La disciplina risultante riguarda alienazioni, regolarizzazioni, canoni, procedure amministrative accelerate e riserve a favore di nuclei con disabilità.
Alienazione degli alloggi e piani di cessione
La legge modifica i criteri per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare attenzione al riequilibrio economico-finanziario degli enti proprietari e alla gestione dei piani di cessione. Viene ampliato il riferimento ai beni alienabili, includendo anche immobili di comuni e altri enti pubblici territoriali, e si chiarisce che i comuni e gli altri enti con meno di quaranta alloggi complessivi possono derogare all’aliquota massima di alienazione.
Sono inoltre disciplinati:
- i soggetti che possono acquistare, includendo anche componenti del nucleo familiare conviventi e, in specifici casi, i figli non conviventi;
- la permanenza del diritto di abitazione in favore dell’assegnatario e degli altri familiari conviventi quando l’acquisto avvenga da parte di familiari indicati dalla norma;
- i criteri con cui l’ente proprietario determina, con motivata deliberazione, l’applicazione del moltiplicatore sul prezzo;
- l’ulteriore riduzione del prezzo di cessione in caso di acquisto collettivo contestuale dell’intero stabile.
Vincoli temporali e prelazione nelle vendite
Per gli alloggi ceduti sono previsti termini di inalienabilità ridotti a cinque anni in alcuni casi specifici, tra cui il trasferimento di residenza per motivi di lavoro, da documentare adeguatamente. Gli enti proprietari devono inoltre ricevere la manifestazione di volontà all’acquisto entro due mesi.
Per gli alloggi in zone omogenee A occupati senza titolo al 20 novembre 2006 e non regolarizzati, la legge consente la vendita mediante procedura ad evidenza pubblica con diritto di prelazione dell’occupante sul prezzo finale d’asta. In caso di vendita successiva alla scadenza dei termini previsti, è riconosciuto il diritto di prelazione a favore di ATER, comuni e altri enti pubblici territoriali secondo la disciplina richiamata.
Destinazione dei proventi e risanamento delle ATER
I proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti alienanti e possono essere destinati al ripianamento dei bilanci, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione e ad iniziative contro le occupazioni illegali, comprese le spese legali.
Le ATER devono trasmettere alla Regione, insieme al piano di cessione, anche il piano di risanamento economico-finanziario, che viene approvato dalla Regione.
Limiti di reddito, canoni e contratti di servizio
La legge fissa il limite di reddito annuo lordo complessivo per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa in 18.000 euro. Il limite per la decadenza è determinato aumentando del 40 per cento quello di accesso; il calcolo segue le regole dell’articolo 21 della legge n. 457/1978, con una detrazione di 2.000 euro per ogni familiare a carico convivente fino a un massimo di 6.000 euro.
Eventuali modifiche successive ai limiti di reddito sono demandate a deliberazione del Consiglio regionale, fermo restando l’aggiornamento previsto dalla normativa regionale vigente.
Per gli alloggi ATER con canoni inferiori ai costi di gestione e manutenzione ordinaria possono essere stipulati contratti di servizio tra Regione e singola ATER, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.
Per due anni dall’entrata in vigore della legge, il nuovo limite di reddito non si applica al calcolo dei canoni degli alloggi di ERP destinati all’assistenza abitativa: restano vigenti i criteri della l.r. 12/1999 e della l.r. 10/2001, con le maggiorazioni previste. Si tratta quindi di una disciplina transitoria espressamente limitata nel tempo.
Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo
La legge rafforza la procedura di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi ERP. I comuni devono disciplinare termini e modalità dell’istruttoria, che va conclusa entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione della domanda fissato nel modello approvato dalla Giunta regionale.
Per poter ottenere la regolarizzazione è richiesto il possesso, al momento della domanda, dei requisiti previsti dalla l.r. 12/1999; inoltre il reddito del nucleo familiare non deve superare il limite di accesso di 18.000 euro. Se l’occupante non può essere regolarizzato per carenza del requisito reddituale, è tenuto a corrispondere un’indennità di occupazione determinata dalla Giunta regionale sulla base degli accordi territoriali sulle locazioni.
Sono previste anche:
- una dichiarazione sostitutiva sul reddito complessivo lordo del nucleo familiare, soggetta a verifica da parte dell’ente gestore;
- la possibilità di denunciare l’occupazione da parte di soggetto assentatosi o in attesa di voltura, ai fini della regolarizzazione;
- la riduzione dell’80 per cento delle sanzioni se l’occupante riconsegna l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta dell’ente gestore;
- l’obbligo per comuni ed enti gestori di comunicare all’autorità competente i nominativi degli assegnatari che hanno ceduto illegittimamente gli alloggi.
Nei casi di illegittima cessione, assegnatario e occupante perdono il diritto all’assegnazione, all’acquisto e alla regolarizzazione della posizione amministrativa.
Accelerazione delle procedure e gestione dei programmi
La legge contiene varie misure di accelerazione amministrativa. Per gli interventi ERP di competenza di ATER e comuni, se i lavori non iniziano entro i termini previsti, la Regione può riconfermare le localizzazioni con deliberazione di Giunta, assegnando un nuovo termine non superiore a tredici mesi; decorso inutilmente anche questo termine, i fondi tornano nella disponibilità regionale.
Sono inoltre regolate:
- l’efficacia degli accordi di programma, che decorre dalla pubblicazione sul BUR del decreto presidenziale di approvazione;
- l’applicazione delle modifiche anche agli accordi già stipulati e agli interventi con termini scaduti;
- la possibilità di gestire immobili di edilizia residenziale agevolata in locazione mediante conferimento a un fondo immobiliare o a una società prevista dalla normativa statale, purché gli immobili siano completamente realizzati e i locatari già individuati;
- l’obbligo di comunicazione alla Regione del conferimento e delle informazioni gestionali.
Trasformazione del diritto di superficie e cessione aree alle ATER
I comuni possono adottare criteri per definire più rapidamente i rapporti con i proprietari degli immobili costruiti su aree in diritto di superficie nei piani di zona o nelle delimitazioni della normativa statale, anche ai fini dell’acquisizione delle somme dovute.
Nella determinazione del corrispettivo di cessione delle aree in proprietà può essere applicata una detrazione fino alla percentuale massima stabilita dal comune, graduata in relazione a specifiche situazioni dei piani di zona, tra cui il tempo trascorso per la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e i diversi regimi giuridici succedutisi in materia.
Per favorire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i comuni possono definire in via transattiva i conguagli eventualmente dovuti. Inoltre, per gli alloggi edificati sulle aree destinate alle ATER, la convenzione per la concessione del diritto di superficie deve essere stipulata entro sei mesi dall’approvazione regionale del piano di vendita.
Riserve a favore dei disabili
La legge introduce una forte tutela finanziaria e allocativa per persone con disabilità. Almeno il 10 per cento delle risorse per l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è riservato a nuclei familiari con persone con grave disabilità o con malattie psichiatriche seguite dai DSM, di cui almeno la metà ai nuclei con persone non deambulanti.
La riserva si applica anche nella programmazione delle risorse per l’edilizia agevolata-convenzionata destinata alla locazione permanente o ad alloggi sociali. I comuni devono riservare almeno il 5 per cento degli alloggi ERP ai nuclei con persone non deambulanti e almeno il 10 per cento ai diversamente abili, fermo il limite massimo del 25 per cento per le riserve per emergenza abitativa.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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