Sentenza n. 8300/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti del ricorrente espresso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica, nominata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca Segretariato Generale Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore nr. 2276/2023 del 19.12.2023; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del ricorrente e, in particolare, del verbale n. 1 del 2 febbraio 2024, con cui la Commissione individua i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati alla procedura, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di II fascia e della relazione finale dei lavori e, ove occorrer possa, del D.D. 29 luglio 2016 n. 1532 e del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo; e per la condanna del Ministero dell'Università e della Ricerca all'adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione del ricorrente ai fini del conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica da parte di una Commissione in diversa composizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non abilitazione scientifica nazionale e atti della relativa procedura di valutazione nel settore concorsuale 08/D1
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitato reso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, deducendo plurime violazioni della legge n. 240/2010, del d.P.R. n. 95/2016, del d.m. n. 120/2016 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento, carenza e inadeguatezza dell'istruttoria, irragionevolezza, illogicità e sviamento. In particolare, ha contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli: attività di ricerca svolta nell'ambito di gruppi formalizzati e sfociata in pubblicazioni, attività di reviewer di tesi di dottorato e incarichi di insegnamento o ricerca nell'ambito di un workshop internazionale. Ha inoltre dedotto l'inadeguatezza e contraddittorietà dei giudizi individuali e collegiali sulla propria produzione scientifica e progettuale, sostenendo di avere presentato numerosi progetti realizzati e non realizzati e richiamando ulteriori riconoscimenti e selezioni professionali. Con un motivo specifico ha denunciato sviamento di potere in relazione alla condotta di un commissario che, dopo l'esclusione di un prodotto dalla valutazione, lo avrebbe ripetutamente invitato a ritirare la candidatura, prospettandogli l'approvazione in una sessione successiva e rappresentando che la sua permanenza nella procedura avrebbe creato difficoltà alla commissione. In via subordinata, ha dedotto la nullità o inesistenza del provvedimento finale, sostenendo l'apocrifia della sottoscrizione di un commissario e chiedendo, in caso di rigetto delle altre censure, l'assegnazione del termine per proporre querela di falso. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. Il TAR ha inoltre esaminato preliminarmente la tardiva produzione documentale del Ministero.
La decisione
Il TAR ha disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dal Ministero il 27 aprile 2026. In assenza di una graduazione dei motivi da parte del ricorrente, ha scelto l'ordine di esame secondo la radicalità e il rilievo logico-giuridico delle censure, esaminando per primo il motivo relativo allo sviamento di potere. La censura è stata ritenuta fondata sulla base dei messaggi prodotti dal ricorrente, nei quali un commissario, parlando anche al plurale come se riferisse la posizione della commissione, lo aveva ripetutamente sollecitato a ritirarsi dalla procedura e a ripresentare la domanda in una sessione successiva, prospettandogli l'approvazione futura e richiamando non meglio precisate difficoltà derivanti dalla prosecuzione della candidatura. Secondo il TAR, tali condotte eccedono il compito tipico della commissione, che deve limitarsi a valutare le candidature, e sono sintomatiche del perseguimento di finalità estranee a quelle istituzionali. Non è stato ritenuto necessario accertare quale fosse la finalità concreta perseguita: il solo sospetto, adeguatamente corroborato dagli elementi istruttori, di una deviazione dall'imparzialità e dalla serenità di giudizio è stato considerato sufficiente a compromettere l'operato dell'organo. La circostanza che i messaggi provenissero da un solo commissario non è stata ritenuta decisiva, poiché il dubbio sull'imparzialità del singolo componente compromette il giudizio collegiale e integra un vizio della composizione del collegio assimilabile all'incompetenza. Tale vizio ha precluso l'esame delle ulteriori censure. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo del Ministero di riesaminare l'istanza entro sessanta giorni, mediante una commissione integralmente ricostituita, i cui componenti non devono coincidere neppure in parte con quelli della precedente commissione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
artt. 1 e 16, comma 3, lett. a), l. 240/2010
Richiamati dal ricorrente quali disposizioni che disciplinano l'abilitazione scientifica nazionale e i relativi criteri e modalità.
art. 4 d.P.R. 95/2016
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della procedura di abilitazione scientifica nazionale.
artt. 3, 4 e 5 d.m. 120/2016
Richiamati dal ricorrente con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli e della produzione scientifica.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente sotto il profilo del difetto di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
art. 77 c.p.a.
Richiamato in relazione alla richiesta subordinata di assegnazione del termine per proporre querela di falso; la richiesta non è stata esaminata per l'accoglimento del motivo principale.
art. 99 c.p.a.
Richiamato attraverso il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 5/2015 sull'ordine di esame dei motivi in assenza di graduazione da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La condotta di un componente di una commissione valutatrice che, durante una procedura selettiva, insista affinché un candidato ritiri la domanda e prospetti l'approvazione in una sessione successiva è sintomatica di sviamento di potere quando eccede il compito istituzionale di valutare imparzialmente le candidature.
- Ai fini dell'accertamento dello sviamento di potere è sufficiente un sospetto serio e specificamente corroborato dagli elementi istruttori circa il perseguimento di finalità estranee a quelle istituzionali; non è necessario individuare con precisione la finalità alternativa concretamente perseguita.
- Il dubbio sull'imparzialità e sulla serenità di giudizio anche di un solo componente della commissione può compromettere il giudizio dell'intero organo collegiale, soprattutto quando la condotta del componente incida sulla fiducia nella correttezza della procedura.
- Il vizio derivante dalla compromissione dell'imparzialità di un componente della commissione valutatrice può tradursi in un vizio della composizione del collegio assimilabile all'incompetenza, con conseguente annullamento dell'atto e restituzione della fattispecie all'amministrazione per un riesame integrale.
- Quando il vizio della composizione della commissione compromette radicalmente l'attività valutativa, la riedizione della procedura deve essere affidata a una commissione integralmente ricostituita, senza alcuna coincidenza, neppure parziale, con i componenti della precedente commissione.
- In assenza di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, il giudice amministrativo può stabilire autonomamente l'ordine di esame delle censure in base alla radicalità del vizio e ai rapporti logico-giuridici e procedimentali tra le questioni.
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