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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47097/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso del Pubblico Ministero impugnava la non convalida del fermo operata dal Gip per insussistenza di elementi specifici e concreti del pericolo di fuga. Il PM denunciava contraddittorietà e illogicità della motivazione perché, se da un lato il Gip aveva escluso il pericolo di fuga al momento del fermo, dall'altro era stata successivamente disposta la custodia cautelare ritenendo sussistere il pericolo di fuga e di reiterazione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e logica la valutazione del Gip secondo cui, al momento del fermo, non sussistevano elementi specifici e concreti da ritenere idonei a comprovare un fondato pericolo di fuga. La Corte ha inoltre chiarito che la verifica del pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo è un giudizio prognostico ex ante basato sulle circostanze conosciute o conoscibili al momento del fermo, mentre la successiva applicazione della custodia cautelare si fonda su una valutazione ex post autonoma che può tener conto di elementi emersi successivamente (anche con riguardo al rischio di reiterazione e alla prospettata volontà di rientrare all'estero).

Norme richiamate

  • Sez. ord. n. 3364 del 09/06/1998, Rv. 211022

    Principio secondo cui il pericolo di fuga per la legittimità del fermo deve essere specifico e concreto, non fondato sul solo titolo di reato o sulla pena edittale.

  • Sez. 1 n. 780 del 09/02/1998, Rv. 209854

    Affermato che il pericolo di fuga sussiste anche se l'indiziato si è momentaneamente reso irreperibile, purché non abbia già definitivamente realizzato lo scopo di sottrarsi in modo sufficientemente sicuro alle ricerche.

  • Sez. 2 n. 48367 del 20/10/2011, Rv. 252048

    Conferma della possibilità che l'irreperibilità temporanea possa integrare indici di fuga, sempre nei limiti della concretezza e specificità degli elementi.

  • Sez. 3 n. 37861 del 17/06/2014, Rv. 260084

    Richiama il principio che la verifica del pericolo di fuga ai fini della convalida deve essere effettuata ex ante, con riferimento a quanto noto o conoscibile dalla polizia giudiziaria al momento del fermo.

  • Sez. 2 n. 52009 del 04/10/2016, Rv. 268511

    Sottolinea il limite temporale dell'accertamento per la convalida: non sono utilizzabili ai fini della convalida informazioni acquisite successivamente al fermo.

  • Sez. 3 n. 35962 del 07/07/2010, Rv. 248479

    Ribadisce il criterio della valutazione ex ante per il fermo, escludendo l'uso di elementi successivi per la convalida.

  • Sez. 3 n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968

    Principio di autonomia tra il provvedimento di non convalida del fermo/arresto e il provvedimento impositivo di misura cautelare: le due valutazioni sono distinte e la legittimità dell'una non si desume automaticamente dall'altra.

Massime di principio

  • Per convalidare un fermo è necessario provare elementi specifici e concreti, riferiti alla persona, che indichino una reale probabilità di fuga; non basta il titolo del reato o la sola pena edittale.
  • La valutazione del pericolo di fuga ai fini della convalida è ex ante: il giudice deve basarsi su quanto conosciuto o conoscibile dalla polizia giudiziaria al momento del fermo, escludendo elementi acquisiti successivamente.
  • La successiva applicazione di una misura cautelare (es. custodia in carcere) è autonoma rispetto alla convalida del fermo e può invece considerare elementi emersi dopo il fermo, compresa la possibile volontà dell'indagato di rientrare all'estero.
  • La presenza temporanea all'estero o l'intenzione dichiarata di rientrare nel paese d'origine non costituiscono automaticamente prova di pericolo di fuga; è necessario dimostrare la concreta volontà e la capacità di sottrarsi alle ricerche.
  • L'irreperibilità momentanea può integrare indizi di fuga solo se da essa si desume una concreta possibilità che l'indagato abbia realizzato condizioni sufficienti per eludere definitivamente le ricerche.
  • In caso di contrasto apparente tra diverse decisioni processuali (es. non convalida del fermo vs custodia cautelare) occorre verificare il diverso oggetto temporale e probatorio dei due provvedimenti prima di ravvisare contraddittorietà.

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