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Legge

L.R. Lazio 10/2007

Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato (1) (1a)

Normativa regionaleL.R. Lazio 10/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio disciplina in modo organico impresa artigiana, albo, artigianato artistico e tradizionale, organi di rappresentanza, programmazione e interventi agevolativi. È stata però abrogata dalla l.r. Lazio 3/2015: oggi ha rilievo soprattutto per fatti, domande e rapporti sorti prima dell’abrogazione o per norme transitorie ancora richiamate.

Disciplina dell’artigianato laziale e degli interventi regionali di sostegno

Disciplina dell’artigianato nella Regione Lazio

La legge detta la disciplina generale dell’artigianato nel Lazio, definendo impresa artigiana, albo provinciale, organi di rappresentanza, strumenti di programmazione e un ampio sistema di agevolazioni. Pur avendo portata territoriale limitata alla Regione Lazio, risulta oggi abrogata, con possibile residua utilità solo per situazioni pregresse e regimi transitori.

Finalità e riparto delle funzioni amministrative

La Regione riconosce all’artigianato una funzione strategica per l’economia e l’occupazione e ne tutela sviluppo e valorizzazione anche nelle espressioni territoriali, tradizionali e artistiche. La legge distribuisce le funzioni tra Regione, province, comuni e CCIAA:

  • alla Regione spettano programmazione, criteri per il credito, sostegno all’associazionismo, internazionalizzazione, formazione, valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale, nonché concessione delle agevolazioni;
  • le province concorrono alla programmazione, soprattutto per le aree di insediamento artigianale;
  • i comuni curano istruttoria delle domande di iscrizione/modifica/cancellazione dall’albo, aree attrezzate e promozione di nuove imprese;
  • le CCIAA tengono e gestiscono l’albo, sulla base di convenzioni con la Regione.

Impresa artigiana: requisiti, forme di esercizio e limiti dimensionali

È artigiana l’impresa che ha come scopo prevalente la produzione di beni o la prestazione di servizi, con lavoro organizzato quale fattore di produzione prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla legge. Sono escluse, salvo che siano strumentali o accessorie, attività agricole, commerciali, di intermediazione e di somministrazione di alimenti e bevande.

L’impresa può essere esercitata:

  • in forma individuale, con imprenditore che assume responsabilità, gestione e rischio;
  • in forma collettiva tramite società, anche cooperative, con esclusione di S.p.A. e accomandita per azioni;
  • in consorzi e società consortili, anche cooperative, con possibilità di partecipazione di imprese industriali minori entro precisi limiti.

I limiti dimensionali variano in base al tipo di attività (non in serie, in serie non automatizzata, artistica/tradizionale/abbigliamento su misura, trasporto, costruzioni edili) e possono essere aumentati in presenza di apprendisti. La legge specifica inoltre quali lavoratori non si computano e quali invece vanno conteggiati.

Artigianato artistico e tradizionale

La legge tutela un settore specifico dell’artigianato artistico e tradizionale, perseguendo qualificazione dei prodotti, sviluppo delle imprese, conservazione del patrimonio culturale e sostegno alla formazione.

Sono considerate:

  • lavorazioni artistiche quelle di elevato valore estetico o ispirate a modelli, decori, stili e tecniche della tradizione storico-culturale;
  • lavorazioni tradizionali quelle realizzate secondo tecniche e modalità consolidate a livello locale o regionale.

Sono individuati specifici settori tutelati, come cuoio, decorazioni, fotografia, legno, metalli, restauro, strumenti musicali, tessitura, vetro e ceramica, con possibilità di ulteriori settori tramite deliberazione regionale.

La commissione regionale adotta disciplinari di produzione, che descrivono materiali, tecniche e modalità di apposizione del contrassegno di origine e qualità. Il contrassegno deve riportare “Regione Lazio” e la tipologia della lavorazione; è vietato apporlo su prodotti finiti acquistati da terzi.

Albo provinciale delle imprese artigiane

È istituito in ogni provincia l’albo provinciale, articolato in due sezioni:

  • prima sezione: imprese in possesso dei requisiti di impresa artigiana;
  • seconda sezione: consorzi e società consortili artigiane.

L’iscrizione è condizione per ottenere agevolazioni e incentivi. Le imprese non iscritte non possono usare nella ditta, insegna o marchio riferimenti all’artigianato.

