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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17649/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un contribuente ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro un’intimazione di pagamento emessa per il recupero di due cartelle relative a sanzioni amministrative irrogate da un ente locale negli anni 2009 e 2010. Ha dedotto, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione quinquennale dei crediti sanzionatori. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo nulle le notifiche delle cartelle e quindi prescritti i crediti. In appello, però, il Tribunale ha riformato la decisione reputando valide le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per irreperibilità del destinatario. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 143 e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per la notifica ex art. 143 c.p.c. perché l’ufficiale giudiziario si era limitato a non trovare nome su citofono e cassetta, senza svolgere effettive ricerche; 2) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000, contestando l’efficacia probatoria delle copie prodotte e la ritenuta genericità del disconoscimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la convalida della notifica delle cartelle ex art. 143 c.p.c. La notificazione per irreperibilità assoluta presuppone infatti ricerche effettive e specificamente indicate nella relata, non essendo sufficiente la sola risultanza di una visura anagrafica o la mancata indicazione del nominativo su citofono e cassetta. Nel caso concreto, dalle relate non emergevano ricerche adeguate e la documentazione anagrafica richiamata non aveva valenza certificatoria idonea, perché non proveniva dal Comune ma da una articolazione riconducibile all’ente della riscossione. Di conseguenza, non risultando una vera irreperibilità assoluta, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nelle forme dell’art. 140 c.p.c. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma processuale posta a base dell’opposizione proposta contro l’intimazione di pagamento.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina applicabile alle notificazioni in caso di irreperibilità del destinatario.

  • art. 143 c.p.c.

    La notifica per irreperibilità assoluta richiede ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota e l’espressa menzione delle stesse nella relata; non può fondarsi su mere risultanze anagrafiche o su formule generiche.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo come parametro di violazione nella valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di valore probatorio delle riproduzioni meccaniche.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla necessaria efficacia delle copie prodotte in giudizio e al loro disconoscimento.

  • art. 18 d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per contestare la mancanza di certificazione di autenticità delle copie.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte afferma che, in mancanza di irreperibilità assoluta, la notificazione avrebbe dovuto seguirne le forme.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nella parte processuale relativa alla trattazione camerale e al deposito dell’ordinanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.

Massime di principio

  • La notifica ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità assoluta è valida solo se l’ufficiale notificante compie ricerche effettive e concrete nel luogo di ultima residenza nota e ne dà conto in modo espresso e circostanziato nella relata.
  • La mera mancanza del nominativo su citofono o cassetta postale e la sola consultazione di una visura anagrafica non bastano a integrare i presupposti dell’irreperibilità assoluta.
  • Se non è dimostrata l’irreperibilità assoluta del destinatario, la notificazione deve seguire le forme previste per l’irreperibilità relativa o temporanea, e non quelle dell’art. 143 c.p.c.
  • Quando viene accolto un motivo logicamente preliminare che investe la validità della notificazione dell’atto presupposto, le ulteriori censure sul merito o sulla prova possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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