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Legge

L.R. Lazio 9/2007

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio 2007 n. 9 aggiorna i requisiti di idoneità fisica e morale per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi e NCC, rafforza i controlli periodici delle Camere di commercio e disciplina una fase transitoria per l’applicazione di alcune nuove cause ostative. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del 10 luglio 2007.

Modifiche ai requisiti per il ruolo dei conducenti del trasporto pubblico non di linea

Modifiche ai requisiti per il ruolo dei conducenti del trasporto pubblico non di linea

La legge regionale del Lazio interviene sulla disciplina del ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, modificando la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58. L’obiettivo è aggiornare i requisiti di idoneità fisica e morale per l’iscrizione al ruolo e rafforzare la verifica periodica della loro permanenza.

Idoneità fisica

Il possesso dell’idoneità fisica è considerato sussistente solo se l’interessato:

  • non è consumatore abituale di droghe;
  • non fa abuso di alcol;
  • non risulta affetto da malattie contagiose, malattie mentali, infermità o altre malformazioni o patologie tali da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente o da pregiudicare la sicurezza degli utenti.

La prova di tali requisiti deve essere fornita mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Idoneità morale e cause ostative

La norma ridefinisce in modo puntuale le condizioni che impediscono il possesso dell’idoneità morale. Questa non è soddisfatta per i soggetti che abbiano riportato:

  • condanne definitive, con sentenza passata in giudicato o patteggiamento, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni per reati non colposi;
  • condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per i reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti;
  • condanna irrevocabile per i reati di sfruttamento della prostituzione previsti dalla legge n. 75/1958;
  • applicazione di misure di prevenzione con provvedimento esecutivo ai sensi della disciplina richiamata;
  • condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per i reati di percosse, lesioni personali e per alcuni reati sessuali indicati dalla norma.

Durata della causa ostativa e riabilitazione

Per le ipotesi di cui alle lettere a), c) ed e), il requisito morale continua a mancare fino alla riabilitazione. Negli altri casi previsti dalla disciplina, la mancanza del requisito permane fino a:

  • riabilitazione;
  • misura amministrativa con efficacia riabilitativa;
  • decorso di almeno cinque anni dalla conclusione della pena o della misura di prevenzione.

Verifiche periodiche dei requisiti

Le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato devono verificare almeno ogni tre anni la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione al ruolo. La verifica può avvenire anche in collaborazione con i Comuni e sulla base di apposita convenzione.

Disposizioni transitorie

In prima applicazione:

  • le Camere di commercio devono effettuare la prima verifica della permanenza dei requisiti entro due anni dall’entrata in vigore della legge;
  • le nuove cause ostative relative ai reati in materia di stupefacenti e alla condanna per i reati di cui alla lettera e) si applicano ai nuovi iscritti dopo l’entrata in vigore della legge; per gli iscritti già presenti nel ruolo, si applicano solo ai reati commessi dopo tale data.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 10 luglio 2007.

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