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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16274/2015 del 31/07/2015

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiata)

La controversia

La ricorrente aveva noleggiato un cavallo presso un circolo sportivo per partecipare a un’escursione di gruppo. L’animale era partito improvvisamente al galoppo, disarcionandola e causandole lesioni. Il Tribunale di Avezzano aveva dichiarato l’esclusiva responsabilità del titolare del circolo, condannandolo a pagare 21.588,50 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese, e aveva accolto la domanda di garanzia nei confronti delle compagnie assicuratrici. Le compagnie avevano appellato; la danneggiata aveva proposto appello incidentale. Con sentenza non definitiva del 16 settembre 2009, la Corte d’appello dell’Aquila aveva dichiarato non operative le polizze, confermando la responsabilità del titolare del circolo. Con sentenza definitiva del 13 giugno 2011 aveva liquidato alla danneggiata 109.842 euro per danno non patrimoniale e 17.958,91 euro per danno patrimoniale, disponendo inoltre la restituzione alle assicuratrici delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la danneggiata ha articolato due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., ha denunciato violazione degli artt. 77 e 83 c.p.c., contestando che la Corte d’appello avesse dichiarato inammissibile la sua eccezione di difetto di legittimazione processuale del procuratore speciale della compagnia assicuratrice, per mancata dimostrazione dei poteri rappresentativi. Ha sostenuto che tale difetto doveva essere rilevato anche d’ufficio e che, essendo stata chiesta nei suoi confronti la restituzione delle somme, era legittimata a contestare i poteri del rappresentante della compagnia. Il secondo motivo riguardava l’obbligo di restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso incidentale, sostenendo la validità della procura alle liti del proprio rappresentante.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale. Ha stabilito che la danneggiata era legittimata a eccepire il difetto di poteri rappresentativi del procuratore della compagnia, poiché quest’ultima aveva chiesto nei suoi confronti la restituzione delle somme pagate e si era così instaurato un rapporto processuale anche tra loro. La Corte d’appello non poteva quindi dichiarare inammissibile l’eccezione sulla base dell’estraneità della danneggiata al rapporto assicurativo tra il responsabile e la compagnia; doveva esaminarla. La questione era preliminare e, se fondata, avrebbe potuto comportare l’inammissibilità dell’appello della compagnia e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti; inoltre, non era possibile determinare quanto ciascuna compagnia avesse pagato, con conseguenze sulla restituzione. Il secondo motivo della ricorrente e il ricorso incidentale della compagnia sono stati dichiarati assorbiti, poiché le relative questioni dovranno essere riesaminate in sede di rinvio. La Cassazione ha cassato entrambe le sentenze d’appello e rinviato alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante; tale accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo.

    La rappresentanza processuale e la facoltà di conferire la procura alle liti presuppongono un potere rappresentativo sostanziale relativo al rapporto dedotto in giudizio. La verifica della sua esistenza attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e può essere compiuta in ogni stato e grado, salvo che sul punto si sia formato il giudicato.

  • art. 83 c.p.c.

    in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante

    Il potere di conferire la procura alle liti spetta a chi sia investito della rappresentanza sostanziale relativa al rapporto controverso; se tale potere manca, viene meno anche la legittimazione processuale del rappresentante.

  • art. 372 c.p.c.

    qualora il soggetto che in veste di parte formale proponga il ricorso per cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilasci il mandato per il giudizio di cassazione, ma non produca né con il ricorso né successivamente, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., documenti che giustifichino quella qualità, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., in quanto la Suprema Corte non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per Cassazione.

    La documentazione attestante la qualità di procuratore speciale può essere prodotta anche successivamente al ricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; se non viene prodotta, la Corte non può verificare l’esistenza e i limiti del potere rappresentativo, con conseguente inammissibilità del ricorso secondo il principio richiamato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 83 del codice di procedura civile.

    La norma è indicata come parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per nullità della sentenza o del procedimento; il testo non sviluppa una distinta interpretazione dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • Il potere di rappresentanza processuale e la correlata facoltà di conferire la procura alle liti richiedono che il rappresentante sia investito di un potere rappresentativo sostanziale relativo al rapporto dedotto in giudizio; in mancanza, difetta anche la legittimazione processuale del rappresentante.
  • Il difetto di potere rappresentativo, quale questione attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, salvo che sul punto si sia formato il giudicato.
  • La parte contro la quale l’appellante abbia proposto una domanda di restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado è legittimata a contestare i poteri rappresentativi del procuratore dell’appellante: la domanda restitutoria instaura un rapporto processuale diretto tra le parti rispetto a tale pretesa.
  • Se l’eccezione sul difetto di poteri rappresentativi è stata dichiarata inammissibile senza essere esaminata e il suo eventuale accoglimento potrebbe incidere sull’ammissibilità dell’appello e sugli effetti restitutori della decisione, la sentenza che ha omesso tale esame deve essere cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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