La domanda di iscrizione va presentata al comune entro 30 giorni dall’inizio dell’attività; il comune istruisce la pratica e la trasmette alla commissione provinciale entro 20 giorni. La commissione decide entro 60 giorni; decorso il termine senza provvedimento, la domanda si intende accolta.

Analoga procedura vale per modificazione e cancellazione, da richiedere entro 30 giorni dall’evento, cessazione o perdita dei requisiti. La legge prevede anche:

  • iscrizione/cancellazione d’ufficio in caso di segnalazioni da organi di vigilanza;
  • aggiornamento dell’albo entro 30 mesi dalla costituzione delle commissioni provinciali;
  • conservazione temporanea dell’iscrizione, in casi di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, fino a 5 anni o fino alla maggiore età dei figli minori, se l’impresa prosegue con coniuge, parenti entro il secondo grado o tutore;
  • ricorso amministrativo alla commissione regionale contro i provvedimenti provinciali.

Organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato

La legge istituisce commissioni provinciali e commissione regionale come organi amministrativi di rappresentanza e tutela.

Le commissioni provinciali:

  • hanno sede presso le CCIAA;
  • sono composte da imprenditori artigiani, esperti e rappresentanti di INPS, INAIL e direzione provinciale del lavoro;
  • durano in carica cinque anni;
  • deliberano su iscrizioni, modifiche, cancellazioni e riconoscimenti nel settore artistico e tradizionale;
  • rilasciano certificati e visure, collaborano alla programmazione, svolgono indagini statistiche, relazioni annuali e vigilanza sul contrassegno di origine e qualità.

La commissione regionale:

  • è istituita presso l’assessorato competente;
  • è composta dai presidenti delle commissioni provinciali e da esperti designati dalla Regione e dalle organizzazioni imprenditoriali del CREL;
  • svolge funzioni di coordinamento, indirizzo tecnico-consultivo, proposta di nuovi settori tutelati, adozione dei disciplinari di produzione, definizione del contrassegno, pareri sul piano di revisione dell’albo e decisione sui ricorsi;
  • presenta ogni anno una relazione sull’attività svolta entro il 31 marzo.

Sono previste regole su convocazione, validità delle sedute, quorum e voto, nonché vigilanza della Giunta regionale, che può nominare un commissario ad acta in caso di gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.

Programmazione regionale: piano triennale e piano annuale

La programmazione regionale si fonda su un piano triennale e su un piano annuale.

Il piano triennale è predisposto dalla Giunta sulla base dei dati dell’Osservatorio e delle proposte delle province, approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale. Esso:

  • fissa obiettivi generali e specifici;
  • individua ambiti prioritari di intervento;
  • determina il fabbisogno finanziario;
  • definisce l’operatività degli enti strumentali;
  • individua gli interventi da gestire tramite convenzioni.

Il piano annuale è adottato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale e indica settori di intervento, coperture finanziarie, investimenti ammissibili, criteri di concessione e revoca, riparto del fondo regionale e modalità di monitoraggio e controllo.

Osservatorio regionale per l’artigianato

L’Osservatorio regionale per l’artigianato è istituito presso la struttura regionale competente e cura rilevazione, analisi e studio del settore.

La Giunta ne determina ogni cinque anni la composizione, fino a un massimo di nove componenti effettivi più supplenti, con prevalenza di soggetti interni all’amministrazione e un massimo di quattro esterni. L’Osservatorio:

  • raccoglie e aggiorna dati in una banca dati informatizzata;
  • promuove ricerche, studi e collaborazioni;
  • realizza strumenti di informazione periodica;
  • svolge attività di informazione socio-economica;
  • monitora gli effetti delle politiche regionali;
  • contribuisce alla redazione del piano triennale.

Sistema degli interventi regionali e beneficiari

La Regione interviene, nell’ambito del piano triennale e annuale, con agevolazioni per:

  • accesso al credito;
  • investimenti per ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e riconversione;
  • tutela ambientale e sicurezza sul lavoro;
  • acquisizione di beni e servizi;
  • innovazione tecnologica;
  • formazione imprenditoriale e professionale;
  • nuova imprenditorialità;
  • commercio elettronico;
  • associazionismo e cooperazione;
  • tutela dell’artigianato artistico e tradizionale.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese artigiane con sede nel Lazio e iscritte all’albo; sono ammesse, prima dell’iscrizione, anche le imprese che abbiano già presentato domanda di iscrizione, purché la domanda di agevolazione sia successiva a quella di iscrizione e l’iscrizione preceda l’erogazione. In caso di trasferimento, trasformazione, fusione o successione mortis causa, l’agevolazione può essere erogata all’avente causa se conserva i requisiti e vi è continuità dell’impresa.

