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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23399/2015 del 16/11/2015

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ingiunto)

La controversia

Il Tribunale di Firenze, con decreto ingiuntivo notificato il 5 novembre 2004, aveva ingiunto al ricorrente di consegnare alla società due autoveicoli Mitsubishi Pajero e di pagare 29.805,57 euro, oltre interessi legali e spese. Il 15 dicembre 2004, entro il termine di quaranta giorni previsto per l’opposizione, l’ingiunto consegnò all’ufficiale giudiziario l’atto di citazione in opposizione, indirizzato al domicilio eletto dalla società presso un avvocato; la notifica non riuscì perché il destinatario non fu trovato a quell’indirizzo. Il 27 dicembre 2004 il notificante riattivò la procedura presso un diverso indirizzo dello stesso domiciliatario e la notifica si perfezionò il 10 gennaio 2005. Il Tribunale, con sentenza depositata il 15 luglio 2005, dichiarò definitiva l’ingiunzione, reputando tardiva l’opposizione; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1296/2011 depositata il 13 ottobre 2011, rigettò l’appello. L’unico motivo di ricorso per cassazione denunciava la violazione degli artt. 137, 641 e 650 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.: secondo il ricorrente, il tentativo iniziale e la successiva riattivazione costituivano un unico procedimento notificatorio, con effetti dalla data del primo avvio, e non occorreva una formale istanza al giudice per riprenderlo. Contestava inoltre che la data della riattivazione fosse stata ritenuta non provata per l’assenza della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario sulla stampigliatura dell’U.N.E.P.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che, quando la notificazione di un atto da compiere entro un termine perentorio non si perfeziona per circostanze non imputabili al notificante, questi può riattivare direttamente il procedimento presso l’ufficiale giudiziario, senza necessità di un’istanza al giudice; la notifica successiva conserva, ai fini del termine, gli effetti dalla data del primo avvio se la ripresa avviene entro un tempo ragionevolmente contenuto. Nel caso concreto, la riattivazione dopo dieci giorni, al netto dei giorni festivi, è stata ritenuta tempestiva e ragionevole; la notifica dell’opposizione deve quindi considerarsi eseguita il 15 dicembre 2004, entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto. La Corte ha anche rilevato che la data della consegna all’ufficiale giudiziario poteva risultare dalla stampigliatura dell’U.N.E.P. recante data, numero cronologico e spese, anche se priva della firma, non essendo sorta nei giudizi di merito una specifica contestazione della sua conformità al vero. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito dell’opposizione e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    l’opposizione del Pozza – contrariamente a quanto affermato della Corte di Appello – deve essere ritenuta tempestiva.

    Il termine di quaranta giorni per proporre opposizione è rispettato se il primo tentativo di notificazione dell’atto è avviato entro il termine e la procedura, non riuscita per cause non imputabili al notificante, è riattivata in un tempo ragionevolmente contenuto.

  • art. 165 c.p.c.

    qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio.

    La riattivazione della notificazione non richiede un’istanza al giudice: spetta al notificante chiedere direttamente all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento.

  • art. 345 c.p.c.

    ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione – attesa la unitarietà del procedimento notificatorio – avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

    La disciplina del termine di costituzione richiamata dalla decisione non impone un’istanza giudiziale di riattivazione; la notificazione successiva, quale prosecuzione dell’unico procedimento, retroagisce alla data del primo avvio se la ripresa è tempestiva secondo la comune diligenza.

  • art. 137 c.p.c.

    la prova certa della data di effettuazione della notifica – che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – ben può essere desunta anche dal timbro apposto sull’atto da notificare, recante il numero del cronologico e la data, con la specifica delle spese, ancorchè non sottoscritta dall’ufficiale giudiziario.

    La data rilevante per il notificante è quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e può essere provata anche mediante la stampigliatura dell’ufficio recante numero cronologico, data e spese, pur in assenza della sottoscrizione dell’ufficiale.

Massime di principio

  • Quando una notificazione da effettuare entro un termine perentorio non va a buon fine per circostanze non imputabili al notificante, il procedimento può essere riattivato direttamente presso l’ufficiale giudiziario, senza necessità di una preventiva o contestuale istanza al giudice.
  • La notificazione riattivata costituisce prosecuzione del procedimento originario e, ai fini del rispetto del termine perentorio, produce effetti dalla data del primo avvio, purché la ripresa intervenga entro un tempo ragionevolmente contenuto, valutato considerando i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo e acquisire le informazioni utili.
  • La data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante, può essere dimostrata dalla stampigliatura dell’ufficio recante numero cronologico, data e spese anche se priva della firma dell’ufficiale; se non vi è una specifica contestazione della sua conformità al vero, non è necessario esibire un’ulteriore certificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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