Cassazione Civile, Ordinanza n. 04536/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva esercitato nel 1993 l'opzione per permanere nel pubblico impiego a seguito della riforma del settore delle telecomunicazioni, ma l'Amministrazione non aveva tempestivamente definito la procedura di mobilità. Egli era quindi passato nel frattempo alle dipendenze della società concessionaria per necessità di sostentamento. Dopo una sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato che aveva imposto all'Amministrazione di provvedere sulla sua domanda, il Ministero lo aveva immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 febbraio 2010, applicando l'art. 30 d.lgs. 165/2001. Il ricorrente chiedeva invece che l'inquadramento e il trattamento economico fossero ricostruiti "ora per allora" secondo la disciplina vigente nel 1993, con conservazione del trattamento economico già goduto al momento del trasferimento e riconoscimento dell'anzianità maturata medio tempore; sosteneva inoltre che non fossero state considerate alcune voci retributive fisse e continuative. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi, violazione del giudicato amministrativo, errata allocazione dell'onere probatorio sulla disponibilità dei posti, erronea applicazione della normativa sulla mobilità del personale pubblico e omesso esame di documenti e domande relative a ulteriori componenti della retribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha censurato la Corte d'appello per non aver dato adeguata applicazione al giudicato amministrativo e per non aver verificato, secondo i criteri tracciati dal Consiglio di Stato, se vi fosse disponibilità di posti al momento dell'opzione del 1993; in tale verifica, ha affermato che l'onere di provare l'assenza di posti non poteva gravare sul dipendente già leso dall'inerzia amministrativa. Ha inoltre precisato che, se l'esito dell'accertamento fosse positivo, la disciplina applicabile sarebbe quella vigente al tempo dell'opzione e non l'art. 30 d.lgs. 165/2001, con conservazione del trattamento economico più favorevole ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.P.C.M. 325/1988 e ricostruzione del trattamento fino alla effettiva immissione in ruolo, tenendo conto solo eventualmente dell'aliunde perceptum. Ha poi escluso che la domanda dovesse essere respinta per il solo fatto di non essere stata formalmente qualificata come risarcitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme al giudicato per censurare la mancata considerazione degli effetti vincolanti della decisione amministrativa passata in giudicato.
art. 2909 c.c.
Richiamato per affermare la vincolatività del giudicato amministrativo nei confronti dell'Amministrazione parte del giudizio.
art. 2360 c.c.
Citato dal ricorrente nei motivi, senza specifica autonoma elaborazione nella parte decisoria.
art. 11 preleggi
Richiamato per il principio del tempus regit actum nella ricostruzione della disciplina applicabile.
art. 1230 c.c.
Citato dal ricorrente nei motivi, senza specifica autonoma elaborazione nella parte decisoria.
art. 1406 c.c.
Citato dal ricorrente nei motivi, senza specifica autonoma elaborazione nella parte decisoria.
art. 4, comma 3, L. n. 58/1992
È la norma che disciplina l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e l'attivazione delle procedure di mobilità; la Corte la considera la base regolatrice della vicenda e della ricostruzione "ora per allora".
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
La Corte afferma che non può trovare applicazione al caso, perché sopravvenuto rispetto alla disciplina vigente al momento dell'opzione del 1993.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra i motivi di violazione processuale, in relazione alle domande asseritamente non esaminate.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali e l'erronea ricostruzione dei fatti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
art. 5, comma 2, d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325
La Corte lo indica come norma che, nelle mobilità tra pubbliche amministrazioni, impone la conservazione del trattamento economico in godimento, se più favorevole, mediante attribuzione ad personam della differenza.
art. 7 D.M. 7 agosto 1993
La Corte lo richiama quale disposizione invocata per il diritto a non subire una riduzione del trattamento economico al trasferimento.
L. n. 58/1992
È il quadro normativo di riforma delle telecomunicazioni nel quale si colloca la vicenda del personale ASST e la facoltà di opzione per la permanenza nel pubblico impiego.
L. n. 58/1992, art. 1
Richiamato per descrivere la soppressione dell'ASST e il passaggio del servizio a una concessionaria.
L. n. 58/1992, art. 4
Richiamato per illustrare la disciplina del personale e della mobilità conseguente alla riforma.
D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325
Richiamato come disciplina delle procedure di mobilità tra pubbliche amministrazioni.
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 200, comma 3
Richiamato quale modalità di trasferimento d'ufficio per alcune categorie di personale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo per dare atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una decisione amministrativa passata in giudicato definisce i presupposti di una procedura di mobilità, il giudice ordinario non può prescindere dal contenuto logico-giuridico di quel giudicato e deve verificare i fatti secondo i criteri in esso indicati.
- Nelle controversie sulla tardiva definizione della mobilità verso una pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione non può tradursi in un aggravamento dell'onere probatorio a carico del dipendente già pregiudicato dal ritardo.
- Se la procedura avrebbe dovuto essere completata in un momento anteriore, la disciplina applicabile per l'inquadramento e il trattamento economico è quella vigente "ora per allora" alla data in cui la permanenza nel pubblico impiego avrebbe dovuto perfezionarsi, non una norma successiva sopravvenuta.
- Nelle mobilità tra pubbliche amministrazioni deve essere considerata la conservazione del trattamento economico in godimento, se più favorevole, con attribuzione della differenza ad personam, e devono essere valorizzate solo le voci retributive aventi carattere di fissità e continuità.
- La domanda volta a ristorare il pregiudizio economico da tardiva attuazione della mobilità non perde sostanza per il solo fatto di non essere formalmente qualificata come azione risarcitoria, se dal contenuto emerge la richiesta di riparazione del danno da ritardo.
- In presenza di un accertamento della disponibilità dei posti alla data dell'opzione, l'anzianità di servizio e il trattamento economico devono essere ricostruiti tenendo conto del periodo in cui il dipendente sarebbe dovuto restare nel pubblico impiego, con eventuale rilevanza solo dell'aliunde perceptum derivante dall'attività svolta nel settore privato.
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