La destinazione d’uso degli immobili agevolati non può essere modificata per 5 anni; la Giunta può imporre vincoli anche ai beni mobili.

Strumenti di attuazione e fondi regionali

La Regione può affidare attività istruttorie o di erogazione a società o enti strumentali regionali tramite convenzioni approvate dalla Giunta.

È istituito il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale, alimentato dalle risorse regionali destinate al settore e ripartito nel piano annuale. Il fondo è gestito dalla struttura regionale competente, che ne cura valutazione, controllo e monitoraggio.

Sono previsti inoltre i centri servizi per l’artigianato (CSA), promossi e sostenuti dalla Regione per assistere le imprese nella fase costitutiva, nell’ammodernamento e nell’accesso ai servizi reali. I CSA, costituiti anche in forma consortile da associazioni artigiane territorialmente rilevanti, sono autorizzati dalla Regione entro 90 giorni dalla domanda e possono svolgere attività di formazione, gestione economica e finanziaria, accesso a finanziamenti, sicurezza, ambiente, qualità e promozione commerciale.

Accesso al credito e cooperazione creditizia

La Regione sostiene l’accesso al credito mediante:

  • cooperazione creditizia e confidi;
  • fondo contributo interessi;
  • fondo speciale per assistenza e infrastrutture;
  • fondo di garanzia statale trasferito alla Regione;
  • fondo di garanzia gestito da Unionfidi.

I contributi ai confidi sono subordinati a requisiti statutari e costitutivi che impongono mutualità, assenza di lucro, divieto di distribuzione utili, versamenti al fondo di garanzia e corretta destinazione dell’eventuale avanzo di liquidazione. La Regione può avvalersi di Artigiancredito.

Il fondo contributo interessi riduce il tasso su finanziamenti e leasing destinati a investimenti materiali e immateriali o al riequilibrio finanziario; i conferimenti regionali sono soggetti a gestione contabile separata e le spese di gestione restano a carico della Regione.

Il fondo speciale per assistenza e infrastrutture finanzia nuovi investimenti, ampliamento o ammodernamento di locali, recupero di manufatti o delocalizzazione; può operare tramite contributi in conto interessi o in conto canoni leasing, con possibilità di garanzie Unionfidi o altri confidi. Il fondo di garanzia serve a controgarantire o cogarantire interventi di garanzia effettuati da cooperative, consorzi e altri fondi di garanzia.

Incentivi per investimenti e innovazione

La legge prevede diverse misure per lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane:

  • contributi per immobili, attrezzature e macchinari delle imprese localizzate in aree produttive o di nuove imprese iscritte da non oltre un anno;
  • contributi per ristrutturazione di immobili nei centri storici per attività incluse nelle tabelle del d.P.R. 288/2001;
  • agevolazioni per acquisto o leasing di macchinari nuovi di fabbrica, con esclusione di veicoli, natanti e velivoli, e con limiti e modalità di calcolo del contributo agli interessi;
  • incentivi per innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, tutela ambientale e sicurezza, purché gli investimenti siano avviati dopo la domanda e conclusi entro un anno;
  • incentivi automatici di natura fiscale per macchinari, impianti, servizi di qualità, certificazioni e spese accessorie, utilizzabili entro cinque anni dalla concessione;
  • contributi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, con durata massima dei progetti di tre anni e specifiche condizioni di avvio;
  • contributi a valere sul fondo regionale per assistenza tecnica e finanziaria per ricerca, sviluppo, commercio elettronico, brevetti, certificazioni e altre attività innovative, entro limiti percentuali e di importo;
  • incentivi per nuova imprenditorialità, formazione, business plan e costo del lavoro della nuova impresa, riservati alle imprese iscritte da non oltre un anno;
  • sostegno al commercio elettronico, sia per realizzazione diretta sia per acquisizione di pacchetti completi di prodotti e servizi;
  • contributi per la cessione dell’impresa artigiana a familiari, soci, collaboratori o dipendenti, anche per tutoraggio del subentrante;
  • sostegno all’artigianato dei servizi per progetti di promozione, centri di pronto intervento e attrezzature comuni;
  • interventi specifici per l’artigianato artistico e tradizionale, inclusi nuovi prodotti, promozione, pubblicazioni, partecipazione a rassegne e spazi espositivi nei beni culturali.

