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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20966/2015 del 16/10/2015

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

Con avviso di accertamento notificato il 2 marzo 2006, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA detratta dalla società nell’anno 2003 per l’acquisto, avvenuto il 29 gennaio 2003, di un complesso immobiliare destinato a civile abitazione. L’Ufficio riteneva applicabile l’indetraibilità prevista dall’art. 19-bis, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972, non avendo la società per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di immobili. La CTP di Perugia aveva accolto il ricorso della contribuente, considerando che l’immobile, ristrutturato secondo le concessioni rilasciate, era destinato all’attività turistica di affittacamere e case per vacanze. La CTR dell’Umbria, con sentenza n. 110/2008 depositata il 19 dicembre 2008, aveva accolto l’appello dell’Ufficio: aveva rilevato che all’acquisto l’immobile risultava ad uso abitativo, che nel 2003 la società non aveva realizzato altre operazioni imponibili IVA e che la ristrutturazione e la licenza per l’attività turistica erano intervenute rispettivamente nel 2004 e nel 2005, concludendo che mancassero i presupposti per la detrazione. La società ha proposto tre motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che l’Agenzia non avesse prodotto l’autorizzazione a proporre appello. Con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’inerenza all’impresa e la detraibilità sussistono anche quando l’acquisto immobiliare costituisca un atto preparatorio, anteriore all’effettivo svolgimento delle operazioni attive, purché connesso alla progettata attività imprenditoriale di ospitalità. Con il terzo ha censurato la motivazione e lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di annullamento delle sanzioni, deducendo la complessità della vicenda e l’incertezza interpretativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, poiché, in ragione del regime transitorio applicabile e dell’art. 366-bis c.p.c., il primo era privo del necessario quesito di diritto e il terzo del momento di sintesi richiesto per le censure motivazionali. Ha accolto il secondo motivo: l’immobile destinato all’attività di affittacamere o casa per vacanze può essere strumentale all’attività economica soggetta a IVA, perché la funzione abitativa costituisce mezzo di erogazione del servizio di ospitalità; la detraibilità può quindi derivare anche da un acquisto compiuto quale atto preparatorio della successiva attività d’impresa. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento. Ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ha compensato le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 19-bis, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972

    Detto presupposto ricorre invece laddove le spese di ristrutturazione riguardino immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente ad oggetto una attività – come quella agrituristica, ed analogamente quella di “affitta camere” o “casa per vacanze” – per le quali la funzione abitativa dell’immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente la ospitalità e ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad Iva, e perciò stesso soggetta al generale regime di detrazione delle spese inerenti, ai sensi del menzionato art. 19, D.P.R. n. 633 del 1972.

    La funzione abitativa dell’immobile non esclude la detrazione quando il bene è impiegato strumentalmente in un’attività economica imponibile, come l’ospitalità ricettiva; l’acquisto può rilevare anche quale atto preparatorio della successiva attività imprenditoriale.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Detto presupposto ricorre invece laddove le spese di ristrutturazione riguardino immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente ad oggetto una attività – come quella agrituristica, ed analogamente quella di “affitta camere” o “casa per vacanze” – per le quali la funzione abitativa dell’immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente la ospitalità e ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad Iva, e perciò stesso soggetta al generale regime di detrazione delle spese inerenti, ai sensi del menzionato art. 19, D.P.R. n. 633 del 1972.

    Il regime generale di detrazione riguarda le spese inerenti a beni direttamente strumentali all’attività economica assoggettata a IVA; nell’attività ricettiva, l’uso abitativo del bene può costituire proprio lo strumento per rendere il servizio.

  • art. 366-bis c.p.c.

    In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, detta disposizione comporta che i vizi riconducibili ai numeri 3) e 4) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. debbono essere corredati da un “quesito di diritto” contenente, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare.

    Per i motivi soggetti al regime dell’art. 366-bis c.p.c., il ricorso deve formulare un quesito di diritto che sintetizzi i fatti rilevanti e contrapponga la regola applicata a quella invocata; la sua mancanza comporta l’inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Analogamente, per i motivi riconducibili al n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., è richiesta – sempre a pena di inammissibilità – la formulazione del c.d. “momento di sintesi” (o “quesito di fatto”), consistente in un apposito passaggio espositivo, distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo e che sostanzi un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo.

    La censura motivazionale sottoposta al regime dell’art. 366-bis c.p.c. richiede un momento di sintesi autonomo che individui il fatto controverso e decisivo e chiarisca le ragioni del vizio, a pena d’inammissibilità.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e la condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità della vicenda processuale giustificano invece la compensazione delle spese dei gradi di merito.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • La detrazione dell’IVA relativa a un immobile ad uso abitativo non è esclusa quando l’immobile sia destinato a un’attività ricettiva imponibile: la funzione abitativa può costituire lo strumento attraverso cui viene resa la prestazione di ospitalità.
  • Il diritto alla detrazione può fondarsi su un acquisto immobiliare compiuto nella fase preparatoria dell’attività d’impresa, anche prima dell’avvio delle operazioni attive, se l’acquisto è effettivamente connesso alla successiva attività economica soggetta a IVA.
  • Nei ricorsi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto e il momento di sintesi per il vizio motivazionale devono essere formulati in modo autonomo e autosufficiente; non è consentito alla Corte ricavarli d’ufficio dall’illustrazione del motivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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