Sentenza n. 1176/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1439 del 2025: - dell'informazione, con carattere di interdittiva antimafia, emessa dal Prefetto di Vibo Valentia il 1° luglio 2025 (prot. interno n. -OMISSIS-); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso; quanto al ricorso n. 1707 del 2025: per l'annullamento: - della determina del Dirigente dell'ARCEA iscritta in data 10 settembre 2025 al n. -OMISSIS- del registro delle determine, avente ad oggetto autorizzazione all'iscrizione nel registro debitori dell'azienda -OMISSIS-, a seguito di informazione antimafia interdittiva, con cui è stato determinato “di dare atto della decadenza del beneficio richiesto ed ottenuto dall'azienda in oggetto e di autorizzare, per l'effetto, l'iscrizione nel Registro Debitori per un importo pari a 188.663,85 euro in quanto somme erogate da restituire al bilancio comunitario”; - della nota dell'ARCEA del 18 settembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, ad oggetto “Richiesta restituzione somme - -OMISSIS- -OMISSIS- - Domanda Unica campagne 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”, con la quale è stata chiesta al ricorrente la restituzione dell'importo complessivo di €188.663,85, quale contributo erogato da ARCEA; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia e, in via derivata, decadenza dai benefici agricoli, iscrizione nel Registro Debitori e richiesta di restituzione di €188.663,85
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con il primo ricorso è stata impugnata l'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Vibo Valentia. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l'eccesso di potere per erronea e inadeguata considerazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza e manifesta sproporzione. La ricorrente ha sostenuto che il Prefetto si fosse limitato a elencare un procedimento penale conclusosi per prescrizione, rapporti di parentela con soggetti ritenuti appartenenti alla 'ndrangheta e risalenti controlli con soggetti controindicati, senza dimostrare un effettivo condizionamento dell'impresa. È stata inoltre contestata la rilevanza dell'imputazione penale non seguita da condanna, l'utilizzo dei legami familiari come indici di pericolosità e il contrasto tra la ricostruzione prefettizia e alcune pronunce penali. Con il secondo ricorso sono stati impugnati gli atti di ARCEA che, quale conseguenza dell'interdittiva, hanno dichiarato la decadenza dal beneficio, autorizzato l'iscrizione nel Registro Debitori e richiesto la restituzione delle somme erogate tra il 2018 e il 2024. Le censure sono state proposte per illegittimità derivata, mediante riproposizione dei motivi articolati contro l'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per la connessione oggettiva e soggettiva e per l'identità delle censure. Nel merito li ha respinti integralmente. Ha ritenuto adeguata l'istruttoria prefettizia, fondata su una pluralità di elementi: il coinvolgimento del titolare in un procedimento per favoreggiamento della latitanza del fratello, i molteplici rapporti di parentela con soggetti ritenuti affiliati alla 'ndrangheta, la presenza di familiari presso o allo stesso indirizzo dell'azienda, i controlli e le frequentazioni con soggetti controindicati e alcune operazioni commerciali con imprese o soggetti controindicati. Secondo il TAR, il provvedimento non si è limitato a una mera elencazione, ma ha svolto una valutazione complessiva e ha formulato un giudizio sintetico sul rischio di infiltrazione mafiosa. La prescrizione del reato non impediva l'utilizzo del fatto quale elemento sintomatico sul piano della prevenzione antimafia, distinto dallo standard probatorio penale; inoltre, il richiamo all'art. 129, comma 2, c.p.p. non è stato ritenuto una formula di stile, poiché presuppone la verifica dell'assenza di evidenza per un'assoluzione nel merito. Il TAR ha escluso che l'interdittiva esprimesse un giudizio di colpevolezza penale. Ha inoltre affermato che i legami familiari non erano stati considerati isolatamente, ma insieme a concreti elementi di frequentazione, coabitazione, coincidenza di indirizzi e rapporti economici. Le pronunce penali richiamate dalla ricorrente non erano idonee a escludere il rischio infiltrativo, poiché la valutazione prefettizia segue il criterio prognostico del 'più probabile che non' e può prescindere dall'esito del processo penale. Gli atti di ARCEA, impugnati per illegittimità derivata, sono rimasti conseguentemente validi. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna amministrazione resistente, liquidate in €2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, c.p.p.
non risulta evidente che il fatto non sussiste e gli imputati non lo hanno commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
La dichiarazione di prescrizione, accompagnata dall'esclusione dell'evidenza di una causa di assoluzione nel merito, non costituisce una mera formula di stile e può essere considerata dall'autorità prefettizia come elemento sintomatico nell'ambito della prevenzione antimafia.
art. 390 c.p.
La contestazione penale per favoreggiamento della latitanza è stata considerata quale elemento rilevante nel giudizio prefettizio di pericolosità, senza che ciò equivalga a un accertamento di responsabilità penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 10 del regolamento europeo richiamato, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa posto a fondamento dell'interdittiva antimafia è oggetto di una valutazione prognostica, induttiva e probabilistica, che deve raggiungere un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del 'più probabile che non', senza richiedere lo standard penalistico dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa ha natura sintetica e complessiva: il destinatario non può contestarne utilmente la legittimità mediante la scomposizione atomistica dei singoli indici, se l'amministrazione ha valutato una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti nel loro insieme.
- L'esito non condannatorio del procedimento penale, compresa la prescrizione, non preclude l'utilizzo dei fatti e delle circostanze emersi quali elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa, poiché la prevenzione antimafia opera su un piano diverso dall'accertamento della responsabilità penale.
- I rapporti di parentela con soggetti controindicati non sono di per sé sufficienti, ma possono concorrere al giudizio interdittivo quando siano valutati insieme a concreti elementi di frequentazione, coabitazione, coincidenza di sedi o indirizzi, rapporti economici e ulteriori circostanze indicative di effettiva permeabilità.
- Un'informazione interdittiva antimafia adeguatamente istruita e motivata può fondarsi anche su elementi risalenti nel tempo, purché inseriti in una pluralità di circostanze attuali o comunque dotate di persistente valenza sintomatica e valutate complessivamente dall'autorità prefettizia.
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