Cassazione Penale, Ordinanza n. 07879/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Il ricorso deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione; richiesta di riqualificazione del fatto nel meno grave reato contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza; richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato, osservando che la motivazione d'appello era completa, conforme alle risultanze processuali e sostanzialmente sovrapponibile a quella di primo grado in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito dei giudici di appello, i quali avevano individuato plurimi elementi dimostrativi della responsabilità per ricettazione e avevano correttamente applicato il principio secondo cui il dolo di ricettazione sussiste quando l'agente accetta consapevolmente il rischio dell'illecita provenienza del bene, non essendo sufficiente la mera negligenza nel verificarne l'origine. Ha inoltre reputato insindacabile il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche, e ha condiviso l'esclusione della particolare tenuità del danno patrimoniale. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Integra il delitto di ricettazione quando l'agente accetta consapevolmente il rischio della provenienza illecita della cosa ricevuta; la motivazione d'appello sul punto è stata ritenuta corretta e non censurabile in cassazione.
art. 712 c.p.
Richiamato come fattispecie contravvenzionale alternativa rispetto alla ricettazione, ma la richiesta di riqualificazione è stata respinta perché i fatti erano stati correttamente sussunti nel delitto più grave.
art. 62, n. 4, c.p.
La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in base a un apprezzamento di merito non censurabile.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state oggetto di giudizio di equivalenza con l'aggravante contestata; la Corte ha ribadito che il bilanciamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, il dolo è configurabile quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che il bene ricevuto provenga da reato; non basta la sola negligenza nel verificare la provenienza della cosa, che può al più integrare l'ipotesi contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza.
- Nel giudizio di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di fatto sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica, specialmente quando la sentenza d'appello si innesti su una doppia conforme con quella di primo grado.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica sui singoli criteri valutativi, purché la scelta sia logicamente spiegata.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa sulla base dell'apprezzamento complessivo delle circostanze del caso, e tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente.
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