Cassazione Penale, Ordinanza n. 18294/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'obiettiva genericità del motivo proposto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello di Venezia e confermava una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha censurato il giudizio di responsabilità, ma il motivo è stato ritenuto del tutto generico, perché non veniva dedotto alcun concreto profilo di errore o specifica critica alla decisione di merito.
Norme richiamate
È richiamato come base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare che il motivo di ricorso sul giudizio di responsabilità è privo di specificità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica puntuale alla decisione impugnata; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Quando il ricorso non deduce alcunché di concreto contro la motivazione della sentenza di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito della responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
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