Sentenza n. 1503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2377/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una tettoia di 31 mq e a due gazebi con copertura in telo, realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 31 e 37 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3 della l. 241/1990, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento, omessa ponderazione della situazione concreta, sviamento e difetto di motivazione; ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 21 della l. 241/1990 per carenza motivazionale e dell'art. 7 della stessa legge per violazione del giusto procedimento. In appello ha denunciato error in iudicando ed error in procedendo, illogicità, contraddittorietà, violazione degli artt. 31 e 37 del d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione e violazione del giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che la tettoia fosse preesistente all'acquisto dell'immobile e fosse stata soltanto sottoposta a manutenzione conservativa, senza incremento di volume, e che i due gazebi, acquistati come arredi da giardino, fossero aperti sui quattro lati, privi di stabile ancoraggio al suolo e rimossi al termine della stagione estiva, così da costituire opere temporanee di edilizia libera.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello soltanto in parte, riformando parzialmente la sentenza del TAR. Quanto alla tettoia, ha ritenuto non sufficientemente provata la sua preesistenza, nella consistenza attuale o comparabile, all'acquisto dell'immobile e ha rilevato che dalle immagini emergevano soltanto sottili pali arrugginiti, non una struttura di 31 mq con copertura in lamiera coibentata. La ricostruzione è stata quindi qualificata come nuova opera e non come manutenzione conservativa; poiché non era stata preceduta da autorizzazione paesaggistica né da un titolo edilizio idoneo, l'ordine di demolizione e ripristino è stato ritenuto legittimo. Quanto ai due gazebi, il Collegio ha valorizzato la loro natura di meri arredi da giardino e strutture temporanee: modeste dimensioni, apertura sui quattro lati, copertura leggera in telo, assenza di infissione al suolo, rimozione stagionale e mancanza di autonomia e di incidenza sul paesaggio. Essi sono stati ricondotti agli interventi di edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. 380/2001, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado limitatamente a tali manufatti e riforma dell'ordinanza nella medesima parte. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la particolarità delle questioni e l'esito complessivo della controversia.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati
Un gazebo con struttura leggera, copertura superiore, lati aperti, assenza di stabile ancoraggio al suolo, modeste dimensioni e funzione temporanea può rientrare nell'edilizia libera quando non determina una trasformazione urbanistico-edilizia o paesaggistica del territorio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione e di ripristino è legittimo per una nuova costruzione realizzata senza titolo edilizio, qualora l'opera non sia riconducibile a mera manutenzione e incida sul territorio.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nell'ambito delle censure relative alla qualificazione e alla sanzionabilità degli interventi edilizi, ma la decisione fonda la distinzione soprattutto sulla natura della tettoia e dei gazebi e sulla necessità del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'ordinanza deve consentire di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'intervento repressivo; nel caso concreto, la legittimità dell'ordine relativo alla tettoia è stata valutata in rapporto alla sua effettiva consistenza e alla mancanza dei titoli necessari.
art. 7 l. 241/1990
La norma è stata invocata per la violazione del giusto procedimento, ma la decisione non enuncia uno specifico principio autonomo in materia di partecipazione procedimentale.
Massime di principio
- Un manufatto qualificabile come gazebo rientra nell'edilizia libera quando consiste in una struttura leggera, non aderente a un edificio, coperta superiormente e aperta ai lati, di modeste dimensioni, priva di stabile ancoraggio al suolo, facilmente rimovibile e destinata a una funzione temporanea, purché non alteri la sagoma, non sia autonomamente utilizzabile e non produca una trasformazione urbanistico-edilizia o paesaggistica del territorio.
- La qualificazione di un intervento come mera manutenzione conservativa non può essere riconosciuta quando la preesistenza dell'opera, nella consistenza attuale o in una consistenza comparabile, non sia adeguatamente dimostrata e gli elementi disponibili evidenzino soltanto residui strutturali privi della precedente consistenza.
- La ricostruzione di una struttura di significativa superficie e impatto, non provata come preesistente e realizzata senza autorizzazione paesaggistica e senza titolo edilizio idoneo, costituisce nuova opera abusiva e può essere assoggettata a demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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