Cassazione Penale, Sentenza n. 1983/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 20/12/2022 con due censure: 1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato (art. 707 c.p.), ossia contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove; 2) violazione di legge per prescrizione, con la doglianza che il termine prescrizionale si fosse già perfezionato in sede di appello (dato il fatto commesso il 14/10/2017).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché consisteva in una rivalutazione delle emergenze probatorie non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo: applicando gli artt. 157 e 161 c.p. e considerando la natura contravvenzionale dell'art. 707 c.p., in assenza di cause di sospensione il termine prescrizionale si è interamente decorso il 14/10/2022, prima della pronuncia impugnata del 20/12/2022. Perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
Norma che individua il reato contestato; la Corte ha qualificato il fatto come contravvenzione ai fini del computo della prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata per il calcolo del termine prescrizionale in relazione alla natura contravvenzionale del reato; applicata per determinare la scadenza del termine prescrizionale (decorso interamente in cinque anni dal fatto del 14/10/2017).
art. 161 cod. pen.
Norma richiamata in relazione agli effetti delle cause di sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte ha rilevato l'assenza di cause di sospensione, consentendo di affermare che il termine si è completato il 14/10/2022.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in una rivalutazione del fatto o della prova sono inammissibili.
- Quando il reato è contravvenzionale bisogna calcolare la prescrizione secondo le regole previste per le contravvenzioni (art.157 c.p.) e verificare l'esistenza di cause di sospensione o interruzione (art.161 c.p.); in assenza di tali cause, il termine decorre pienamente dalla data del fatto.
- Se la prescrizione si è già perfezionata prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
- Chi contesta la prescrizione deve provare le circostanze che interrompono o sospendono il decorso del termine; in mancanza di elementi che dimostrino tali cause, il calcolo favorevole all'imputato prevale.
- In casi analoghi, difensori e imputati dovrebbero controllare attentamente le date rilevanti (data del fatto, atti interruttivi/sospensivi, pronunce) per valutare tempestivamente la tesi della prescrizione e proporre le impugnazioni o eccezioni procedurali necessarie.
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