Cassazione Civile, Ordinanza n. 18799/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva contestato a una professionista iscritta ad albo l'omessa iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2010 e 2011 e aveva chiesto il pagamento dei contributi conseguenti. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione della professionista, ritenendo non dimostrato dall'ente lo svolgimento di un'attività professionale abituale e valorizzando il fatto che il reddito percepito fosse inferiore alla soglia di euro 5.000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e sostenendo che l'iscrizione all'albo non consente, di per sé, di escludere l'obbligo contributivo; l'obbligo dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale, mentre la soglia di euro 5.000 rileva solo per le attività occasionali. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per avere attribuito rilievo decisivo al dato reddituale e per non avere correttamente accertato il requisito dell'abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva fatto discendere l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dal mancato superamento della soglia reddituale, senza compiere un adeguato accertamento in fatto sul carattere abituale o occasionale dell'attività professionale svolta.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995
Prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato come disposizione di interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata.
art. 53, D.P.R. n. 917/1986
Richiamato tra le norme sul reddito di lavoro autonomo rilevanti nel sistema contributivo.
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione al sistema previdenziale della categoria professionale.
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme di disciplina della professione forense e del relativo regime previdenziale.
art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La soglia di euro 5.000 rileva per assoggettare a contribuzione le attività di lavoro autonomo occasionale; non è il criterio decisivo per l'attività professionale abituale.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale, non dal mero dato reddituale.
- La soglia di reddito di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non può essere utilizzata come parametro autonomo e decisivo per escludere l'obbligo contributivo quando l'attività sia svolta in forma abituale.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che deve essere compiuto valorizzando gli indici disponibili nel processo; l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione dell'attività sono elementi presuntivi, ma non conclusivi.
- Un reddito annuo inferiore a euro 5.000 può costituire un indizio per escludere l'abitualità, da valutare insieme agli altri elementi probatori, ma non vale di per sé a negare l'obbligo di iscrizione quando vi siano ulteriori indici di esercizio professionale abituale.
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