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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1724/2016 del 29/01/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di accordi stipulati nel 1994 tra il proprietario di un terreno edificabile e un’impresa: con la convenzione del 10 giugno 1994 il proprietario trasferiva una quota del terreno in cambio di unità immobiliari da realizzare; con contratto del 19 novembre 1994 l’impresa assumeva l’obbligo di costruire tre capannoni per lire 2.300.000.000, dichiarate già pagate, e rilasciava una polizza fideiussoria di pari importo. Nel marzo 1995 venivano trasferiti i restanti due terzi del terreno e l’impresa li rivendeva a una società terza. I lavori, iniziati dopo il rilascio della concessione edilizia, non furono ultimati entro il termine previsto. Il committente agiva per la risoluzione dei contratti, la restituzione delle somme e il risarcimento, chiedendo anche l’escussione della garanzia. Dopo una sentenza non definitiva che aveva dichiarato validi ed efficaci i contratti, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza definitiva del 28 settembre 2010, respingeva la domanda di risoluzione, condannava l’impresa e i soci al pagamento di euro 1.396.129, oltre rivalutazione e interessi, e la compagnia garante, in solido, al pagamento di euro 1.187.850,87, oltre interessi. L’impresa e i soci contestavano, tra l’altro, l’omessa pronuncia su ulteriori profili di nullità e simulazione, la valutazione dei fatti e la quantificazione dei danni. La compagnia assicuratrice contestava l’efficacia della garanzia, deducendo anche la decadenza del beneficiario ai sensi dell’art. 1957 c.c., perché le sole reiterate denunce stragiudiziali dell’inadempimento non equivalevano a un’istanza giudiziale contro il debitore entro il termine. Gli eredi del committente proponevano ricorsi incidentali per censurare la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica e delle voci di danno.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso principale dell’impresa e dei soci: i primi tre motivi, relativi a omessa pronuncia e nullità dei contratti, erano inammissibili perché avrebbero dovuto essere proposti contro la sentenza non definitiva del 2007, che aveva esaurito la potestas iudicandi sulla validità dei contratti; il quarto motivo era in parte inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione di fatti e, per il resto, infondato, non essendovi contraddizione tra motivazione e dispositivo. Ha respinto i primi nove motivi del ricorso incidentale della compagnia; ha ritenuto infondati i motivi sull’omessa pronuncia circa l’asserita inesistenza dell’obbligazione garantita e sul mutamento del soggetto che aveva eseguito i lavori, qualificando tali deduzioni come difese e non come eccezioni, e ha giudicato inammissibili le censure sulla ricostruzione dei rapporti negoziali e sui profili di nullità già definiti dalla sentenza non definitiva. Ha invece accolto il decimo motivo della compagnia: la Corte d’appello aveva ritenuto sufficienti le reiterate comunicazioni stragiudiziali del beneficiario, mentre l’art. 1957 c.c. richiede che entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita sia proposta un’istanza di tutela giurisdizionale contro il debitore principale. Sono stati assorbiti i successivi motivi della compagnia relativi al pagamento del corrispettivo, ai lavori eseguiti e all’asserita ultrapetizione. Il primo ricorso incidentale degli eredi è stato rigettato perché mirava a ottenere un nuovo esame del merito e delle valutazioni del consulente tecnico; il secondo ricorso incidentale degli stessi eredi è stato dichiarato inammissibile per consumazione del diritto d’impugnazione. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che dovrà riesaminare la questione della decadenza dalla garanzia e provvedere sulle spese di cassazione nel rapporto tra gli eredi e la compagnia. Le spese tra gli eredi e l’impresa e i soci sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    L’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua «istanza» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.

    L’istanza richiesta per evitare la decadenza deve consistere in un mezzo di tutela giurisdizionale del credito, in sede di cognizione o di esecuzione, esperibile per conseguirne il pagamento; una mera denuncia o diffida stragiudiziale dell’inadempimento non è sufficiente.

