Cassazione Civile, Sentenza n. 16962/2015 del 19/08/2015
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l’ICI dovuta da una società per gli anni d’imposta 1995 e 1996 in relazione a un immobile. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, decidendo in sede di rinvio e riformando la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Alessandria, aveva determinato l’imposta applicando la rendita catastale proposta dalla società con procedura DOCFA il 4 dicembre 2001 e iscritta in atti il 21 dicembre 2001, riconoscendo inoltre la riduzione del 50% per inagibilità e inutilizzabilità ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 504/1992 ed escludendo le sanzioni per omessa dichiarazione. La CTR aveva ritenuto che la nuova rendita avesse efficacia retroattiva perché correggeva una precedente determinazione illegittima, attribuita nel 1992 senza stima diretta e con un coefficiente automatico. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro censure: a) omessa motivazione sull’esistenza di due beni strumentali suscettibili di denuncia e sull’individuazione di quello dichiarato e di quello eventualmente omesso; b) violazione del principio di efficacia del giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti; c) violazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 504/1992 e dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.m. 701/1994, sostenendo che per il 1995 e il 1996 la base imponibile dovesse essere calcolata sulla rendita catastale risultante agli atti al 1° gennaio di ciascun anno, allora quella iscritta dal 27 febbraio 1992, e non sulla rendita proposta nel 2001; d) vizio di motivazione sull’annullamento ex tunc della rendita del 1992. La società si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, rilevando che la CTR aveva attribuito efficacia retroattiva alla rendita del 2001 senza indicare in modo adeguato gli elementi a sostegno della conclusione. Ha precisato che la rendita conseguente alla procedura DOCFA, una volta accolta, è definitiva dalla data della sua iscrizione in atti, ma può operare retroattivamente se si riferisce alla situazione dell’immobile già esistente dal 1992 e corregge una precedente rendita illegittima; se invece la modifica dipende da variazioni sopravvenute delle condizioni dell’immobile, ha efficacia ex nunc. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte perché compia una nuova valutazione su tale distinzione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è rimasto assorbito. Il secondo, relativo al giudicato esterno, è rimasto assorbito, con facoltà di riproporlo in rinvio; la Corte ha osservato che il giudicato tra annualità diverse presuppone un punto fondamentale comune e che il riconoscimento del diritto per alcuni periodi d’imposta non si estende automaticamente ad altri, poiché la situazione fattuale può mutare nel tempo, salvo che si tratti di elementi immutabili.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992
La denuncia di variazione DOCFA da parte della società, accolta dalla Agenzia, rende definitiva la relativa rendita proposta dalla data di messa in atti, mentre ha efficacia retroattiva qualora si faccia riferimento alla situazione esistente fin dal 1992, rendendo, in tal caso, illegittimi gli accertamenti emessi sulla base di una rendita riconosciuta erronea.
La rendita proposta con procedura DOCFA e accolta diviene definitiva dalla data di iscrizione in atti; può tuttavia avere efficacia retroattiva quando rappresenti la correzione di una rendita erronea riferita a una situazione dell’immobile già esistente nel periodo precedente.
art. 1, commi 1, 2 e 3, d.m. 701/1994
La denuncia di variazione DOCFA da parte della società, accolta dalla Agenzia, rende definitiva la relativa rendita proposta dalla data di messa in atti, mentre ha efficacia retroattiva qualora si faccia riferimento alla situazione esistente fin dal 1992, rendendo, in tal caso, illegittimi gli accertamenti emessi sulla base di una rendita riconosciuta erronea.
Nel regime DOCFA, la decorrenza della rendita dipende dalla ragione della variazione: efficacia dalla messa in atti per la rendita proposta, salvo retroattività quando essa corregga la valutazione di una situazione preesistente, e non quando consegua a mutamenti successivi dell’immobile.
art. 8 d.lgs. 504/1992
La CTR aveva confermato la riduzione del 50% dell’imposta per l’inagibilità e la non utilizzabilità dell’immobile; la Cassazione non ha deciso nuovamente tale questione.
Massime di principio
- La rendita catastale derivante da procedura DOCFA, una volta accolta, è definitiva dalla data di iscrizione in atti; può produrre effetti retroattivi quando corregga una rendita illegittima riferita a condizioni dell’immobile già esistenti nel periodo precedente.
- La modifica della rendita catastale conseguente a variazioni sopravvenute delle condizioni dell’immobile ha efficacia ex nunc e non può essere estesa a periodi d’imposta anteriori alla variazione.
- Il giudicato formatosi tra le stesse parti per determinate annualità d’imposta non si estende automaticamente ad annualità diverse: occorre che la decisione precedente abbia risolto un punto fondamentale comune, quale premessa logica indispensabile della statuizione, e che non siano intervenuti mutamenti fattuali rilevanti; l’effetto preclusivo può riguardare elementi fattuali connotati da immutabilità.
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