Associazionismo, occupazione e formazione

Per favorire l’associazionismo, la Regione concede contributi ai consorzi e alle società consortili per programmi di innovazione e sviluppo, prevenzione ambientale, promozione commerciale, reti d’impresa, assunzione di personale qualificato e nuove iniziative produttive. Sono previsti anche contributi alle imprese che stipulano contratti associativi per la realizzazione comune di opere o servizi.

Sul fronte occupazionale, sono previste agevolazioni per l’assunzione di personale in apprendistato, con contratto di inserimento o con contratto a tempo indeterminato per soggetti qualificati da non oltre un anno. L’importo può essere aumentato del 50% per lavoratori con handicap.

La formazione professionale è organizzata con il concorso delle imprese artigiane e di enti di formazione. Le imprese con oltre cinque anni di attività nei settori tutelati possono ottenere il riconoscimento di bottega-scuola e realizzare corsi per allievi artigiani. Gli aspiranti allievi presentano domanda entro giugno; al termine del percorso, e previo esame teorico-pratico, ottengono la qualifica lavorativa. Durante la formazione gli allievi percepiscono solo un’indennità di frequenza e sono assicurati contro infortuni e malattie professionali con onere regionale.

Iniziative promozionali e fiere

La Regione coordina e promuove manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni e altre iniziative di valorizzazione dell’artigianato laziale. A tal fine istituisce l’albo regionale degli espositori artigiani, al quale possono iscriversi le imprese artigiane con sede legale nel Lazio, presentando domanda entro il 15 gennaio con relazione sul comparto e sul prodotto.

La Regione può concedere contributi:

  • per l’organizzazione di fiere, convegni e iniziative promozionali, a enti locali, CCIAA, imprese artigiane, associazioni di categoria e soggetti specializzati;
  • per la partecipazione a fiere e mostre, prioritariamente alle imprese iscritte all’albo degli espositori e ai consorzi con almeno tre imprese artigiane.

I soggetti beneficiari dei contributi per partecipazione fieristica non possono riceverli più di tre volte per anno solare.

Interventi a favore dei comuni

La legge incentiva i comuni, anche in forma associata, che individuano e promuovono aree di insediamento artigianale, definite come aree costituite in maggioranza da imprese artigiane e inserite negli strumenti urbanistici.

La Regione concede contributi per:

  • studi di fattibilità e progettazione delle opere;
  • recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di immobili comunali da concedere in locazione alle imprese artigiane;
  • sostegno a aree attrezzate intercomunali, da gestire con convenzioni.

Regime transitorio, modifiche e abrogazioni

All’entrata in vigore, la Giunta doveva adottare entro 60 giorni un piano di interventi iniziale per definire settori, investimenti, importi, limiti e gestione delle domande pendenti; poteva anche sospendere la ricezione e l’esame delle domande fino all’adozione del piano.

La legge confermava le convenzioni in essere fino alla loro scadenza e prevedeva una disciplina transitoria per la bottega-scuola, con elenchi di imprese già operanti nei settori tutelati.

Sono inoltre contenute modifiche ad altre leggi regionali e un ampio elenco di abrogazioni, tra cui la precedente disciplina regionale sul credito e sull’organizzazione dell’artigianato.

Disposizioni finanziarie e aiuti di Stato

La legge istituisce e rifinanzia specifici capitoli di bilancio per Osservatorio, fondi per l’artigianato, CSA, interventi ai comuni, commissioni e altri strumenti. Prevede anche la confluenza di residue disponibilità di vecchi capitoli nei nuovi capitoli di spesa.

I contributi devono rispettare la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Per quelli esentati dall’obbligo di notifica si applicano i regolamenti UE vigenti; per quelli soggetti a notifica, l’erogazione è subordinata alla decisione di autorizzazione della Commissione europea ed è possibile solo dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Tuttavia, la legge risulta successivamente abrogata dalla l.r. Lazio 17 febbraio 2015, n. 3; pertanto, oggi la sua utilità è essenzialmente limitata a vicende pregresse e profili transitori o finanziari già maturati.

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