  • art. 335 c.p.c.

    Preliminarmente i ricorsi Aldegheri e Atradius vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

    I ricorsi proposti contro la stessa sentenza sono riuniti.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Detta pronuncia non forma oggetto d’impugnazione, essendo stata impugnata unicamente la sentenza definitiva n. 1808/10, di guisa che essa rileva in causa come atto del processo e non come oggetto del giudizio di cassazione; onde l’inapplicabilità dell’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.

    La pronuncia non definitiva non deve essere depositata come sentenza impugnata ai sensi della disposizione quando non costituisce oggetto del ricorso per cassazione e rileva soltanto quale atto del processo.

  • art. 112 c.p.c.

    In quanto difesa, rispetto ad essa non si pone un problema d’omessa pronuncia, che presuppone la formulazione di una domanda o di un’eccezione, ma semmai l’alternativa tra reiezione implicita derivante dall’accoglimento della domanda avversa, non essendo il giudice di merito tenuto ad esaminare ogni singola difesa delle parti.

    Il vizio di omessa pronuncia presuppone che il giudice non abbia deciso su una domanda o un’eccezione; non ricorre per il mancato esame espresso di una mera difesa, che può risultare implicitamente respinta con l’accoglimento della domanda contrapposta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)

    La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, concerne una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione.

    L’omessa pronuncia riguarda il mancato esame di una domanda o di un’eccezione; il vizio motivazionale riguarda invece l’omesso esame di una circostanza di fatto decisiva per la decisione.

  • art. 1936 c.c.

    La cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.

    L’assicurazione fideiussoria svolge funzione di garanzia e, salvo deroga pattizia, è soggetta alla disciplina legale della fideiussione; il beneficiario-creditore, e non il contraente, è il soggetto garantito, e l’adempimento parziale del debitore da parte di un terzo non incide sulla validità e sull’efficacia della garanzia.

  • art. 1180 c.c.

    L’adempimento parziale di quest’ultima da parte di un soggetto terzo (fattispecie disciplinata dall’art. 1180 c.c.) non interferisce minimamente sull’assicurazione fideiussoria, che resta valida ed efficace quali che siano le vicende del rapporto obbligatorio tra il creditore-beneficiario e il debitore-contraente.

    L’adempimento parziale dell’obbligazione da parte di un terzo non altera la validità o l’efficacia dell’assicurazione fideiussoria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (testo previgente)

    Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex artt. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevati di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito.

    Il vizio motivazionale non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: è configurabile solo in presenza dell’omesso o insufficiente esame di un punto decisivo o di un contrasto argomentativo insanabile che renda incomprensibile la ratio della decisione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 1957 c.c., il creditore che intenda conservare il diritto verso il fideiussore deve promuovere, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, un mezzo di tutela giurisdizionale contro il debitore principale, in sede di cognizione o di esecuzione. La mera comunicazione stragiudiziale dell’inadempimento o la reiterazione di richieste di attivazione della garanzia non costituisce istanza idonea a impedire la decadenza.
  • L’assicurazione fideiussoria ha funzione di garanzia e, salvo deroga delle parti, è regolata dalle norme sulla fideiussione. Il soggetto garantito è il beneficiario-creditore; l’adempimento parziale dell’obbligazione da parte di un terzo non fa venir meno la garanzia.
  • Una difesa diretta a negare le condizioni originarie del diritto azionato non è un’eccezione in senso processuale e il suo mancato esame espresso non integra omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; può trattarsi, invece, di rigetto implicito o di questione di motivazione.
  • La sentenza non definitiva che decide una questione pregiudiziale esaurisce la potestas iudicandi del giudice su quella questione. Gli errori o le omissioni relativi ai profili decisi devono essere censurati impugnando tale sentenza, immediatamente o con riserva; non possono essere recuperati impugnando soltanto la successiva sentenza definitiva.
  • Il ricorso per cassazione per vizio motivazionale non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, attività riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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