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Sentenza

Sentenza n. 4006/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (sezione I) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva accolto il ricorso contro il trasferimento d'autorità dell'ufficiale dalla sede di L'Aquila a Modena

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ufficiale, in servizio a L'Aquila dal 2015 e coniugato con un'altra appartenente alla Guardia di finanza in servizio nella medesima sede, aveva impugnato il trasferimento disposto nell'ambito del piano d'impiego 2023, inizialmente previsto verso Catanzaro e poi disposto verso Modena. Aveva dedotto la violazione dell'art. 17 della legge n. 266/1999, degli artt. 2, 29 e 97 Cost., dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente bilanciato le esigenze di servizio con la tutela dell'unità familiare. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo mancante nel provvedimento un ponderato giudizio di bilanciamento. In appello, l'Amministrazione ha contestato la sentenza, sostenendo la natura di ordine militare del trasferimento, l'inapplicabilità delle garanzie partecipative e motivazionali della legge n. 241/1990 e l'insussistenza di un diritto dell'ufficiale alla conservazione della sede per esigenze familiari. L'appellato ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata contestazione specifica dei fatti e violazione dei doveri di buona fede e correttezza processuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo i rilievi generici e infondati. Ha precisato che il divieto di nova non impedisce all'intimato in primo grado di formulare in appello mere difese ed eccezioni rilevabili d'ufficio e che gli artt. 64 c.p.a. e 115 c.p.c. riguardano i fatti materiali non contestati, non le valutazioni giuridiche. Ha inoltre esaminato direttamente i motivi originari, essendo stato devoluto in appello l'intero thema decidendum. Nel merito, ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Il trasferimento d'autorità del personale militare è stato qualificato come ordine militare, sottratto alle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990. L'art. 17 della legge n. 266/1999 è stato ritenuto applicabile esclusivamente al coniuge del militare trasferito d'autorità e non attribuisce al militare un diritto alla conservazione indefinita della sede in prossimità del coniuge. Le esigenze assistenziali e familiari devono comunque essere valutate compatibilmente con la specialità dell'ordinamento militare e con gli interessi pubblici primari affidati alle Forze armate e ai Corpi di polizia. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva considerato la lunga permanenza dell'ufficiale a L'Aquila, l'esigenza di diversificare territorialmente il percorso professionale e la possibilità di un futuro avvicinamento del coniuge. Il suggerimento di valutare un impiego presso la Scuola ispettori di L'Aquila non era stato ignorato; il diniego del nulla osta al trasferimento del coniuge verso Catanzaro non imponeva la conservazione della sede dell'ufficiale, poiché la relativa procedura non era stata completata; la destinazione finale a Modena risultava inoltre più favorevole rispetto all'originaria destinazione a Catanzaro sotto il profilo della distanza e dei collegamenti. Non essendo stata provata la natura vessatoria dell'ordine e non risultando le valutazioni amministrative manifestamente illegittime o irragionevoli, il ricorso di primo grado è stato rigettato. Le spese di entrambi i gradi, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellato, non dell'appellante.

Norme richiamate

  • artt. 976, comma 2, e 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Il trasferimento d'autorità del personale militare rientra nel genus degli ordini militari.

  • art. 17 l. 266/1999

    Il beneficio previsto per il ricongiungimento familiare spetta al coniuge del personale trasferito d'autorità e non fonda un diritto del militare alla conservazione indeterminata della sede di servizio.

  • art. 981 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    compatibilmente con il proprio stato

    Le disposizioni richiamate integrano la disciplina dei trasferimenti militari, ma devono essere applicate compatibilmente con la specialità dell'ordinamento militare.

  • art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    La tutela della genitorialità e le misure assistenziali nel comparto militare devono essere coordinate con le specificità delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non trovano applicazione le ordinarie garanzie della legge n. 241/1990 al trasferimento d'autorità qualificato come ordine militare.

  • art. 101 c.p.a.

    L'atto di appello rispetta il requisito di specificità quando consente di individuare le critiche rivolte alla sentenza e devolve chiaramente le questioni al giudice d'appello.

  • art. 104 c.p.a.

    L'appello devolve al giudice di secondo grado le questioni trattate in primo grado entro i limiti segnati dai motivi originari.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti materiali e non si estende alle valutazioni giuridiche.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Le spese di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità del personale militare, in quanto ordine militare, è sottratto alle garanzie procedimentali ordinarie della legge n. 241/1990 e non è soggetto a termini procedimentali perentori salvo specifiche previsioni applicabili.
  • Il beneficio previsto dall'art. 17 della legge n. 266/1999 tutela il coniuge del militare trasferito d'autorità e non attribuisce all'altro coniuge un diritto alla conservazione indefinita della propria sede di servizio in prossimità della residenza familiare.
  • Le esigenze personali e familiari del militare devono essere considerate nell'ambito della disciplina dei trasferimenti, ma vanno bilanciate con le esigenze di funzionalità, prestigio e organizzazione dell'Amministrazione militare, tenendo conto della specialità dei compiti istituzionali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
  • Nel giudizio sull'illegittimità di un trasferimento militare, l'interesse pubblico organizzativo prevale sulle esigenze personali e familiari quando la scelta amministrativa non risulti manifestamente illogica o irragionevole; la natura vessatoria dell'ordine deve essere provata dal militare che la deduce.
  • Il diniego del nulla osta al trasferimento del coniuge non determina, di per sé, l'illegittimità del trasferimento dell'altro coniuge né impone la conservazione della sede, soprattutto quando la procedura di trasferimento del coniuge non sia stata completata.
  • In appello, il divieto di nova non impedisce alla parte intimata in primo grado di formulare mere difese ed eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio; il principio di non contestazione riguarda i fatti materiali e non le valutazioni giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTermini del procedimento

Testo integrale

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