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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 5087 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Obbligazione doganale - Responsabilità solidale del rappresentante legale - Conoscenza dell'erroneità della dichiarazione doganale - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto il legale rappresentante personalmente e solidalmente responsabile dell'obbligazione doganale sulla base della sola carica formale ricoperta e della contestazione di violazioni degli artt. 292 e 295 del d.P.R. n. 43/1973. Il ricorrente ha contestato tale responsabilità, sostenendo che l'art. 201 del Reg. CEE n. 2913/1992 non consente di considerare automaticamente obbligato il legale rappresentante della società. Per coinvolgerlo personalmente occorre dimostrare che fosse proprietario della merce, che avesse fornito i dati necessari alla dichiarazione oppure che conoscesse l'erroneità delle indicazioni e avesse quindi partecipato a un illecito.

La decisione

La responsabilità solidale del legale rappresentante non può essere fondata sulla sola titolarità della carica. L'Agenzia delle Dogane deve provare concretamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attività svolta dal rappresentante, il suo effettivo coinvolgimento nella dichiarazione e la conoscenza dell'erroneità dei dati dichiarati. La mera segnalazione o contestazione di violazioni doganali non è sufficiente a dimostrare tale responsabilità. Ne consegue l'esclusione della responsabilità personale del legale rappresentante in assenza di prova concreta del suo coinvolgimento.

Norme richiamate

  • Art. 201 del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Oltre al dichiarante, possono essere responsabili dell'obbligazione doganale il proprietario della merce importata o la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione doganale.

    La norma non rende automaticamente responsabile il legale rappresentante della società. La responsabilità personale richiede uno specifico titolo giuridico o la prova della partecipazione consapevole all'erronea dichiarazione.

  • Art. 2697 del Codice civile

    L'onere di provare i fatti costitutivi della responsabilità del legale rappresentante grava sull'Agenzia delle Dogane. Non è sufficiente richiamare la carica formale, ma occorre dimostrare concretamente l'attività svolta e la consapevolezza dell'errore.

  • Artt. 292 e 295 del d.P.R. n. 43/1973

    La mera contestazione o segnalazione di violazioni previste da tali disposizioni non dimostra, da sola, il coinvolgimento personale e consapevole del legale rappresentante nell'erronea dichiarazione doganale.

Massime di principio

  • Il legale rappresentante di una società non risponde automaticamente dei debiti o degli illeciti doganali della società solo perché ricopre formalmente tale carica.
  • Per affermare la responsabilità personale del rappresentante occorre provare un suo concreto coinvolgimento: ad esempio, la fornitura dei dati doganali, la proprietà della merce o la consapevolezza dell'inesattezza della dichiarazione.
  • L'amministrazione deve fornire la prova della responsabilità individuale; non può limitarsi a presumere il coinvolgimento dalla posizione societaria ricoperta.
  • La contestazione di una violazione doganale o penale non equivale automaticamente alla prova della responsabilità solidale per l'obbligazione doganale.
  • In situazioni analoghe è essenziale distinguere la responsabilità della società o del dichiarante dalla responsabilità personale del rappresentante, che richiede elementi probatori ulteriori e specifici.

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