Cassazione Penale, Sentenza n. 19783/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso la proroga del regime 41-bis chiedendo la declaratoria di violazione di legge e censurando, in realtà, la carenza e insufficienza della motivazione quanto alla sussistenza della capacità attuale del detenuto di mantenere contatti con la cosca: lamentata assenza di elementi recenti e concreti, lunga permanenza nel regime differenziato, assenza di fatti di reato dopo il 2006 e mancata valutazione autonoma del Tribunale sui profili di pericolosità attuale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato fosse di fatto una censura sulla motivazione e non una specifica violazione di legge; ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha fornito motivazione adeguata e coerente, valutando la persistenza del pericolo in base a indici quali il ruolo apicale del ricorrente, la gravità delle condanne, la operatività della cosca (anche dimostrata da condanna recente del fratello), la sproporzione reddituale familiare, la mancata volontà di distacco dal gruppo e precedenti dimostrazioni della capacità di inviare ordini tramite il figlio. La Corte ha ricordato che per la proroga non è richiesta la prova certa di contatti attuali, ma la probabilità fondata sui dati acquisiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (comma 2-sexies)
Il ricorso avverso il provvedimento di applicazione o di proroga del regime differenziato è proponibile solo per violazione di legge; tuttavia il vizio di motivazione integra la violazione di legge rilevabile ai sensi dell'art. 125 c.p.p. e rientra nel sindacato di legittimità. Per la proroga è sufficiente la probabilità ragionevole di persistenza dei collegamenti con l'associazione, desumibile dagli indici di pericolosità
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione: la mancanza o l'apparenza di motivazione costituiscono vizio rilevante ai fini dell'impugnazione
Legge n. 94/2009
Fornisce gli indici normativi per valutare la persistenza del pericolo: attuale operatività della cosca, ruolo apicale del detenuto, profilo criminale, assenza di resipiscenza; non è necessario che tali indici siano tutti presenti contemporaneamente
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata sul punto delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità: la Corte può disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo che non risulti imputabile colpa della parte nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Avverso provvedimenti 41-bis il ricorso è limitato a questioni di diritto, ma la carenza o insufficienza della motivazione costituisce violazione di legge rilevabile; pertanto chi impugna deve precisare criticamente le carenze motivazionali
- Per la proroga del regime 41-bis non è necessario dimostrare contatti attuali con certezza: è sufficiente la probabilità fondata sulla valutazione complessiva di indici (ruolo nell'organizzazione, operatività della cosca, relazioni familiari, precedenti comportamenti di trasmissione di ordini, elementi economici sospetti, assenza di dissociazione)
- Il mero decorso del tempo o la buona condotta carceraria non sono di per sé idonei a escludere il pericolo di mantenimento o ripristino dei collegamenti mafiosi; occorrono elementi concreti che contrastino i presupposti della proroga
- La Corte di legittimità sindaca la coerenza e la completezza della motivazione ma non può sostituirsi alla valutazione di merito sui fatti: chi impugna deve indicare specifici elementi probatori o vizi procedurali concreti per ottenere accoglimento
- In fase di reclamo e ricorso è strategico contestare puntualmente gli accertamenti fattuali con documenti o provvedimenti contrari; argomentazioni generiche o riproposizione di considerazioni già respinte raramente ottengono successo
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