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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02469/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex legge Pinto per equa riparazione per irragionevole durata di un processo presupposto, a sua volta composto da un giudizio ex legge n. 89 del 2001 e dal successivo giudizio di ottemperanza (cd. "Pinto su Pinto"). La Corte d'appello, decidendo sull'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 contro il provvedimento monocratico di liquidazione, aveva riconosciuto una durata irragionevole di 4 anni. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che la Corte di merito aveva errato nel calcolo della durata ragionevole perché, a fronte di un giudizio articolato in fase di cognizione e fase esecutiva, aveva sottratto non solo l'anno di durata ragionevole complessiva, ma anche un ulteriore termine di 6 mesi quale tempo necessario alla pubblica amministrazione per provvedere al pagamento, giungendo così a una liquidazione inferiore a quella dovuta; secondo il ricorrente, la durata irragionevole corretta era pari a 4 anni, 6 mesi e 23 giorni, arrotondabili a 5 anni. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese, lamentando l'omesso rimborso di € 1,00 per la commissione relativa al pagamento telematico del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretto il rilievo secondo cui il giudizio presupposto va considerato unitariamente e che, nel caso concreto, non poteva essere sottratto un ulteriore periodo di 6 mesi per il tempo di adempimento della P.A., poiché tale lasso era già compreso nell'intervallo tra la fine del giudizio di cognizione e l'inizio dell'ottemperanza. Ha quindi affermato che la durata irragionevole doveva essere calcolata in 4 anni, 6 mesi e 23 giorni, arrotondabili a 5 anni ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter della legge n. 89 del 2001

    prevede l'opposizione avverso il provvedimento monocratico che liquida l'equa riparazione.

  • legge n. 89 del 2001

    disciplina l'equa riparazione per irragionevole durata del processo; nel caso concreto è stata applicata al cd. "Pinto su Pinto".

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2-bis, comma 1, legge n. 89 del 2001

    utilizzato per l'arrotondamento ope legis della durata irragionevole alla frazione semestrale successiva.

  • art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001

    richiamato come disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 36/2016, con conseguente parametro di durata ragionevole complessiva pari a un anno.

Massime di principio

  • Nel computo dell'irragionevole durata di un procedimento Pinto che comprenda una fase di cognizione e una successiva fase esecutiva, il giudizio va valutato unitariamente, senza artificiose segmentazioni che duplicano i periodi da detrarre.
  • Quando il ritardo eccedente la durata ragionevole è già interamente assorbito dal tempo intercorso tra la conclusione della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, non può essere sottratto un ulteriore spatium adimplendi per il pagamento da parte dell'amministrazione.
  • La durata ragionevole complessiva del procedimento, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, va riferita all'intero giudizio e non può essere incrementata o ridotta in modo incompatibile con la struttura unitaria della controversia.
  • Ai fini dell'equa riparazione, l'arrotondamento previsto dall'art. 2-bis, comma 1, opera sul solo periodo di durata irragionevole effettivamente determinato dopo il corretto computo della durata ragionevole complessiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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