Cassazione Penale, Sentenza n. 39213/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis c.p.p. avverso il provvedimento del GIP relativo alla parziale restituzione di somme sequestrate. L'inammissibilità è stata ritenuta in quanto l'appello era stato trasmesso telematicamente ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello indicato nel decreto del Direttore Generale dei Servizi Informativi e automatizzati (DGSIA). Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 87 d.lgs. 150/2022, sostenendo che l'atto era comunque pervenuto tempestivamente alla cancelleria competente (principio del "raggiungimento dello scopo") e che l'invio era stato effettuato anche ad altro indirizzo indicato dal Presidente del Tribunale, mentre il secondo invio al PEC indicato dal DGSIA non si era perfezionato per un errore di digitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza costante che impone il deposito telematico presso il PEC espressamente indicato dal decreto del Direttore generale DGSIA e non ammette interpretazioni estensive fondate sul "raggiungimento dello scopo" o su elenchi organizzativi interni diversi dall'elenco DGSIA. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento alla disciplina sulle modalità di trattazione telematica adottata durante il periodo emergenziale; richiamata per giustificare la trattazione cartolare con contraddittorio ex art. 23, comma 8
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis
Norma che disciplina gli indirizzi PEC per il deposito telematico degli atti; la Corte interpreta la disposizione in senso rigoroso: il deposito deve avvenire presso il PEC indicato dal decreto del Direttore generale DGSIA, pena l'inammissibilità
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87, commi 1, 6, 7
Richiamati dal ricorrente ma interpretati dalla Corte come parte del quadro normativo che impone il rispetto delle modalità telematiche fissate dall'amministrazione centrale; non possono essere derogati da provvedimenti organizzativi interni
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4
Norma emergenziale già oggetto di giurisprudenza sul deposito telematico; la giurisprudenza ha ritenuto analoga la necessità di rispettare l'indirizzo PEC indicato dall'amministrazione per l'ammissibilità
Codice di rito, art. 582, comma 2
Citato dalla giurisprudenza e dal ricorrente in riferimento ai principi di raggiungimento dello scopo; la Corte precisa che quel principio non può essere invocato per attenuare le cause di inammissibilità previste dalla disciplina telematica emergenziale e successiva
Massime di principio
- Il deposito telematico deve essere effettuato presso l'indirizzo PEC esattamente indicato dal decreto del Direttore generale DGSIA; l'invio ad altri PEC, anche se interni al tribunale o presenti sul sito, non sostituisce l'indirizzo DGSIA
- Gli errori di trasmissione o di digitazione del PEC che impediscono il perfezionamento dell'invio comportano il rischio di inammissibilità dell'impugnazione se la normativa richiede l'uso di indirizzi specifici
- La giurisprudenza recente rifiuta l'applicazione estensiva del principio del "raggiungimento dello scopo" per sopperire a difetti formali nella trasmissione telematica quando la legge prevede cause rigorose di inammissibilità
- In situazioni analoghe è prudente inviare gli atti a tutti gli indirizzi PEC tassativamente previsti (elenco DGSIA) e verificare l'esito di consegna prima della scadenza del termine processuale
- Provvedimenti organizzativi interni (es. elenchi indicati dal Presidente del Tribunale) non possono derogare alle prescrizioni di legge relative agli indirizzi PEC stabiliti dall'amministrazione centrale
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