Sentenza del 19/11/2021 n. 35395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali che contestava il maggior valore attribuito a un immobile oggetto di compravendita; la società acquirente contestava la pretesa impositiva e aveva proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina e poi appello alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, articolando cinque motivi in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 (conv. in L. n.136/2018), atteso che la contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata (pace fiscale) depositando domanda e provando il pagamento della prima rata. Non essendo stato notificato alcun diniego di definizione e risultando perfezionata la definizione, il processo è stato dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate (con richiamo a Cass. n. 21826/2020). Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della impugnazione originaria.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. con modificazioni nella L. n. 136 del 2018)
Stabilisce la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie (pace fiscale): la controversia non è automaticamente sospesa salvo richiesta del contribuente; se il contribuente deposita domanda e prova il pagamento (anche della prima rata) entro i termini indicati il processo resta sospeso fino a termine stabilito; in mancanza di istanza di trattazione entro il termine il processo va dichiarato estinto. Inoltre la definizione comprende il pagamento delle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- La perfezione della definizione agevolata (deposito della domanda e prova del versamento previsto) determina, se operativa, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, impedendo una pronuncia sul merito.
- La sospensione del processo non opera automaticamente: il contribuente deve chiedere esplicitamente il beneficio e depositare la documentazione prevista per beneficiare della sospensione e dei termini speciali.
- Se non viene notificato un diniego di definizione e la definizione è perfezionata, la parte che ha anticipato le spese del giudizio non può ottenerne la liquidazione: le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- La dichiarazione di estinzione non equivale ad accoglimento o rigetto delle questioni di merito: le pretese sostanziali restano disciplinate dagli atti di definizione/pagamento effettuati tra le parti o dall'operato dell'Amministrazione finanziaria.
- In presenza di diniego della definizione, il diniego deve essere notificato entro i termini di legge e è impugnabile nei termini processuali: l'eventuale impugnazione del diniego può essere esperita congiuntamente alla pronuncia giurisdizionale impugnata.
- Per ottenere l'estinzione è necessario conservare e depositare prova documentale del perfezionamento (domanda di definizione, quietanza/ricevuta di pagamento, documentazione bancaria).
- Prima di investire in nuove doglianze processuali, valutare sempre l'opportunità della definizione agevolata, considerato che essa comprende anche la copertura delle spese processuali a carico del beneficiario della definizione.
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